TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202203604

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202203604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203604
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 03604/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01569/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2010, proposto dal Comune di Bolognetta in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio, in Palermo, via M. Stabile n. 241;

contro

- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
- Presidenza della Regione Siciliana, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del Decreto Assessoriale n. 101 del 24.04.2010 mediante il quale viene incaricata la dott.ssa M. Stella Maniscalco, di intervenire presso il Comune di Bolognetta, con il compito di inoltrare all'Assessorato Regionale Economia l'istanza per la concessione dell'anticipazione di cassa, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.6/2009, al fine di versare l'importo dovuto dal comune medesimo alla Società d'ambito PA4, trasmesso con nota prot. n. 10443 del 27.04.2010, ricevuta dal Comune di Bolognetta il 3 maggio 2010;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F M nell’udienza smaltimento del giorno 27 ottobre 2022 tenutasi da remoto ex art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 2 luglio 2010 e depositato il 16 settembre successivo, il Comune di Bolognetta ha chiesto l’annullamento del decreto assessoriale di nomina del commissario ad acta, al quale è stato affidato il compito di intervenire presso il predetto Comune ed inoltrare all’Assessorato Regionale Economia l’istanza per la concessione dell’anticipazione di cassa al fine di versare l’importo dovuto dall’ente comunale alla Società d’ambito PA4.

In punto di fatto ha esposto che:

- l’Amministrazione regionale intimata, con nota congiunta dei dipartimenti regionali delle autonomie, dell’acqua e dei rifiuti e della Ragioneria Generale del 19.01.2010 chiedeva ai Sindaci di trasmettere apposito riscontro in merito alla richiesta o meno di concessione dell’anticipazione di cassa, ex art. 11 l. r. n. 6/2009;
laddove la mancata presentazione dell’istanza di anticipazione avesse determinato una interruzione nella gestione dei rifiuti, si sarebbe attivata la procedura sostitutiva ai sensi dell’art. 24 della L.r. n. 44/91;

- a seguito della situazione creatasi nei Comuni appartenenti all’Ambito Ottimale PA4, l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con nota dell’01.03.2010, chiedeva l’intervento sostitutivo da parte dell’Assessorato alle Autonomie Locali al fine dell’inoltro della necessaria richiesta per l’anticipazione di cassa;

- nonostante il ricorrente avesse provveduto al pagamento per fatturazione del contratto di servizio per la raccolta di rifiuti al 31.12.2009 e per servizio di raccolta dall’01.01.2010 al 31.03.2010, con il decreto assessoriale impugnato veniva nominato il commissario ad acta al fine di porre in essere tutti gli adempimenti omessi dal Comune ed inoltrare, così, all’Assessorato Regionale dell’Economia l’istanza di concessione dell’anticipazione di cassa per € 22.905,00.

Il ricorrente ha articolato la seguente censura:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 22/97 e successive modificazioni, dell’art. 4 della l.r. n. 9/2010;
nonché dell’art. 11 della l.r. 6 del 2009. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della erronea presupposizione - Sviamento di potere - Carenza di istruttoria - Difetto assoluto di motivazione - Arbitrarietà”
.

Il ricorrente deduce che l’Amministrazione Regionale non avrebbe dovuto esercitare l’intervento sostitutivo in quanto la somma di € 22.905,00 non sarebbe dovuta dal Comune atteso che quest’ultimo avrebbe già adempiuto nei confronti del Consorzio PA4, il quale ha svolto il servizio di raccolta comunale (tale somma verrebbe, inoltre, utilizzata dal commissario ad acta per il pagamento degli stipendi del mese di marzo 2010 di personale trasferito dall’ambito verso il Comune ricorrente e mai utilizzato da quest’ultimo). Evidenzia inoltre che l’attribuzione della titolarità delle risorse per gestione dei rifiuti sarebbe avvenuta in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per 1’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merito, ha previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T. O.) a mente dell’art. 233 del D.lgs. n. 22/97, secondo le modalità ivi stabilite. Pertanto, il rapporto tra Comune ed ATO configurerebbe una vera e propria successione tra Enti.

