TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-04-07, n. 201500561
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00561/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2013, proposto dal sig. -O-, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Guido Monaco 9;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lucca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 24.04.2013 dal Prefetto di Lucca, notificato personalmente al ricorrente in data 06.05.2013, con il quale veniva decretato il divieto da parte del sig. -O-di detenere armi comuni da sparo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Lucca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con decreto del 26/4/2013 il Prefetto della provincia di Lucca, richiamati gli artt. 39 del TULPS e 60 del Regolamento di esecuzione, ha disposto, a carico del sig. -O-, il divieto di detenere armi comuni da sparo.
Contro tale provvedimento l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di " violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 TULPS - eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione ".
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Prefettura di Lucca, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.
All'udienza del 12 marzo 2015 la causa è passata in decisione.
2) Nel provvedimento impugnato si richiamano:
- la proposta di adozione del divieto di detenzione armi a carico del ricorrente, formulata dal Comando Stazione Carabinieri di L con una nota pervenuta alla Prefettura il 21/2/2013, in cui si segnala che il predetto si è " reso responsabile di minacce e violenza privata " e che sono " venuti a mancare… i requisiti psico-fisici previsti dalla legge per poter detenere delle armi ";
- la nota pervenuta alla Prefettura il 19/4/2013 con cui la Sezione Polizia Giudiziaria - aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Lucca " nel concordare con il suddetto Comando circa l'opportunità di adottare il provvedimento di divieto di detenzione armi, ne segnala l'urgenza per i motivi ivi indicati ".
Su tali basi la Prefettura ha rilevato " che il comportamento nonché lo stato di salute psico-fisica dell'interessato, come descritti nelle relazioni di cui sopra, appaiono idonei ad evidenziare la possibilità di abuso dell'autorizzazione di polizia ";per cui ha ritenuto di " vietare al predetto, in via cautelativa, la detenzione delle armi comuni da sparo, non riunendo più i requisiti soggettivi per poter detenere armi e non offrendo più sufficienti garanzie in ordine alla capacità di non abusare delle stesse ".
La citata nota del Comando Stazione Carabinieri di L definisce il ricorrente " di mediocre condotta in genere " sulla base di denunce censite allo SDI per violenza privata, furto, danneggiamento ed altro;e segnala che il predetto " ha iniziato a presentare esposti contro l’A.G. di Lucca e precisamente nei confronti di Magistrati ".
A sua volta la nota della Sezione P.G. della Procura della Repubblica di Lucca descrive il ricorrente come " persona con probabili problemi psicologici, dal carattere violento ed irascibile con precedenti in Banca Dati delle FF.PP. per reati contro la persona, furto, danneggiamento, violenza privata, falso e truffa ";e fa riferimento a " un esposto contro l'ex Presidente di questo Tribunale dr. -O-, dei suoi familiari e del Maresciallo -O-, già comandante della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri, deceduto da oltre 5 anni ". Al riguardo si precisa che il dr. -O-, consegnando l'esposto " riferiva di non voler intraprendere nessuna azione legale anche per il contenuto dell’esposto stesso, privo di ogni logica e con riferimento a fatti, luoghi e persone risalenti ad oltre 25 anni fa ". Di qui la ritenuta opportunità di emettere, con particolare urgenza, un decreto di divieto di detenzione armi " anche in considerazione del contenuto degli esposti che lasciano intravedere probabili problemi psicologici a carico del soggetto e comunque un atteggiamento di odio e rancore nei confronti dell'ex Presidente del Tribunale dr. -O-, della sua famiglia e di altri Giudici che in passato, a suo dire, si sono occupati della sua situazione patrimoniale con sentenze e provvedimenti ".
