TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202304014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202304014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304014
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 04014/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03735/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3735 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli -, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

a) della nota prot. -OMISSIS-. del 21/7/2020, di revoca della licenza di -OMISSIS- n. -OMISSIS-rilasciato al ricorrente in data 31/10/2018;

b) della nota del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-;

c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui per quanto di ragione, le informative della Stazione Carabinieri di Barano d'Ischia richiamate nel provvedimento di cui al su a).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Questura di Napoli -;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente, titolare di -OMISSIS- dall’anno 2018, ha impugnato il decreto questorile del 21.7.2020 recante la revoca della predetta licenza, conseguente al provvedimento prefettizio del -OMISSIS- di divieto di -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Il provvedimento impugnato è stato motivato in forza dell’informativa del 5 giugno 2020 redatta dai carabinieri della Stazione di Barano D’Ischia, stante la ritenuta insussistenza in capo all'istante dei requisiti necessari al possesso -OMISSIS-, avendo gli stessi constatato una grave condizione di conflittualità tra il ricorrente ed i sui vicini, peraltro sui familiari, sfociata in una condotta aggressiva e minacciosa.

Il ricorrente ha proposto il ricorso all'odierno esame, deducendo, in tre motivi in diritto, vizi di violazione di legge (segnatamente dell'artt. 10,11,39,42 T.U.L.P.S.;
degli artt. 3 e ss. della legge 241/1990;
degli artt. 7 e 10 bis della legge 241/1990) ed eccesso di potere per plurimi profili (difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, sviamento dell'azione amministrativa).

In estrema e doverosa sintesi, ad avviso del ricorrente, l’atto epigrafato sarebbero viziato da un patente difetto di istruttoria e motivazione, mancando una valutazione globale della sua complessiva condotta di vita, essendo al contrario evidente che il giudizio reso dalla Questura, in merito all’assenza delle garanzie di assoluta affidabilità nell'uso delle -OMISSIS-, sarebbe afferente ad un episodio singolo, che, oltre a non aver avuto alcuna ripercussione sul piano penale, non avrebbe potuto da solo essere idoneo a fondare alcuna valutazione negativa nei suoi confronti.

Si è costituita in resistenza con memoria di stile l'amministrazione intimata.

La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 22 giugno 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 16 marzo 2022, in attuazione del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021, all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto potendo essere i proposti motivi esaminati congiuntamente, attesa la medesima impostazione censoria ad essi sottesa,

3.- In limine, rammenta il Collegio che l'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nell'attribuire al Prefetto la facoltà di vietare la -OMISSIS-, -OMISSIS-, prevede che tale potere possa essere esercitato non solo quando la persona destinataria del predetto provvedimento abbia riportato condanne penali o sia sottoposta a procedimenti penali, ma anche quando la medesima, più semplicemente, sia "ritenuta capace di abusarne".

Analogamente, l'art. 43 dello stesso testo normativo attribuisce al Questore il potere di ricusare la licenza di -OMISSIS- "a chi non dà affidamento di non abusare delle -OMISSIS-".

Il predetto giudizio di affidabilità, formulato - a seconda dei casi - dal Prefetto o dal Questore, è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e presuppone che l'interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio -OMISSIS- in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

Tale valutazione può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità, in quanto sia la -OMISSIS-sia il porto delle -OMISSIS- si caratterizzano, da un lato, per un'intrinseca pericolosità e, dall'altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, con la conseguenza che per l'adozione del decreto di divieto è sufficiente il convincimento dell'Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell'autorizzazione.

Nella materia in esame, dunque, i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11/11/2020, n. 1391), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso -OMISSIS-, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr., in argomento, C.d.S., Sez. III, n. 690 del 19.2.2016 e n. 5542 del 7.12.2015;
C.d.S., Sez. VI, n. 6288 del 7.12.2007, n. 1528 del 5.4.2007, n. 535 del 12.2.2007 e n. 6669 del 13.11.2006;
C.d.S., Sez. IV, n. 1466 del 19.3.2003, n. 748 del 30.4.1999 e n. 1440 del 19.12.1997;
TAR Trentino-Alto Adige, Trento, n. 115 del 24.5.2018;
TAR Liguria, Sez. I, n. 459 del 17.5.2018).

