TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100435
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 00435/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, PEC gianluigi.pellegrino@pec.it, e A T, PEC avv.testa@pec.giuffre.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Direzione regionale della Basilicata dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (d’ora in INPS di Potenza), in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dagli avv.ti V D, PEC dinoia@postacert.inps.gov.it, e Filomena Camardese, PEC avv.filomena.camardese@postacert.inps.gov.it, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 263 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;



nei confronti

-Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria dell’ATI con le mandanti Metronotte S.r.l. e Vultur Security S.r.l., classificatasi al 2° posto nella procedura aperta, indetta dall’INPS di Potenza con Determinazione -OMISSIS-, per l’affidamento del servizio di vigilanza degli immobili della Direzione regionale della Basilicata dell’INPS per la durata di 48 mesi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Passaro, PEC a.passaro@milano.pecavvocati.it, e L D M, PEC avvdimaseluca@pec.giuffre.it, con domicilio eletto presso il secondo in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;
-Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-Istituto di Vigilanza Vultur Security S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della Determinazione -OMISSIS-, con la quale il Direttore regionale dell’INPS di Potenza ha escluso, ai sensi dell’art. 80, commi 4 e 5, lett. c), c-bis) e f-bis), D.Lg.vo n. 50/2016, la -OMISSIS- dalla procedura aperta, indetta dall’INPS di Potenza con Determinazione -OMISSIS-, per l’affidamento del servizio di vigilanza degli immobili della Direzione regionale della Basilicata dell’INPS per la durata di 48 mesi, con conseguenti incameramento della cauzione provvisoria di € 13.114,75 e segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.L.gvo n. 50/2016, e pertanto ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della predetta gara in favore della -OMISSIS-, classificatasi al 1° posto, emanato con la precedente Determinazione -OMISSIS-del -OMISSIS-e contestualmente aggiudicato il suddetto appalto in favore dell’ATI Soc. Coop. Città di Potenza(mandataria)-Metronotte S.r.l. e Vultur Security S.r.l.(mandanti);

nonché per la declaratoria

dell’inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato tra l’INPS di Potenza e l’ATI con mandataria l’Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza, e di subentro nel contratto da parte della -OMISSIS-;


Visto il ricorso principale ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS di Potenza e dell’Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza;

Visto il ricorso incidentale, proposto dall’Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Città di Potenza;

Visti i documenti e gli atti tutti di causa;

Relatore nell’Udienza del 9 giugno 2021 il Cons. P M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver ascoltato gli avv.ti G P, A T, V D e L D M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con Determinazione -OMISSIS- l’INPS di Potenza ha indetto la procedura aperta, per l’affidamento del servizio di vigilanza degli immobili della Direzione regionale della Basilicata dell’INPS per la durata di 48 mesi, prevedendo l’importo a base di gara € 1.311.475,41 ed il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo 70 punti per l’offerta tecnica e massima 30 punti per l’offerta economica).

Entro il termine perentorio delle ore 18,00 del 15.9.2020 hanno presentato l’offerta 5 Istituti di Vigilanza.

All’esito della gara si è collocata al 1° posto la -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 88,83 punti (cioè 59,30 punti per l’offerta tecnica e 29,53 punti per l’offerta economica), mentre l’ATI Soc. Coop. Città di Potenza(mandataria)-Metronotte S.r.l. e Vultur Security S.r.l.(mandanti) si è classificata al 2° posto con il punteggio complessivo di 78,53 punti (cioè 48,74 punti per l’offerta tecnica e 29,79 punti per l’offerta economica).

Pertanto, con Determinazione -OMISSIS-del -OMISSIS-è stato emanato il provvedimento di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, previa verifica della congruità dell’offerta.

