TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500467
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N. 00467/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2014, proposto da:
Fallimento Betonvibro S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Comune di Maltignano, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, Via Matteotti, 99;
nei confronti di
G R, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 22 luglio 2014 (ricevuta dal curatore fallimentare il 24 luglio 2014), con la quale il sindaco del Comune di Maltignano ha, tra l'altro, ordinato al curatore fallimentare di provvedere alla "messa in sicurezza delle parti della copertura (del fabbricato industriale dismesso) danneggiate";
- del provvedimento prot. n. 6826 del 30 settembre 2014, con il quale il sindaco del Comune di Maltignano ha rifiutato di deliberare il richiesto provvedimento di autotutela decisoria sull'ordinanza contingibile e urgente n. 31 citata;
- per quanto occorra, solo per il suo implicito effetto confermativo della precedente ordinanza n. 31/2014, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 7 agosto 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maltignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La curatela del fallimento Betonvibro S.r.l., nella persona del curatore dott. Alessandro Masera, impugna l’ordinanza n. 31/2014 (nonché la successiva ordinanza confermativa n. 34/2014 e il provvedimento con cui l’amministrazione ha ritenuto di non annullare in autotutela i suddetti provvedimenti), con la quale il Sindaco di Maltignano ha imposto l’esecuzione dei seguenti interventi, dichiaratamente finalizzati a prevenire possibili rischi per la salute e l’incolumità pubbliche:
- adottare tutti gli adempimenti necessari e urgenti per la messa in sicurezza delle parti della copertura in fibrocemento danneggiate (oltre ai restanti adempimenti di cui alla relazione ispettiva del SISP dell’ASUR Marche del 3/6/2014);
- adottare tutti gli accorgimenti tesi ad impedire l’accesso all’interno del compendio immobiliare mediante adeguata recinzione e apposizione di cartelli che indichino la pericolosità del sito.
Gli interventi predetti riguardano il compendio immobiliare ricadente alla via Piano Selva n. 2 del territorio di Maltignano, nel quale la fallita società Betonvibro svolgeva la propria attività d’impresa e che attualmente si presenta in stato di abbandono e fatiscenza.
2. A premessa dei motivi di ricorso, la curatela espone che:
- nel 2013 il Sindaco pro tempore di Maltignano aveva adottato analoga ordinanza, relativa sempre alla questione della recinzione, nonché alla messa in sicurezza di alcune coperture in amianto che risultavano danneggiate e dunque potenzialmente pericolose per la salute pubblica;
- pur ritenendo di non esservi tenuto, esso curatore aveva fatto eseguire l’intervento di rimozione delle coperture da una ditta specializzata;
- nel maggio 2014 il SISP dell’ASUR ha eseguito un nuovo sopralluogo, riscontrando la mancata ottemperanza all’ordinanza del 2013 per quanto concerne la recinzione, accertando il grave danneggiamento di una copertura interna in fibrocemento e ritenendo di conseguenza verosimile un rischio per la salute pubblica derivante dalla dispersione nell’aria delle fibre di amianto;
- sulla base della comunicazione del SISP il Sindaco ha adottato l’ordinanza n. 31/2014;
- esso curatore, pur contestando la legittimazione passiva della curatela, ha comunque chiesto alla medesima ditta che ha eseguito l’intervento del 2013 un preventivo di spesa;
- ricevuto il preventivo e riscontrato che la cifra ivi indicata (circa € 138.000,00) sarebbe stata assolutamente insostenibile per la curatela, esso curatore ha rappresentato ulteriormente al Comune il difetto di legittimazione passiva, richiamando anche la recente sentenza n. 3274/2014 della Sez. V del Consiglio di Stato;
- con la impugnata nota n. 6826/2014 il Sindaco ha ribadito la legittimità dell’ordinanza n. 31/2014.
3. L’operato complessivo del Sindaco di Maltignano è censurato per i seguenti motivi:
a) violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’esecuzione dell’ordinanza costringerebbe la curatela a rinunciare alla proprietà del compendio immobiliare de quo ed avrebbe dunque un effetto contrario alla finalità perseguita dal provvedimento impugnato;
b) violazione del principio “chi inquina paga” e degli artt. 250 e 253 D.Lgs. n. 152/2006;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 50 T.U.E.L., sotto forma di difetto di istruttoria (dalla relazione dei tecnici del SISP emerge la necessità di rivalutare lo stato di conservazione della copertura, nel mentre il Sindaco ha optato direttamente per l’ordine di bonifica del sito).
4. Si è costituito il Comune di Maltignano, formulando un’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso (sul presupposto che l’ordinanza impugnata è meramente reiterativa di quella del 2013, non impugnata dalla curatela fallimentare) e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito.
Con ordinanza n. 411/2014 è stata accolta solo in parte la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato (ordinanza n. 254/2015) ha accolto l’appello cautelare, ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, il che esonererebbe il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare formulata dal Comune. Peraltro, visto che l’eccezione introduce un profilo che è rilevante ai fini della presente decisione, il Collegio ritiene di esaminarla comunque.
L’eccezione è infondata, atteso che:
- parte ricorrente ha tenuto ad evidenziare che non intende contestare in questa sede l’ordine del Sindaco per la parte relativa alla collocazione di idonea recinzione a presidio del dismesso complesso industriale. In parte qua la contestazione è limitata a mettere in rilievo come il comportamento inerte dell’amministrazione le ha impedito di adempiere all’ordinanza (e su questo punto il Collegio, già in sede cautelare, ha condiviso le prospettazioni di parte ricorrente, tanto da ordinare al Sindaco pro tempore di comunicare alla ricorrente in tempi brevissimi le modalità di realizzazione della recinzione – vedasi la citata ordinanza n. 411/2014 e la documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 20/3/2015);
- residua pertanto solo la parte relativa alla messa in sicurezza della copertura in amianto. Ma per questa parte l’ordinanza qui impugnata contiene prescrizioni del tutto nuove rispetto all’analogo provvedimento del 2013, il che si desume dalla piana lettura del verbale di sopralluogo eseguito dai tecnici dell’ASUR in data 20 maggio 2014. Nel verbale, in effetti, i funzionari ispettori hanno testualmente riferito di essere per la prima volta entrati all’interno dello stabilimento e di avere quindi notato il pessimo stato di conservazione della copertura in eternit. E’ dunque evidente che l’ordinanza sindacale del 2013 non poteva riguardare questo profilo. Per cui, tenuto anche conto che l’ordinanza del 2013 era stata eseguita dalla curatela nella parte in cui era stata ordinata la rimozione di alcune tettoie in amianto esistenti nel piazzale dell’opificio (vedasi la documentazione allegata al ricorso), l’eccezione è infondata.