TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2024-02-21, n. 202400205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2024-02-21, n. 202400205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400205
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00205/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A V, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R F in Firenze, lungarno Amerigo Vespucci n. 18;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Toscana, Carabinieri Comando Interregionale Podgora, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

-del decreto n. -OMISSIS- emesso in data 31.10.2023 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - con il quale è disposta a carico del “Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS-, a decorrere dalla data di notifica, la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi, ai sensi dell'art. 1357, comma primo, lett. a) del Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66”, notificato in data 9.11.2023 (con atto prot. -OMISSIS-);

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi ancorché incogniti, ivi inclusi, la nota del Comando Provinciale di Lucca della Legione Carabinieri Toscana prot. n. -OMISSIS- del 3.7.2023, gli atti dell'inchiesta formale, la proposta del Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” citata nel decreto la n. -OMISSIS- del 31.10.2023, la nota della Compagnia di Livorno della Legione Carabinieri Toscana prot. n. -OMISSIS- del 14.12.2023, la nota dell'Ufficio del Personale del Comando Legione Carabinieri Toscana n. -OMISSIS- del 12.12.2023 ed il provvedimento di rideterminazione dell'anzianità di grado adottato dal Comando Generale dell'Arma con prot. n.-OMISSIS- del 9.12.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri Toscana e di Carabinieri Comando Interregionale Podgora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, il ricorrente (Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente presso l’-OMISSIS-), impugna il provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare che gli ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per sei mesi;
in particolare, si tratta di un provvedimento disciplinare che origina da una complessa vicenda penale per fatti di peculato e truffa ai danni dello Stato che si è conclusa con sentenza, per alcuni capi di imputazione, con le formule “il fatto non sussiste”, “per non aver commesso il fatto” o “il fatto non costituisce reato e, per i fatti di truffa ai danni dello Stato, di non punibilità “per particolare tenuità del fatto”.

Il ricorso deve essere, in parte, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte, deve essere respinto, in quanto infondato nel merito.

In particolare, devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, le censure di cui al primo motivo di ricorso, relative all’omessa considerazione ed all’omesso “scomputo” dalla sanzione disciplinare irrogata del periodo di sospensione obbligatoria dal servizio in esecuzione del provvedimento giudiziale di sospensione dal servizio ex art. 289 c.p.p. intervenuto nel 2017 nei confronti del ricorrente ed originato dal medesimo procedimento penale.

A seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui ai nn. 10 e 11 del deposito dell’Amministrazione resistente e dell’avvenuto rientro in servizio del ricorrente (documentato dal deposito del 26 gennaio 2024), risulta, infatti, evidente come lo “scomputo” della sanzione disciplinare dal periodo di sospensione obbligatoria già scontata rivendicato dal ricorrente sia ormai operativo (residuando, al massimo, solo la problematica relativa alla restitutio in integrum del periodo di sospensione dal servizio scontato prima della riammissione in servizio) e come pertanto non sussista più alcun interesse alla decisione dell’azione impugnatoria proposta con riferimento a questo aspetto.

Al contrario, il secondo motivo di ricorso appare evidentemente infondato, alla luce della relazione conclusiva dell’inchiesta disciplinare e della proposta di applicazione della sanzione (docc. 4 e 5 del deposito della resistente) che evidenziano molto chiaramente come sia stato sanzionato solo l’uso indebito della tessera “VIACARD” nei giorni del 12 e 14 dicembre 2016 (ovvero un fatto non assistito da giudicato penale preclusivo dell’azione disciplinare, essendo stato assolto il ricorrente, con riferimento a tali fatti, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”) e non l’interezza dei comportamenti posti a base del procedimento penale (in larga parte, coperti da formule di assoluzione preclusive dell’azione disciplinare).

Essendo i detti atti espressamente richiamati dall’atto di irrogazione della sanzione, deve pertanto ritenersi che il più generico richiamo dei fatti che hanno dato origine all’intero procedimento penale contenuta nelle premesse del provvedimento, sia da intendersi “ristretto” ai soli fatti ritenuti suscettibili di considerazione disciplinare, a partire dalla relazione conclusiva dell’indagine disciplinare.

Del tutto inaccoglibile risulta poi il riferimento alla mancata ricostruzione autonoma in sede disciplinare del comportamento sanzionato, in un contesto in cui il ricorrente ha ammesso i fatti in discorso nella memoria difensiva in sede disciplinare, sostanzialmente confermando di aver “organizzato un viaggio a Trento con la famiglia per esigenze familiari…(e di aver) concordato (con il proprio Comandante) di approfittare di tale viaggio per fare una tappa presso la base SETAF di Vicenza per acquisire delle notizie di interesse per la base di Pisa da un agente americano” ed in cui le presunte indagini o le “notizie di interesse” da acquisire a Vicenza non risultano documentate da un qualche atto formale o dalle deposizioni acquisite in sede penale.

Inaccoglibile risulta poi la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità alla luce del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come “in ambito disciplinare l'Amministrazione…(abbia) ampia discrezionalità in merito all'individuazione della sanzione da applicare, con la conseguenza che la sua decisione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto cui la stessa è correlata. L'Amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, tanto che l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell'Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o la contraddittorietà” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 11 settembre 2023, n. 1054;
tra le tante, si veda anche T.A.R. Valle d'Aosta, 13 giugno 2023, n. 23).

Nel caso di specie, non sussistono certo profili di illogicità o evidente travisamento dei fatti suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale e del tutto inaccoglibili risultano le considerazioni articolate dal ricorrente al riguardo, in considerazione dell’evidente gravità di un comportamento che non è certo diminuita dal fatto che si tratti di un’illecita distrazione di risorse avallata dal comportamento del superiore gerarchico del ricorrente (risultando evidente il disvalore del fatto e l’inesistenza di circostanze che giustificassero l’imputazione all’amministrazione di parte dei costi di viaggio) o che sia stata posta in essere a danno di uno Stato straniero destinato a coprire i costi della “VIACARD” (risultando altrettanto evidente come, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, rilevi, non solo il danno patrimoniale arrecato all’istituzione di appartenenza, ma anche il danno al prestigio ed alla considerazione dello Stato italiano che derivano dal fatto).

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

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