TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-08-02, n. 202100805
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2021
N. 00805/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2018, proposto da
Comune di Cureggio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato U D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L A S in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n.66;
contro
Impresa Cinque-Di S.r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
Immobiliare Priscilla S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Settembrini, n. 35;
per l'accertamento
in favore del Comune di Cureggio ed a carico della resistente IMPRESA CINQUE-DI s.r.l.,
dell'inadempimento dell'obbligo di trasferimento, tramite cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione ex art. 51 L.R. 56/1977 aventi ad oggetto parcheggi pubblici e viabilità, previsto dalla convenzione urbanistica rep. 99730 racc. 16398 del 11.11.2003 Notaio E A di B, ed in particolare dei diritti di proprietà della Impresa Cinque-Due srl dei terreni sub foglio 2 mapp. 1346-1348 Comune di Cureggio (quota proprietà 2/6) e sub foglio 2 mapp. 1503, 1423, 1425, 1428 Comune Cureggio (piena proprietà),
e per la condanna
al trasferimento a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. alle condizioni di cui alla citata convenzione urbanistica in favore del Comune di Cureggio ed a carico della resistente IMPRESA CINQUE-DI s.r.l. delle aree di proprietà della Impresa Cinque-Due srl identificate al Catasto Terreni del Comune di Cureggio sub foglio 2 mapp. 1346-1348 (quota proprietà 2/6) e sub foglio 2 mapp. 1503, 1423, 1425, 1428 (piena proprietà), ordinando altresì al competente conservatore dei registri immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni di legge, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Immobiliare Priscilla S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2021 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. n. 137/2020 e 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Cureggio agisce per l’accertamento dell’inadempimento dell'Impresa Cinque-Due S.r.l. all'obbligo di trasferimento, tramite cessione gratuita, delle aree individuate nella Convenzione Urbanistica rep. 99730 racc. 16398 dell’11.11.2003, stipulata per atto del Notaio E A di B, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato (di seguito “Convenzione Urbanistica”), e destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione ex art. 51 L.R. 56/1977 in attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata-PEC 02PE05 ex art. 43 e ss. della L.R. Piemonte n. 56/1977, approvato dal Consiglio Comunale di Cureggio con Delibera n. 13 dell’11.06.2003. L’ente chiede, quindi, l’emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. che tenga luogo dell’adempimento.
2. Espone l’amministrazione che, in data 11.11.2003, ha stipulato con i proprietari delle aree oggetto di intervento – tra cui l’odierna resistente Impresa Cinque-Due S.r.l. – la suddetta Convenzione Urbanistica per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione a destinazione residenziale, con annesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
3. Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione Urbanistica, i proponenti – tra cui l’Impresa Cinque-Due S.r.l. – si sono obbligati per sé stessi e per i propri aventi diritto a cedere gratuitamente al Comune di Cureggio, e a semplice richiesta di quest’ultimo, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nelle Tavole 4, 5 e 6, vale a dire complessivi mq. 1.348 per parcheggi pubblici, mq. 1.015 per la viabilità e 2.163 per l’istruzione.
4. A fronte dell’inerzia della convenuta nel perfezionare la cessione, l’amministrazione ha intimato alla stessa l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione Urbanistica con note del 12.10.2011, prot. 6048 e del 23.04.2015, prot. 2067, nonché con formale diffida in data 8.05.2018, tutte rimaste senza riscontro. Ad oggi, pertanto, l’Impresa Cinque-Due S.r.l. non ha proceduto al trasferimento gratuito dei terreni in sua proprietà quale quota parte delle aree complessivamente destinate ad essere cedute in forza della citata Convenzione Urbanistica, così identificate al catasto terreni del Comune di Cureggio: sub Foglio 2 mapp. 1346-1348 (quota proprietà 2/6) e sub Foglio 2 mapp. 1503, 1423, 1425, 1428 (piena proprietà).
5. L’amministrazione comunale si è quindi rivolta a questo Tribunale affinché disponga il trasferimento delle predette aree ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva, trattandosi di dare adempimento ad obblighi inattuati discendenti da una convenzione urbanistica con valore di accordo integrativo sostitutivo di provvedimento amministrativo ex art. 11 della L. n. 241/1990.
