TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-10-12, n. 201805913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-10-12, n. 201805913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805913
Data del deposito : 12 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2018

N. 05913/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06676/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6676 del 2014, proposto da
IN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabro', con domicilio eletto presso lo studio AO De TI in Napoli, via Monte di Dio n.66, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: fax, 089-238888; PEC, avvogiuseppecalabro01@puntopec.it;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza:

al giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Napoli n. 1327/11 ex legge n.89 del 2001

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il decreto indicato in epigrafe il Ministero intimato è stato condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 800,00, oltre interessi legali dalla domanda (14 maggio 2010), sino al soddisfo nonché al rimborso di un mezzo delle spese processuali, liquidate in € 215,00 per spese, € 230,00 per diritti ed € 450,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

- il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato, come da attestazione di Cancelleria depositata in atti;

- stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la parte ricorrente chiede con il ricorso odierno che si dia ottemperanza al sopra indicato decreto;

- risulta trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto-legge n. 669 del 1996;

- il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28/10/2013, n. 5182); ciò anche per quanto riguarda l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giudizio, pur se liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. Cons. St., sez. IV, 28/12/2005, n. 7389);

- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quando si tratta di procedimenti innanzi al giudice ordinario (arg. ex art. 3, co. 2, della legge n. 89 del 2001 e art. 114 c.p.a., cfr. Cons. St., sez. IV, 14/4/2014, n. 1804);

- le condizioni di ammissibilità e di procedibilità della domanda di cui all’art. 1, co. 777, della legge di stabilità n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, relative al decorso

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