TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-11-14, n. 201201887
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Testo completo
N. 01887/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2012, proposto da:
-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dagli avv. S L, F M, C P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Nl in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
nei confronti di
Dog Service Srl, rappresentata e difesa dagli avv. P P, Luca B, con domicilio eletto presso l’avv. Pezzuto in Lecce, via G. D'Annunzio, 73;
per l'annullamento
- del provvedimento 4 novembre 2011, prot. n.13298, a firma del sindaco del comune di Carovigno in qualità di autorità sanitaria locale, con cui la società Dog service è stata autorizzata “all'esercizio di un canile per un numero massimo di 200 (duecento) unità, in Carovigno alla contrada Raimondi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la nota del 30 agosto 2011, prot. n. 15248 con la quale il sindaco del comune di Carovigno ha sollecitato il direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di Brindisi a “predisporre l'atto autorizzativo e sottoporlo alla firma dello scrivente, nonchè le risultanze del sopralluogo effettuato in data 13 settembre 2011 dal dirigente medico veterinario responsabile di cui alla nota prot. n. 394/2011/s.a. ed il parere del 26 ottobre 2011, prot. n. 64636, reso dal dipartimento di prevenzione della ASL di Brindisi in favore del rilascio della predetta autorizzazione sanitaria da parte del comune di Carovigno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno e della Dog Service Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. L D G e uditi gli avv.ti Mazzella, Lino e Panzuti per i ricorrenti, l’avv. Viva, in sostituzione dell'avv. Magli per il Comune e l’avv. Pezzuto, anche in sostituzione dell'avv. B, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con istanza del 20 luglio 2011 la Dog service srl, proprietaria di un canile posto nel territorio comunale di Carovigno alla contrada Raimondi, ha richiesto al Comune l’autorizzazione sanitaria “per l’esercizio dell’attività di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi e non”.
Il Comune di Carovigno, competente quale autorità sanitaria ex art. 4 LR 13/1989, ha chiesto il rilascio di un parere tecnico all’Asl di Brindisi; la stessa Asl, previo sopralluogo del servizio veterinario, ha espresso parere favorevole all’autorizzazione a condizione che “vengano rispettate le norme di cui alla LR n. 12/1995 come integrata dalla legge regionale 4/2010”.
La Dog service srl ha ottenuto l’autorizzazione richiesta dal Comune di Carovigno con il provvedimento impugnato del 4 novembre 2011.
Avverso l’autorizzazione insorgono gli odierni ricorrenti i quali denunciano i seguenti motivi di illegittimità:
- violazione dell’art. 3 L. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria, eccesso di potere per travisamento;
- violazione dell’art. 4 L. 281/1991, degli artt. 8, 9, 13 e 14 LR Puglia 12/1995, violazione dei principi di evidenza pubblica;
- difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria, eccesso di potere per travisamento.
2. - Si sono costituiti il Comune di Carovigno e la Dog service srl resistendo all’accoglimento del ricorso.
3. - All’udienza dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4. - Il ricorso è fondato.
4.1 - Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse avanzata dalla controinteressata Dog Service nei confronti di tutti i ricorrenti.
Osserva al riguardo il Collegio che occorre valutare la fondatezza dell’eccezione per ciascun ricorrente.
Quanto ai sigg.ri Maione, Colucci e Marino, la loro legittimazione proviene dalla condizione di proprietari di terreni limitrofi, interessati quindi alle condizioni di igienico-sanitarie del canile in oggetto; la qualità di proprietario di un'area confinante con quella oggetto di autorizzazione è di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dall’attività autorizzata (c.d. vicinitas) ed a radicare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione del titolo relativo all'immobile limitrofo, senza bisogno di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore, in quanto l'eventuale illegittimità dell’autorizzazione sanitaria è idonea, di per sé, ad arrecare pregiudizio al godimento del proprio fondo (cfr. in termini analoghi relativamente al titolo edilizio, Cons. Stato 3750/2012).
Quanto all’associazione Lega protezione animali, la legittimazione discende direttamente dalla sua