6. Anche dopo la rinnovazione delle notifiche, nessuno si è costituito in giudizio per l’impresa intimata.
7. Si è invece costituita l’Immobiliare Priscilla S.r.l., pur non evocata in giudizio, che ha successivamente depositato istanza di estromissione, in quanto costituitasi nella presente causa per mero errore.
8. Con sentenza non definitiva n. 482/2020, previamente disposta l’estromissione dal giudizio dell’Immobiliare Priscilla S.r.l., il Collegio ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso all’Impresa Cinque-Di S.r.l., nonché l’impossibilità di accertare, stante l’assenza di prova in atti, che la notifica diretta al sig. E D D presso la sua residenza, in qualità di legale rappresentante e amministratore della suddetta società, fosse andata a buon fine, disponendo quindi la rinnovazione delle notifiche e il deposito in giudizio della prova del loro perfezionamento.
9. Il Comune di Cureggio ha provveduto agli incombenti ordinati dalla Sezione dandone prova in atti con produzione documentale del 20.10.2020, da cui risulta che la nuova notifica indirizzata all’Impresa Cinque-Di S.r.l. non si è perfezionata, in quanto detta società non è più presente all’indirizzo della sede legale, né vi sono soggetti abilitati al ritiro della notifica, mentre quella diretta al sig. E D D presso l’abitazione è stata ritirata dal destinatario.
10. Anche a seguito degli incombenti disposti dal Collegio, nessuno si è costituito in giudizio per parte resistente.
11. All’udienza del 31 marzo 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione
12. Prima di entrare nel merito, il Collegio ritiene opportuno esaminare alcuni aspetti preliminari di carattere processuale relativi all’ammissibilità dell’azione proposta dal Comune di Cureggio.
12.1. In primo luogo, anche alla luce della ricostruzione operata in narrativa, è necessario valutare la validità delle notifiche all’esito della rinnovazione delle stesse ordinata da questo Tribunale con sentenza n. 482/2020.
La disposizione di riferimento è rappresentata – in forza del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile di cui art. 39, comma 2 c.p.a. – dall’art.145, comma l c.p.c., a mente del quale la notificazione alle persone giuridiche “ si esegue nella loro sede ” oppure “ alla persona fisica che rappresenta l'ente ”. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la norma contempli, nella sua attuale versione, “ forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo liberamente optare il richiedente per la notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., “qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale” (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012;id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 de/ 13/12/2012) ” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10.05.2016, n. 9394).
Pertanto, sebbene la notificazione presso la sede legale della società risultante dalla visura camerale aggiornata non si sia perfezionata, deve ritenersi che l’Impresa Cinque-Di S.r.l. sia stata efficacemente intimata a mezzo della notificazione effettuata al sig. Eugenio Dio nella qualità di legale rappresentante, presso l’indirizzo di residenza riportato nel certificato anagrafico in atti e, dunque, può ritenersi perfezionata nei confronti della società convenuta.
12.2. Sempre in via preliminare, un’ulteriore precisazione si impone sotto il profilo della giurisdizione di questo Tribunale. È ormai stato ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza che controversie come quella oggi sub iudice rientrano nella sfera di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del c.p.a., riguardando essa l’adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche rientranti nel genus degli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo. E ciò - in coerenza con l’insegnamento della Corte Costituzionale - anche qualora l’amministrazione agisca in qualità di parte ricorrente, in quanto “ sebbene gli artt. 103 e 113 Cost. siano formulati con riferimento alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni, da ciò non deriva affatto che tali giurisdizioni siano esclusivamente attivabili dallo stesso privato, né che la giustizia amministrativa non possa essere attivata dalla pubblica amministrazione ” (cfr. Corte Costituzionale, 15.7.2016, n. 179;T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19.07.2021, n. 1767). Nel merito, è ormai principio consolidato che “ sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del D. Lgs. 104/2010 – trattandosi di controversie concernenti convenzioni urbanistiche, che rientrano tra gli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo di cui all’art. 11 della L. 241/1990 anche per quanto concerne le questioni relative all’esecuzione. A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la pubblica amministrazione <<…. può esperire il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. in quanto si tratta di un’azione che trova applicazione non solo per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto nel caso in cui il contratto preliminare non sia seguito dalla stipulazione del definitivo, ma anche, in via generale, “in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto” (sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege” Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160);quindi è esperibile anche dalla PA a tutela del diritto a conseguire ex art. 2932 c.c il trasferimento della proprietà delle aree oggetto di una convenzione di urbanizzazione (Cons. Stato, AP, n. 28/2012;Cassazione civile, SS.UU., n. 4683/2015;TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 873/2016;TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n.227/2019)>>(T.A.R. Lazio Roma, sez. II-quater – 28/3/2019 n. 4142). A sostegno della conclusione raggiunta viene anche in rilievo l’art. 133 comma 1 lett. f), per cui rientrano nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 28.03.2019, n. 4142;T.A.R. Veneto, Sez. II, 15.07.2021, n. 931).
