TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-07-13, n. 201501606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-07-13, n. 201501606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201501606
Data del deposito : 13 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01500/2014 REG.RIC.

N. 01606/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01500/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e G T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Piazza Cinque Giornate, 3



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1



per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, emesso in data 28.1.2014 e notificato al ricorrente in data 12.2.2014, con cui si è disposto il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi; del provvedimento del Questore della Provincia di Milano, emesso in data 30.1.2014 e notificato al ricorrente in data 14.2.2014, con cui si è disposta la revoca della licenza di porto di fucile, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. -O- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, notificato in data 12.2.2014, con cui si è disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi; il provvedimento del Questore della Provincia di Milano, notificato in data 14.2.2014, con cui si è disposta la revoca della licenza di porto di fucile, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Nella motivazione del disposto divieto il Prefetto ha evidenziato che “ il sig. -O- è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il presunto reato di lesioni personali: presumibilmente sotto l'effetto di bevande alcoliche, avrebbe picchiato, senza apparente motivo, il querelante che ha inoltre dichiarato che maneggiava due pistole senza alcuna precauzione. La querela è stata poi rimessa in data 03/10/2013 ”, e che tali fatti, “ a prescindere dall'avvenuta remissione della querela per ragioni non esplicitate, debbano essere autonomamente valutati dalla scrivente Amministrazione perché configurano la carenza dei requisiti di affidabilità necessari per la detenzione di armi ”.

Sulla scorta di tali valutazioni, il Questore ha revocato la predetta licenza rilevando, in particolare, che “ il recente episodio ascritto a carico del -O- (pur tenuto conto della sopravvenuta remissione di querela) unito alle vicissitudini pregresse, non consente di escludere la possibilità di un abuso del titolo di polizia e delle armi ” e che “ i fatti comportamentali addebitati allo stesso (…) sono tali da far ritenere venuti meno in capo alla sua persona i prescritti requisiti di assoluta e completa affidabilità indispensabili per poter continuare ad essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi ”.

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico motivo, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 773/1931, dell’art. 13 della legge 241/1990 e dell’art. 6 della legge 152/1975, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero dell’Interno (14.5.2014).

Con ordinanza n. 713 del 29.5.2014 la Sezione ha parzialmente accolto la domanda cautelare, con la seguente motivazione: “ rilevato: - che l’impugnato provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni sembra sorretto da un congruo e ragionevole giudizio d’inaffidabilità espresso dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente (cfr. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 31