Del resto, secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti in materia di -OMISSIS-, proprio in ragione dell'ampia discrezionalità che li caratterizza, è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all'Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso -OMISSIS- (cfr. C.d.S., sez. IV, 19 dicembre 1997, n. 1440;
Tar Veneto, 1 giugno 2001, n. 1383;
Tar Piemonte, sez. II, 14 aprile 2004, n. 849).

In definitiva, la previsione secondo cui la licenza di portare -OMISSIS- può essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle -OMISSIS- deve essere interpretata nel senso che l'Autorità di Pubblica Sicurezza, poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle -OMISSIS-, per cui la persona che detiene -OMISSIS- deve essere "esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo" e nei suoi confronti deve esistere "la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle -OMISSIS-, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività";
cioè la persona che detiene -OMISSIS- deve avere una "condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati" (cfr. T.A.R. Basilicata, 14/02/2020, n. 139).

4.- Nel caso di specie, prima il Prefetto e, successivamente, il Questore hanno ritenuto che l'episodio segnalato a carico del ricorrente (un litigio fra fratelli abitanti nel medesimo complesso immobiliare esitato in reciproche minacce e condotte aggressive integranti aggressioni, nell’ambito di un clima familiare connotato da un notevole livello di tensione, tale da provocare il ricovero della -OMISSIS-dei litiganti presso il locale nosocomio) attestasse, nel complesso, una condotta dell'interessato non irreprensibile e non immune da mende, tale da ingenerare il ragionevole dubbio di una non completa capacità del medesimo di osservare le regole del vivere civile e di esercitare un pieno controllo di sé nelle ordinarie relazioni familiari.

A prescindere dall’instaurazione e dall’esito del procedimento penale relativo alla vicenda fattuale posta a fondamento degli impugnati provvedimenti nonché dalla definizione bonaria della controversia proprietaria insorta tra le parti, emerge dalla documentazione depositata dalla resistente amministrazione il fatto oggettivo sia dell'esistenza di una conflittualità in atto, al momento dell’adozione del provvedimento, tra i germani, sia della tendenza del ricorrente, quanto meno, a “reagire" alle provocazioni in modo violento e sproporzionato.

La tesi sostenuta dalla Prefettura e dalla Questura si fonda, pertanto, sull'irrilevanza della mancanza di una condanna penale al fine di ritenere che un soggetto con il suo comportamento non garantisca quel grado di affidabilità che viene richiesto a chi maneggia -OMISSIS-, in quanto non rappresenta l'unica condizione ostativa, dovendosi considerare ogni concreto elemento ritenuto idoneo a dubitare dell'affidabilità circa il corretto uso delle -OMISSIS-, come appunto l'aggressività emersa dall'episodio sopra descritto, dovendosi valorizzare, sul piano storico e fattuale, la circostanza di cui il ricorrente si è reso protagonista.

Ritiene, dunque, il Collegio di per sé ragionevole la scelta delle Autorità di prevenire che le situazioni di conflittualità familiare, aggravate anche dalla convivenza nel medesimo complesso immobiliare, possano degenerare, vietando la -OMISSIS- e -OMISSIS-nei confronti di chi abbia assunto condotte violente nel corso di litigi, anche nei confronti dei propri congiunti (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3515) , non potendo annettersi rilevanza alcuna alla circostanza per cui non è inusuale che, soprattutto nelle liti familiari scaturenti da ragioni economiche, possano verificarsi delle marcate conflittualità tra i prossimi congiunti tali da trascendere in aggressioni fisiche.

È proprio la marcata conflittualità, anzi, ad imporre una elevata soglia di tutela, peraltro proprio nei confronti dei soggetti maggiormente esposti all'abuso e diretti destinatari della condotta non affidabile.