3) Con l'unico motivo di ricorso si deduce che non sussistono i presupposti per fare applicazione dell’art. 39 del TULPS;a carico del ricorrente figura infatti solo una condanna del 2009 alla multa di € 250,00 per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), mentre non ci sono carichi pendenti. Le segnalazioni risultanti nello SDI non sono di per sè significative e non bastano comunque per giustificare la valutazione secondo cui la condotta del predetto sarebbe " mediocre ";né la presentazione di esposti nei confronti di magistrati consente di desumere che il ricorrente sia persona con " probabili problemi psicologici ". Prima di adottare il provvedimento impugnato occorreva una più approfondita istruttoria, tenuto anche conto che l'interessato deteneva armi da oltre trent'anni. A conferma delle censure è stata depositata una dichiarazione dell’ex Comandante della Stazione Carabinieri di L (nel periodo dal 1992-2011) in cui il ricorrente viene definito persona assolutamente non capace di abusare del titolo di polizia.
4) L’art. 39 TULPS consente al prefetto di vietare la detenzione di armi " alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Con riferimento ai profili applicativi di tale disposizione (e del collegato art. 43 del medesimo T.U. in materia di porto d’armi) questa Sezione si è così pronunciata nella sentenza 17 giugno 2014 n. 1075, richiamata nella successiva 8 settembre 2014 n. 1436: " La giurisprudenza ha chiarito che nel pronunciarsi sui ricorsi proposti contro provvedimenti adottati in base alle citate norme del TULPS si deve necessariamente tener conto del particolare tipo di materiale oggetto dei provvedimenti medesimi, nonché della circostanza che, in materia, il nostro ordinamento è caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi ed i rischi connessi;per cui si deve ritenere che il pericolo di abuso a cui si riferiscono le norme in questione va inteso nella più ampia accezione possibile. Tale pericolo può essere dunque ravvisato in tutti i casi in cui sul conto del soggetto interessato, ovvero dal suo comportamento, emergono sospetti o indizi negativi che inducono ragionevolmente a dubitare che le armi siano godute ed usate nella più perfetta e completa sicurezza… Le preminenti esigenze che l'ordinamento intende salvaguardare attraverso le norme citate (tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività) non permettono il minimo dubbio in proposito e legittimano il massimo rigore nella valutazione, ampiamente discrezionale, relativa all'adozione delle misure di cui si controverte nel presente giudizio. Tra le tante decisioni che hanno enunciato e fatto applicazione dei principi di cui sopra si vedano Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294;TAR Lazio, sez. I, 6 maggio 2013 n. 4439;TAR Lecce, sez. I, 28 gennaio 2013 n. 197;TAR Bari, sez. II, 1 marzo 2012 n. 466 ".
Ciò posto, si tratta di stabilire se l’Autorità di p.s. ha fatto buon uso, nel caso specifico, dell'ampio potere discrezionale che le è affidato. Ad avviso del Collegio la risposta deve essere positiva, tenuto conto che la decisione assunta dal Prefetto di Lucca, per quanto opinabile, non appare priva di fondamento, né manifestamente irragionevole, alla luce delle finalità preventive e cautelari del provvedimento adottato. Più nel dettaglio si osserva:
- è vero che le segnalazioni che figurano nello SDI a carico del ricorrente non presentano rilievo decisivo ai fini che qui interessano, non avendo evidentemente avuto seguito nella quasi totalità dei casi;tuttavia nel certificato del Casellario giudiziale del predetto risulta una condanna che, benché di lieve entità e non recentissima, riguarda un reato (minaccia) indubbiamente significativo ai fini della valutazione circa l'affidabilità nella detenzione di armi;
- è anche vero che la presentazione di esposti a carico di magistrati non può costituire, di regola, elemento di disfavore in sede di valutazione ex art. 39 TULPS, né è di per sè indice dell'esistenza di problemi psicologici dell'esponente;tuttavia il contenuto dell'esposto a cui fa riferimento la nota della Sezione P.G. della Procura della Repubblica di Lucca - valutato " privo di ogni logica " dall'ex Presidente del Tribunale, contro cui l'esposto era diretto, secondo quanto riportato nella nota stessa - giustifica dubbi in ordine all'atteggiamento del soggetto rispetto a " fatti, luoghi e persone risalenti ad oltre 25 anni fa ", che appare caratterizzato da scarso equilibrio psicologico;tale dunque da legittimare il giudizio espresso dalla Prefettura di Lucca secondo cui il ricorrente non offre più " sufficienti garanzie in ordine alla capacità di non abusare " delle armi.
5) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della vicenda giustifica comunque la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.