TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201876
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 01876/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01192/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. S L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Catanzaro, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio di porto di fucile uso caccia prot. n. -OMISSIS-emesso dal Questore di Catanzaro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4- bis c.p.a. e 13- quater , allegato 2 al c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone di avere richiesto il 24.05.2018 il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS-il Questore di Catanzaro, previo contraddittorio procedimentale, ha però respinto l’istanza, avuto riguardo ad una serie di precedenti giudiziari del richiedente tesi a denotare “ una personalità violenta e rissosa ” dello stesso.

Avverso tale determinazione è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per difetto di motivazione, violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere.

2. Resiste la p.a. intimata.

3. All’udienza del 14 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che il diniego del rilascio del titolo di polizia è stato adottato in quanto l’esponente il 3.11.2009 è stato deferito all’autorità giudiziaria per i delitti di lesioni personali, minaccia grave ed ingiurie, il 20.11.2009 è stato destinatario di una determinazione di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, c.d. D.A.SPO., e il 9.11.2016 di una statuizione di rigetto di precedente richiesta di porto di fucile per uso caccia.

Lamenta quindi il ricorrente che il diniego avversato è stato emanato sulla sola base di precedenti non idonei comunque a generare un giudizio prognostico di inaffidabilità, considerato che per i reati contestati non si è registrata alcuna condanna, attesa l’intervenuta remissione di querela, mentre il D.A.SPO. non risulta più efficace.

L’assunto va disatteso.

L’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
”.

Con riguardo invece ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 stabilisce che “ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi
”.

Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge, ancora, che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.

Ciò premesso, la resistente p.a. ha negato al ricorrente il titolo di polizia non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sull’affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assumono rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.

In particolare, dalla portata dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.

All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).

In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi;
né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi
” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).

La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).

Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, il compendio di censure dedotto dal ricorrente non è sufficiente a configurare l’illegittimità del provvedimento gravato, poiché, per come osservato, la determinazione di divieto può fondarsi “ anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614), non assumendo pertanto rilievo nella fattispecie la remissione della querela.

Sotto distinto e concorrente profilo, poi, la valutazione compiuta dal Questore è ragionevole, coerente ed adeguatamente motivata, avuto riguardo alla condotta tenuta del ricorrente -coinvolto in una rissa nel corso di una partita di calcio- che ha indotto la resistente p.a. a dubitare dell’affidabilità dell’esponente a detenere armi, stante l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche a fronte dell’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo.

5. La domanda di annullamento va pertanto respinta.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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