TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-05-09, n. 201700618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2017-05-09, n. 201700618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700618
Data del deposito : 9 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2017

N. 00618/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00768/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2012, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avvocato L C C.F. CRTLCU78M12B157O, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via dei Mille, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento cat.a-12/2011/immig/2^sez./cp, del 9.12.2011 con cui il Questore di Brescia ha respinto l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno ed atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

M F ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Brescia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per carenza del requisito reddituale, per aver prodotto documentazione fittizia e per vari pregiudizi di polizia.

Il ricorrente, che ha formulato anche istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ha proposto, in sintesi, i seguenti motivi di ricorso: -mancata comunicazione avvio del procedimento di diniego, con conseguente impossibilità di partecipare al procedimento;
- a fronte del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza, in sede di accesso il ricorrente aveva prodotto atti relativi alla aggiornata situazione lavorativa (rapporto di lavoro con Brescianini Lorenzo;
contratto di soggiorno Mod. Q.;
copia contratto di lavoro;
copia buste paga) e aveva rappresentato la propria situazione familiare (nucleo familiare composto da compagna e figlio), tutti elementi non considerati nel provvedimento impugnato;
- l’attività lavorativa era dimostrata dal percepimento dell’indennità di disoccupazione;
- i pregiudizi indicati sarebbero irrilevanti, non avendo il ricorrente subito alcuna condanna penale.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, irricevibilità e reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 319, assunta alla Camera di Consiglio dell’11 luglio 2012, è stata respinta l’istanza cautelare, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3762/2012.

In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti ha prodotto memorie o ulteriore documentazione.

Alla Pubblica Udienza del 14 marzo 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.

Il provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno appare adeguatamente motivato.

Invero, la Questura ha evidenziato la presentazione, ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno, di documentazione relativa alla ditta AGR Manutenzioni, rilevatasi successivamente fittizia, ragione per cui il ricorrente veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria. Ebbene, già tale elemento, in sé considerato, è ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno, atteso che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 27 agosto 2015, n. 4619 ), anche di questo Tribunale (questa stessa sezione, n. 185/2016), la presentazione di documentazione non veritiera al fine di attestare un presupposto essenziale costituisce, di per sé sola, motivo sufficiente per il rigetto del titolo di soggiorno.

Inoltre, nel provvedimento impugnato è, altresì, precisato che anche presso la ditta Telefine (indicata quale datore di lavoro nell’istanza di rinnovo) il ricorrente non risultava censito, mentre presso altra ditta (Franchi Montaggi Refrattari) indicata in precedenti domande di rinnovo, risultava che il ricorrente fosse stato impiegato solamente per brevi periodi. Nel provvedimento è stato evidenziato che anche le verifiche presso gli enti assicurativi e antiinfortunistici avevano dato esito negativo, dimostrando la carenza del requisito reddituale.

In definitiva, il ricorrente, al fine di ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno, ha più volte prodotto documentazione lavorativa che non ha trovato oggettivo riscontro, con la conseguenza che il rigetto in questa sede impugnato appare poggiarsi su fondate ed idonee argomentazioni, le quali, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, paiono prevalenti sulla situazione familiare fatta valere dal ricorrente medesimo.

Infine, quanto alla lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, è sufficiente osservare che parte ricorrente non ha precisato nemmeno in questa sede quali elementi avrebbe potuto allegare in sede procedimentale al fine di determinare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di diverso tenore rispetto a quello concretamente assunto.

Il ricorso va, pertanto, respinto

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.

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