TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2024-09-05, n. 202400606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2024-09-05, n. 202400606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400606
Data del deposito : 5 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2024

N. 00606/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00547/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. T M e L A, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

contro

Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. A F e G B, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
A.S.L. 2 di Savona, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. V P, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 4/3;

per l’annullamento

del “Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, redatto ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 in favore di -OMISSIS-, trasmesso con PEC in data -OMISSIS-;

nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto ai ricorrenti;

per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di -OMISSIS-ad ottenere un progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 completo e chiaro nelle sue finalità che le garantisca, anche attraverso la previsione di un budget di salute adeguato e specifico, il pieno sostegno, realizzando in tal modo il progetto di vita dell’interessata;

e per la condanna delle amministrazioni intimate alla correzione e/o modifica del progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 predisposto in favore di -OMISSIS-in modo da garantire all’interessata, anche attraverso la previsione di un budget di salute adeguato e specifico, il pieno sostegno per realizzare il progetto di vita.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savona e della A.S.L. 2 di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, riconosciuta -OMISSIS-.

Con istanza del -OMISSIS-, i suoi genitori chiedevano che il Comune di residenza, d’intesa con la locale A.S.L., predisponesse un progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il Comune di Savona dava seguito alla richiesta e, dopo numerosi incontri, elaborava un progetto che gli interessati giudicavano inadeguato in quanto “ privo di personalizzazione ed attenzione alle preferenze ed esigenze dell’individuo ”: con nota del -OMISSIS- a firma del proprio legale, essi invitavano il Comune a redigere un progetto individuale con una diversa impostazione.

In seguito ad un ulteriore incontro, il Comune elaborava il progetto in versione definitiva (prot. n. -OMISSIS-) e lo trasmetteva al legale della famiglia con nota in pari data.

Ritenendo che anche la versione definitiva fosse priva dei requisiti minimi previsti dal citato art. 14, la diretta interessata e i suoi genitori hanno impugnato il progetto de quo con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 14 della legge n. 328/2000;
violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del d.m. 23.11.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Violazione della delibera della Giunta Regione Liguria n. 1033 del 15.11.2016. Violazione dell’art. 35, l.r. 12/2006. Eccesso di potere: contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste”.

Il contestato progetto sarebbe inutile in quanto, constando di un mero elenco di servizi ad integrazione di quelli già attivi, non presenterebbe alcuna specificità né attenzione alle esigenze e ai desideri della persona disabile e del suo nucleo familiare. Non sarebbero state indicate le modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi di indipendenza e integrazione sociale, le figure professionali da coinvolgere in tale percorso e il “ budget di progetto” (inteso come insieme delle risorse umane ed economiche messe a disposizione dalle competenti amministrazioni).

II) “Violazione di legge: violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo sanciti dalla legge n. 241/1990. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 2 e 3 d.m. 23.11.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 53 della l.r. n. 11/2016. Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Violazione e/o mancata applicazione della legge regionale 12/2006 e della delibera di Giunta regionale n. 1033/2016. Eccesso di potere: carenza e/o difetto di istruttoria;
perplessità dell’azione amministrativa”.

Il progetto sarebbe illegittimo in quanto predisposto unilateralmente dall’Amministrazione, senza coinvolgere nel processo decisionale la persona disabile e i suoi familiari.

III) “Violazione di legge: violazione dell’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009”.

Un progetto come quello approvato nella fattispecie, di fatto, ostacolerebbe la piena realizzazione dei bisogni e delle esigenze espresse dalla persona disabile, violando un “diritto umano” riconosciuto dalla rubricata Convenzione.

Accede al ricorso una istanza cautelare intesa ad ottenere, mediante il c.d. remand , che venga ordinato alle intimate amministrazioni di modificare il progetto già predisposto in favore della ricorrente.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Savona e la A.S.L. 2 Savonese. Il Comune eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito, le amministrazioni resistenti argomentano per la reiezione del ricorso.

All’udienza camerale del 10 luglio 2024, fissata per la decisione sull’istanza cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso ai difensori intervenuti per le parti.

L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente è infondata.

Secondo l’univoca giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario nei casi in cui si lamenti la mancata o incompleta esecuzione del progetto individuale ex art. 14, l. n. 328/2000;
le controversie relative alla fase che precede la formalizzazione di tale documento programmatorio, invece, sono sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, laddove la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo, la materia dei pubblici servizi costituisce oggetto di giurisdizione esclusiva dello stesso (Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2021, n. 32416;
1 febbraio 2021, nn. 2159 e 2160;
24 settembre 2020, n. 20164;
cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28 aprile 2022, n. 5198 e 15 marzo 2022, n. 2961).