Ma in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, con Determinazione -OMISSIS- il Direttore regionale dell’INPS di Potenza ha:

1) escluso la -OMISSIS- dalla suddetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 80, commi 4 e 5, lett. c), c-bis) e f-bis), D.Lg.vo n. 50/2016, con conseguenti incameramento della cauzione provvisoria di € 13.114,75 e segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.L.gvo n. 50/2016, attesochè nel Documento di Gara Unico Europeo ex art. 85 D.Lg.vo n. 50/2016 aveva dichiarato falsamente di non essersi resa di gravi illeciti professionali e “gravemente colpevole di false dichiarazioni per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione” e di “non aver occultato tali informazioni”, mentre dall’attività istruttoria successiva all’aggiudicazione era emerso che: A) dagli acquisiti i casellari giudiziali era risultato che il legale rappresentante della -OMISSIS- ed uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione erano stati condannati dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata con Decreti Penali ex art. 459 C.P.P. per la violazione degli artt. 9 e 17 R.D. n. 773/1931, reati che possono essere equiparati ad illeciti professionali; B) pur tenendo conto del DURC positivo, in quanto la contestazione del mancato versamento dei contributi all’INPS del 10.12.2018 era stata opposta prima con ricorso amministrativo, respinto il 12.11.2019, e poi con ricorso al Giudice del Lavoro, tuttora pendente, tale contestazione non era stata indicata dalla -OMISSIS- nel Documento di Gara Unico Europeo; C) la V^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. -OMISSIS-aveva riformato la Sentenza del TAR Basilicata -OMISSIS-, relativa all’impugnazione da parte della stessa -OMISSIS- di un provvedimento di esclusione da un’altra gara, per l’omessa dichiarazione da parte del socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale) della -OMISSIS-., dal 20.6.2019 -OMISSIS- S.p.A. (socio unico della -OMISSIS-); D) la Corte di Cassazione con Sentenza n. 18015 del 14.9.2016 aveva statuito la legittimità della revoca del credito di imposta ex art. 7, comma 10, L. n. 388/2000 per gli anni 2005 e 2006 di € 159.900,00, che integra il motivo di esclusione dalle gare di pubblici appalti, previsto dall’art. 80, comma 4, D.Lg.vo n. 50/2016, richiamando la Sentenza TAR Napoli Sez. V n. 5848 del 10.10.2018; E) con Sentenza n-OMISSIS- il TAR Basilicata aveva ritenuto anomala l’offerta della -OMISSIS-, presentata in un’altra gara;

2) e pertanto ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della predetta gara in favore della -OMISSIS-, classificatasi al 1° posto, emanato con la precedente Determinazione -OMISSIS-del -OMISSIS-, e contestualmente aggiudicato l’appalto in favore dell’ATI Soc. Coop. Città di Potenza(mandataria)-Metronotte S.r.l. e Vultur Security S.r.l.(mandanti).

La -OMISSIS- con il ricorso principale, notificato il 24.3.2021 e depositato il 6.4.2021, ha impugnato la predetta Determinazione -OMISSIS-, deducendo:

1) la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis), D.Lg.vo n. 50/2016, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, richiamando la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28.8.2020, nonché, con specifico riferimento alla vicenda, oggetto del giudizio, conclusosi con la Sentenza C.d.S.-OMISSIS-, la violazione dell’art. 57, paragrafo 7, terzo ed ultimo periodo, della Direttiva Europea n. 24/2014, in quanto erano decorsi più di tre anni dalla citata Sentenza del Tribunale di Avellino del 29.3.2016, peraltro non passata in giudicato, tenuto pure conto della circostanza che, nella specie, il termine perentorio per la presentazione delle offerte scadeva il 15.9.2020, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la fattispecie, oggetto del giudizio, definito con Sent. C.d.S.-OMISSIS-, si riferisce sempre ad un’omessa dichiarazione, peraltro da parte dell’ex socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale) della persona giuridica -OMISSIS-., dal 20.6.2019 -OMISSIS- S.p.A. (socio unico della -OMISSIS-), cessato dalla carica il 9.10.2018, richiamando la Sentenza C.d.S.-OMISSIS-, con la quale è stato applicato il suddetto principio, stabilito Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28.8.2020, nei confronti della ricorrente con specifico riferimento alla predetta Sentenza del Tribunale di Avellino del 29.3.2016, evidenziando anche che la -OMISSIS-. (dal 20.6.2019 -OMISSIS- S.p.A.), dopo la cessazione dalla carica dell’ex socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale), aveva “apportato rilevanti modifiche al proprio modello organizzativo, tali da prevenire ed escludere in radice la possibilità di

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