Quanto sopra evidenziato, ad avviso del Collegio, dimostra pienamente che l'Autorità a ciò preposta ha fatto corretto e legittimo uso del proprio potere discrezionale di valutare le circostanze fattuali attinenti alla situazione delle persone che chiedono di essere autorizzate al possesso e maneggio delle -OMISSIS- e che devono fornire ogni possibile garanzia circa la non possibilità di abusare delle stesse. Difatti il Collegio ritiene che il provvedimento concessivo della autorizzazione richieda che il detentore sia esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, tale da poter far scattare un giudizio prognostico di non esclusione della possibilità di abuso. L'amministrazione ha dimostrato di avere corretta ed esaustiva conoscenza delle circostanze fattuali che l'hanno indotta ad effettuare tale valutazione che, in quanto misura di polizia avente carattere precauzionale a tutela dell'interesse pubblico, in presenza di tali presupposti (esaustiva conoscenza dei fatti e non manifesta illogicità della valutazione che ne è stata tratta), non diventa illegittima sebbene, per ipotesi, se ne dovesse riscontrare un eccesso sul fronte della sicurezza. A tal riguarda, non esistendo alcun diritto del singolo cittadino all'uso delle -OMISSIS-, deve comunque sempre prevalere la valutazione circa la necessità di garantire prioritariamente l'interesse pubblico alla sicurezza e incolumità della restante generalità dei cittadini.

In altre parole è sufficiente l'emergenza di un possibile sospetto di abuso - come si può evincere anche da uno sporadico episodio di violenza o in cui ci si sia lasciati andare ad una reazione di tipo aggressivo/collerico - per legittimare una decisione precauzionale del genere di quella in questione. Non può essere al riguardo dirimente la precedente corretta condotta nel maneggio di -OMISSIS- da parte del ricorrente, che è semmai un'imprescindibile requisito richiesto dalla legge per continuare a possedere il titolo di polizia e non può certo compensare un successivo comportamento illecito.

Parimenti, non depongono in senso contrario, in ordine alla logicità e correttezza del giudizio operato dall’amministrazione, né la circostanza che i fatti contestati al ricorrente non erano stati connotati da una condotta di uso abusivo delle -OMISSIS-, né la mancata instaurazione di procedimento penale relativamente alla vicenda sopra descritta.

In merito a quest’ultima contestazione, è sufficiente osservare che il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle -OMISSIS- è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale;
l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di -OMISSIS- (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n. 3137).

Inoltre, costituisce ius receptum che l'inaffidabilità nell'uso delle -OMISSIS- è idonea a giustificare il ritiro della licenza di -OMISSIS-, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso. La revoca o il diniego dell'autorizzazione o il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. possono, dunque, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente, la valutazione dell'Autorità di P.S., caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle -OMISSIS- da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni giuridicamente non ascrivibili a buona condotta, sebbene poste in essere in assenza di una condotta correlata allo stesso uso delle -OMISSIS- (T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 04/08/2021, n. 5448).

Il provvedimento impugnato è stato, in definitiva, congruamente istruito dagli uffici procedenti con l'acquisizione delle segnalazioni e dei pareri dell'autorità di pubblica sicurezza. Lo stesso provvedimento, inoltre, è stato adeguatamente motivato in relazione ai rispettivi presupposti di fatto e di diritto, tenuto conto, altresì, che secondo principi condivisi dalla Sezione, la motivazione del provvedimento che nega il porto o la -OMISSIS- e -OMISSIS-non richiede una particolare ostensione dell'apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

Come si è innanzi esposto, il giudizio di inaffidabilità formulato conclusivamente dall'amministrazione nei confronti del ricorrente poggia sulla necessità che la condotta del detentore di -OMISSIS- sia irreprensibile, immune da mende anche remote e caratterizzata da adeguato autocontrollo in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati: sicché anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono comunque giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle -OMISSIS- allorché siano tali da ingenerare nell'amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo. In tale prospettiva, la motivazione dell'atto in esame appare adeguata e proporzionata ai fatti che l'hanno ispirata.

Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso dev’essere conclusivamente respinto.

Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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