In applicazione di tale regola di riparto, sussiste la giurisdizione di questo giudice, poiché la controversia non ha per oggetto l’attuazione del progetto, ma i suoi contenuti.

Nel merito, è opportuno trascrivere il citato art. 14 che, nel testo vigente ratione temporis , così disponeva:

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali ”.

In forza di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14 della legge n. 328/2000, pertanto, i contenuti necessari del progetto individuale predisposto dalla pubblica amministrazione in favore della persona disabile sono i seguenti:

a) la valutazione diagnostico-funzionale;

b) le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale;

c) i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;

d) le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;

e) le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Come si evince da una semplice lettura del progetto predisposto su richiesta della ricorrente, esso presenta tutti i contenuti suindicati:

a) la valutazione diagnostico-funzionale è formulata nella parte I (sezione “diagnosi”);

b-c) nella stessa parte I (sezione “progetto in essere allo stato attuale”), sono indicate le prestazioni di riabilitazione erogate dalla A.S.L. 2 attraverso una cooperativa sociale (“6 accessi settimanali di educativa domiciliare”) ed i servizi alla persona di cui fruisce attualmente la ricorrente;

d) le misure economiche, elencate nell’apposita sezione “ budget di progetto e risorse”, comprendono le risorse attualmente a disposizione (indennità di accompagnamento e risorse A.S.L. per “educativa domiciliare” pari ad € 1.543,00 mensili) e quelle da attivare (contributo regionale di € 600,00 e abbonamento agevolato ai servizi di trasporto pubblici);

e) la parte II del documento si sofferma diffusamente sugli obiettivi del progetto di integrazione in rapporto alle potenzialità dell’interessata, prevedendo anche verifiche con cadenza trimestrale e un ruolo attivo della famiglia.

A fronte della presenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge e del relativo grado di dettaglio, non può essere condivisa la censura intesa a denunciare la genericità o incompletezza dello specifico progetto individuale. Gli ulteriori rilievi mossi ai contenuti del documento programmatorio veicolano il tentativo di sostituire i contenuti proposti dal consulente dei ricorrenti (cfr. doc. 6) a quelli definiti dagli specialisti del Comune e della A.S.L., sostanziando critiche di merito che, a fronte dell’ampia discrezionalità esercitata dall’Amministrazione e dell’assenza di profili di macroscopica illogicità, non possono assumere rilievo ai fini del giudizio di legittimità.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di gravame.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano di non essere stati coinvolti nella predisposizione del progetto individuale che sarebbe frutto di scelte unilaterali dell’Amministrazione.

La documentazione depositata dal Comune di Savona smentisce tale deduzione.

Una volta ricevuta l’istanza, infatti, il Comune convocava gli interessati ad un primo incontro, “ finalizzato ad un confronto in merito alle richieste espresse ”, per il giorno -OMISSIS- (all. 7). Gli incontri fissati per i giorni -OMISSIS-sono stati rinviati a causa di impedimenti del legale dei ricorrenti (all. 11). I successivi incontri si sono svolti nei giorni -OMISSIS-. Successivamente alle contestazioni mosse dagli interessati relativamente alla prima versione del progetto, il Comune ha convocato un ulteriore incontro per il giorno -OMISSIS- che, a causa di un nuovo impedimento del legale di parte ricorrente, è stato rinviato al successivo -OMISSIS- (all. 23).

Il Comune, peraltro, aveva espressamente rimarcato l’importanza della partecipazione della diretta interessata al fine di “raccogliere” i suoi bisogni e la sua idea progettuale rispetto alle attività da concordarsi: invece, come riferito dalla difesa comunale e non contestato dalla controparte, anche l’ultimo incontro si è svolto alla presenza dei familiari e del loro legale, con la partecipazione “da remoto” di uno psicologo.

Tale ricostruzione dimostra che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, il Comune ha costantemente cercato “momenti di confronto” con la persona disabile e i suoi genitori, sicché non ha ragione d’essere la doglianza relativa all’unilateralità del processo decisionale.

Infine, con il terzo motivo, parte ricorrente deduce che il contestato progetto individuale violerebbe l’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in quanto ostacola, anziché favorirlo, il pieno soddisfacimento delle esigenze espresse dall’interessata.

Alla luce delle motivazioni che precedono, la censura è inammissibile in quanto si traduce in una generica critica di merito, senza il supporto di specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del vizio dedotto.

Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

In considerazione della natura degli interessi coinvolti, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.

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