TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-04-23, n. 201203642
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Testo completo
N. 03642/2012 REG.PROV.COLL.
N. 11221/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11221 del 2000, proposto da:
- Aziende Agricole Varotti Gianluca, B R, P M, Z I, V G e G (ora Corte Guido di Vivaldini G), T D, Z A e M(ora Zenaro M), V C e A, C S (ora Chiesolina di Costalonga), P F e D, Ughetti M e D, P S, P L, M V V e G, in persona dei rispettivi legali rappresentati
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avv. L P S D Montelauro e M P, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Cola di Rienzo, 162;
- Azienda Agricola Balzanelli Mario, Az. Agricola Rossetti Massimo e Ernesto S.S., Az Agricola Azzoni Franco, Az. Agricola S.Teresa di Marsiletti Dante, Stefano e Artoni Antonella S.S., Az. Agricola Zaldini Paolo, Az. Agricola Magnani Mario, Giuseppe e M S.S., Az. Agricola Boni Bruno e Dino S.S., Az. Agricola Lanfranchi Romeo, Giulio, Bruno e Guido S.S., Az. Agricola Luppi Felice, in persona dei rispettivi legali rappresentati
pro tempore
, rappresentate e difese dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;
contro
- Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole (ora delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e Ministero del Tesoro (ora dell’Economia e delle finanze), in persona dei rispettivi Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento AIMA dell’8 giugno 2000 recante i risultati della compensazione nazionale per le produzioni di latte relative alle annate 1997/98 e 1998/99;
- delle comunicazioni del 30 aprile 2000 che riportano l’indicazione degli importi di prelievo supplementare addebitati alle ricorrenti;
- di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame, le ricorrenti in epigrafe (che hanno continuato a manifestare interesse alla decisione rispetto a coloro che avevano originariamente proposto l’impugnativa, contemplati per esclusione nell’elenco allegato alla presente sentenza di cui fa parte integrante) hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 118 del 1999 ricevute nel mese di aprile 2000 - con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1997/98 e 1998/99, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
Al riguardo, le ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propongono, in sintesi, le seguenti censure:
- illegittimità della assegnazione retroattiva dei QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento;
- illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;
- violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali;
- mancanza di motivazione e mancato rispetto dei termini di comunicazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
- illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale (in particolare, ordinanza del TAR Lazio, sez. Seconda Ter , n. 4164 del 17 maggio 2000);
- illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999;
- mancato rispetto dell’obbligo di notifica e del principio del contraddittorio di cui alla legge n. 689 del 1981, avendo il prelievo supplementare natura di sanzione amministrativa;
Con ordinanza n. 6327/2000, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, la parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione e, dopo aver richiamato una serie di nuovi elementi nel frattempo emersi (relazione dei Carabinieri dell’aprile 2010 e esito dell’indagine condotta dalla Commissione di indagine sul tenore di materia grassa insediata nel 2009), ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della CE, previa sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2012, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta per la decisione.
2. Nel merito, il Collegio, con riferimento alle censure contenute nel ricorso in esame, ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tali questioni, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, sono state comunque oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224, oltre alle precisazioni contenute nelle sentenze adottate con riferimento ai ricorsi RG nn. 9044/1998 e 6138/2000, pure chiamati all’odierna pubblica udienza) con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
2.1 Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute e, pertanto, il ricorso va respinto.
2.2 La Sezione ritiene tuttavia di dover ulteriormente precisare quanto segue:
- con riferimento alla censura di illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale, va evidenziato che il ricorso RG n. 6138/2000 (in relazione al quale è stata adottata l’ordinanza cautelare n. 4164 del 17 maggio 2000, richiamata nel ricorso in esame a supporto della censura di che trattasi), pure chiamato all’odierna pubblica udienza, è stato respinto in quanto le doglianze ivi contenute sono state ritenute infondate nel merito;
- per quanto riguarda la natura del prelievo supplementare, è sufficiente, oltre a quanto già chiarito con sentenza del 6 luglio 2011, n. 5975 (e le altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), richiamare le argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia della Comunità europea nella più volte citata sentenza del 25 marzo 2004 (punti 57-59) ovvero che “ il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Tale provvedimento si iscrive dunque nell'ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest'ultima (sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc.pag.2647, punto 26). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti nelle cause principali, il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93. Infatti, il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc.pag.I-35, punto 13). Inoltre, come risulta chiaramente dall'art. 10 del regolamento n. 3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote ”. Dal che deriva che la richiesta di pagamento del prelievo supplementare, non avendo natura sanzionatoria, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981.
3. In conclusione, il ricorso va respinto.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.