TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2021-05-28, n. 202100931

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2021-05-28, n. 202100931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100931
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 00931/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2021, proposto da
Farmacia Castel del Monte s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri, Antonio Guantario e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
Azienda sanitaria locale Barletta - Andria - Trani, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) del decreto dirigenziale della Regione Puglia n. 69 del 6 aprile 2021 avente ad oggetto “Revoca autorizzazione per la distribuzione di medicinali ad uso umano - Ditta Farmacia Castel del Monte”;

b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare del verbale di ispezione del 18/3/2021 dell'Asl di Barletta Andria Trani;

nonché

per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell’art. 4 decreto-legge n. 28/2020 e dell’art. 25 decreto-legge n. 137/2020.

Sono collegati gli avv.ti Antonio Guantario e Francesco Scittarelli, per la ricorrente, e Mariangela Rosato, per la Regione Puglia;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 15.4.2021, la ditta Farmacia Castel del Monte s.a.s. adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in epigrafe.

Esponeva in fatto che in base alla determina dirigenziale n. 104 del 30.8.2016 - emanata a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti minimi strutturali e tecnologici richiesti dalla normativa di riferimento - era stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano.

A seguito di ispezione ordinaria presso il deposito/magazzino della ricorrente, con verbale dell’18.3.2021 l’Azienda sanitaria locale di Barletta - Andria - Trani, rappresentava di aver accertato una serie di carenze e gravi irregolarità, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività.

Di conseguenza, i funzionari addetti al controllo, in calce al menzionato verbale, esprimevano parere contrario alla continuazione della distribuzione di medicinali, rilevando, in particolare, che “permaneva l’inosservanza del soddisfacimento della dotazione minima dei medicinali di cui all’art. 105 lettera b del Dlgs 219/06 e ss.mm.ii”.

Il direttore tecnico della Farmacia Castel del Monte apponeva controdeduzioni in calce al menzionato verbale, evidenziando che “riguardo alla dotazione minima obbligatoria di cui all’art. 105 d. lgs 219 del 2006 irregolarità già riscontrata dai Nas in data 21.1.2021 che si allega, di aver fatto ricorso gerarchico all’autorità preposta”.

L’Azienda sanitaria locale rimetteva gli atti alla Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, che con decreto n. 69 del 6 aprile 2021 disponeva immediatamente di “procedere alla revoca dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ad uso umano, visto il permanere della inosservanza del soddisfacimento della dotazione minima dei medicinali di cui all’art. 105 lettera b del D. Lgs 219 del 2006 e smi”.

Insorgeva, dunque, parte ricorrente avverso il menzionato esito provvedimentale, articolando avverso il medesimo plurimi argomenti di gravame e, in particolare:

“I) Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, non proporzionalità; difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge 241/90 e smi; violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990 e smi, violazione del canone di buon andamento e della trasparenza ex art. 97 Cost.”;

“II) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, abnormità ed irragionevolezza, non proporzionalità, violazione del principio di affidamento. Violazione o Falsa applicazione dell’art. 105, lettera a) d. lgs 219/06 in combinato disposto con il DM 6/7/1999: Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza manifeste. Motivazione, perplessa e contraddittoria”.

Veniva, altresì, formulata apposita domanda risarcitoria.

Con atto di costituzione del 27.4.2021, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, contestando in fatto e in diritto la prospettazione di parte ricorrente per come sopra sintetizzata.

Previo deposito di memoria difensiva del ricorrente in data 7.5.2021 e dell’Amministrazione resistente in data 8.5.2021, alla camera di consiglio telematica in data 11.5.2021, la causa era definitivamente trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

2.a. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.

Come correttamente ricostruito dalla difesa della Regione

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