TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2022-05-09, n. 202203130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2022-05-09, n. 202203130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203130
Data del deposito : 9 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2022

N. 03130/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01530/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2022, proposto da
S L, I B, A P, F P e N D R, rappresentati e difesi dagli avvocati S Z e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Mario Morgantini, 3;

contro

Comune di Sant'Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Arpino n. 33 del 30.12.2021, pubblicata in data 20.1.2022, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione per l'annualità 2020;

b) ove e per quanto lesivo dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale prot. 19054 del 24.12.2021;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arpino e del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 18 marzo 2022 e depositato il successivo 21 marzo, i soggetti in epigrafi indicati hanno premesso di essere tutti membri del Consiglio comunale di Sant’Arpino e in tale qualità hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Sant’Arpino n. 33 del 30.12.2021, pubblicata in data 20.1.2022, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione per l’annualità 2020.

In particolare, secondo l’assunto attoreo, non sarebbero stati osservati i termini di convocazione e di messa a disposizione dei documenti prescritti dall’art. 227, co. 2, del TUEL.

Tali violazioni, proseguono i ricorrenti, per quanto segnalate, non hanno impedito l’approvazione della delibera gravata.

Peraltro, soggiungono i ricorrenti, il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.5.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ex art. 244 TUEL, circostanza che ha comportato la mancata approvazione del rendiconto di gestione per le annualità 2019 e 2020.

Pertanto, la Prefettura di Caserta, in data 30.8.2021, ha notificato al Comune il decreto del Ministero dell’Interno n. 94868 del 4.8.2021, acquisito al protocollo dell’Ente n. 12644 del 30.8.2021, con il quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2020/2022.

All’art. 5 di tale decreto, in ossequio a quanto disciplinato dall’art. 264, comma 1 e 2, TUEL, è stato previsto l’obbligo per il Comune di Sant’Arpino di deliberare:

- entro 30 giorni dalla data di notifica del detto Decreto, il bilancio di previsione 2020/2022:

- entro 120 giorni dalla data di notifica, di deliberare gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non ancora deliberati.

I ricorrenti adducono inoltre che a fronte della precisa scansione temporale sopra citata e della

perentorietà, rappresentata anche dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Caserta, dei termini assegnati, il Comune di Sant’Arpino è riuscito ad approvare tempestivamente soltanto il bilancio di previsione anni 2020-2022, mentre il rendiconto di gestione 2020 sarebbe stato adottato illegittimamente in data 30.12.2021

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant’Arpino e il Ministero dell’Interno producendo documenti e memorie.

In particolare il Comune di Sant’Arpino ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività del ricorso e ha poi contestato nel merito le censure di parte ricorrente.

Alla camera di consiglio del 13 aprile 2022 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Presidente ha dato avviso alle parti, che non si sono opposte, che la causa avrebbe potuto essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Va, in via liminare, rimarcato che - in ossequio ai principi generali che connotano l’esame delle questioni nel processo amministrativo (artt. 76, comma 4, c.p.a., art. 276, comma, 2, c.p.c., nonché art. 118 disp. att. c.p.c.) siccome puntualizzati dalla Adunanza Plenaria - assume carattere preliminare, e assorbente, la disamina del profilo di ricevibilità del gravame, riconducibile all’interno del genus dei ccdd. presupposti processuali, costituiti dalla “giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità e rimessione in termini, contraddittorio, estinzione del giudizio” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015).

È fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni.

Occorre rammentare che parte ricorrente lamenta che sarebbe stato violato il termine (di cui all’art. 227, co. 2, TUEL) di 20 giorni antecedenti alla seduta per il deposito della proposta di bilancio, con la conseguenza che l’omesso deposito del rendiconto entro il termine specificamente prescritto si sarebbe tradotto in un vulnus al corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Non può invero dubitarsi che –alla stregua dei principi generali- il dies a quo per l’impugnazione degli atti amministrativi cominci a decorrere dalla piena conoscenza dell’atto e che tale generale principio trovi applicazione anche con riguardo ai consiglieri comunali, con la conseguenza che per coloro i quali abbiano partecipato alla deliberazione oggetto di contestazione tale termine decorre dalla data in cui essa è stata adottata, se essi vi hanno preso parte (cfr. TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2427;
TAR Puglia, sez. III, 29 gennaio 2009, n. 136).

Risulta agli atti che nel corso della seduta i ricorrenti abbiano espressamente posto la questione del mancato rispetto del termine di deposito di 20 giorni della proposta di bilancio e dei relativi allegati, chiedendone lo stralcio dall’ordine del giorno e la posticipazione della discussione sulla proposta di rendiconto di gestione per l'annualità 2020 ad una successiva seduta consiliare.

I ricorrenti hanno abbandonato l’aula nel momento in cui tale questione pregiudiziale è stata respinta e si è deciso di porre ugualmente in votazione il progetto di bilancio, di modo che se è vero che essi non hanno preso parte alla delibera contestata, è altresì vero che essi avevano piena contezza del mancato accoglimento della propria questione pregiudiziale e della lamentata lesione alle proprie prerogative.

Le censure articolate nel ricorso, infatti, non concernono il contenuto della delibera di approvazione del bilancio, ma la violazione delle proprie prerogative consiliari che sarebbero state lese per effetto della contestata violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 227 del TUEL.

Ora, i ricorrenti erano pienamente consapevoli, per aver preso parte alla relativa discussione preliminare, che il Consiglio avrebbe comunque discusso e votato la proposta di bilancio, essendo stata respinta la richiesta di rinvio della votazione. Ne consegue che per essi il termine di impugnazione decorreva dalla data di adozione della delibera (30 dicembre 2021) e non già da quella della pubblicazione (decorrente dal 20 gennaio 2022), in base al principio della piena conoscenza come sopra declinato per il caso di impugnazioni proposte dai Consiglieri comunali.

In definitiva il ricorso notificato in data 18 marzo 2022 deve considerarsi tardivo rispetto alla data di approvazione della delibera del 30 dicembre 2021 con la conseguente irricevibilità del gravame.

La natura e particolarità della questione in rito con cui si è definito il giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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