Per l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si è costituita in giudizio, con memoria di mera forma, l’Avvocatura dello Stato.

La Presidenza della Regione Siciliana non si è, invece, costituita.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato alla stregua di quanto appresso specificato.

Premette il Collegio che la L. r. 14 maggio 2009 n. 6, all’art. 11 dispone che “ al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali…o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi. (…) Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni” .

Secondo condivisa giurisprudenza (v. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 01/09/2011, n. 2155):

a) dette anticipazioni per legge presuppongono una “indicazione” dell’Assessore competente e, ovviamente, una richiesta “ad hoc” da parte dei Comuni eventualmente interessati a fruirne;
risulta di conseguenza fondata la contestazione del Comune che rilevi che l’impugnato atto di commissariamento sia stato disposto per la mancata presentazione di una richiesta di anticipazione di fondi che alcuna norma di legge consente di ritenere obbligatoria;
e quindi in base ad un presupposto normativo inesistente, con palese violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi;

b) quanto alla possibilità di commissariamento ex art. 24 l. r. n. 44/1991 nei casi in cui si verifichino disguidi nei servizi, in materia di poteri sostitutivi della Regione, “tale disposizione non contiene siffatta precisazione” e, comunque, “in relazione a tale evenienza quale sarebbero occorsi, in ogni caso, provvedimenti tipici anche, eventualmente, ai sensi del codice dell'ambiente, di cui al D. L.vo 152/2006 (che in nessun caso affida ai dirigenti regionali la facoltà di commissariare gli enti locali)”.

La stessa giurisprudenza - quanto ai limiti del potere regionale di controllo sostitutivo sugli enti locali e all’onere di leale collaborazione tra tutti gli enti pubblici - ha evidenziato che:

“- l’art. 120, comma 2, della Costituzione (riscritto dall’art. 6, legge cost. n. 3/2001) ha sostanzialmente ridisegnato i limiti, i modi ed i presupposti per l’esercizio della funzione del controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni e gli altri enti locali territoriali (“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”);

- tali principi, espressamente dettati per regolare i rapporti tra lo Stato e tutti gli altri enti locali (comprese le Regioni), non possono non valere, ed a maggior ragione, anche nei rapporti tra le Regioni e gli enti minori, tanto più che il controllo sostitutivo si inquadra nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza di un organo su altri organi allo stesso sottordinati;
ossia di un potere che è proprio di una concezione "verticistica" dello Stato che non trova più riscontro nel nuovo Titolo V della Costituzione;

- invero, a fronte del vecchio testo dell’art. 114 Cost. (“La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”), il nuovo testo (come introdotto dall’art. 1, legge Cost. n. 3/2001) stabilisce che è la stessa Repubblica ad essere “costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”, riconoscendo, in tal modo, ai Comuni una più spiccata autonomia, sia rispetto allo Stato, sia rispetto alla Regione;

- a fronte del vecchio art. 118, comma 1, Cost. (“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali”), il nuovo testo (come riscritto dall’art. 4 legge Cost. n. 3/2001), stabilisce (ai commi 1 e 2) che “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
e ciò significa che, pur non si ravvisandosi nel nuovo testo del Titolo V Cost. elementi decisivi per potere escludere “in toto” il controllo-sostitutivo delle Regioni sugli organi degli enti locali (cfr., in tal senso, Corte costituzionale, 21 ottobre 2003, n. 313), non di meno, tale potere, allorché sia previsto e disciplinato da vecchie norme di legge ancorate al vecchi assetto costituzionale ed ordinamentale, deve essere interpretativamente adeguato ai principi di “sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” ex art. 118 Cost., nonché di “leale collaborazione” ex art. 120 Cost.;

- quest’ultimo articolo è, sì, dettato con riferimento al controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni, ma, per gli stessi principi che vi sono affermati, non può non operare in tutti i rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita come puntualmente chiarito dalla Corte costituzionale con la invocata sentenza 7 gennaio 2004, n. 43” (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2155/2011 cit.)

Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei suesposti principi che il Collegio ritiene di condividere, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del solo Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, che ha disposto il contestato intervento, mentre vanno compensate con la Presidenza della Regione siciliana.

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