Tale conclusione, del resto, si innesta nei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del 20 luglio 2012, n. 28, che, in conformità all’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. ha carattere generale e deve ritenersi applicabile in ogni ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, ha ritenuto non sussistere alcun motivo per escludere che l’azione ex art. 2932 c.c. possa essere esperita a fronte dell’inadempimento da parte del privato di un obbligo di cessione assunto con specifici atti d'obbligo o, come nel caso di specie, con una convenzione urbanistica.
13. Tanto premesso, scendendo a esaminare nel merito l’azione proposta, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba pertanto trovare accoglimento.
Sussistono, invero, i presupposti per una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. – secondo cui “ se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ” – che trasferisca al Comune di Cureggio le aree di proprietà dell’Impresa Cinque-Di S.r.l., destinate a parcheggi pubblici e viabilità in base alle obbligazioni assunte con la Convenzione Urbanistica, essendo ravvisabili nella fattispecie, oltre all’accertato inadempimento dell’Impresa Cinque-Di S.r.l., i requisiti di possibilità e di determinatezza di cui all’art. 2932 c.c. Sotto il primo profilo, infatti, non è dato individuare alcuna impossibilità fisica o giuridica in ordine al trasferimento delle aree sopra indicate;quanto al secondo aspetto, le stesse sono individuabili in funzione delle clausole della Convenzione Urbanistica e dei suoi allegati, nonché delle Tavole ed elaborati progettuali del Piano Urbanistico Esecutivo Convenzionato – PEC 02PE05 ex art. 43 della L.R. n. 56/1977.
L’art. 3 della Convenzione Urbanistica, infatti, prevede che “ il piano esecutivo ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Cureggio descritto alle Tav. 1, Tav. 3, Tav. 4, Tav. 5, Tav. 6, Tav. 7, Tav. 8, Tav. 9 a Catasto al Foglio 2 mappali 1346 (ex 381), 1348 (ex 386), 1423 (ex 1350), 1424 (ex 1350), 1425 (ex 1352), 1426 (ex 1352), 1427 (ex 1352), 1428 (ex 1354), 1429 (ex 1354), 1430 (ex 1354)”.
Il successivo art. 4 stabilisce, poi, che “ il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45 L.R. 56/1977 n. 2, nonché del 5° comma dell’art. 8 della legge 6 Agosto 1967 n. 765, si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Cureggio le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nelle Tav. 4, Tav. 5 e Tav. 6, così ripartite:
1) parcheggi pubblici = mq. 1.348
2) aree per l’istruzione = mq. 2.163
3) aree per la viabilità = mq. 1.015
Superficie totale = mq. 4.526
La cessione dell’area di cui al punto 2) viene effettuata con il presente atto.
La cessione delle aree di cui ai punti 1) e 3) avverrà a semplice richiesta del Comune, senza indennizzo, per le aree di cui in premessa come meglio individuati nelle planimetrie Tav. 4, Tav. 5 ”.
Dall’esame della Convenzione Urbanistica e da quanto emerso nel corso del giudizio, quindi, risulta quanto segue:
- i terreni di cui al punto 2) destinati ad ospitare istituti per l’istruzione sono stati già ceduti gratuitamente dalla convenuta contestualmente alla stipula della convenzione medesima e, tra essi, non sono ricomprese le particelle dell’Impresa Cinque-Di S.r.l. di cui il Comune di Cureggio chiede la cessione gratuita a proprio favore;
- le particelle oggetto della domanda di trasferimento hanno, secondo quanto riportato nella Convenzione Urbanistica, la seguente consistenza: (i) mapp. 1346, di are 0.08.14;(ii) mapp.1348, di aree 0.07.20;(iii) mapp.1423 di are 0.02.86;(iv) mapp. 1425 di are 0.00.87;(v) mapp. 1428 di are 0.03.35;le indicate consistenze corrispondono a quelle attualmente risultanti dalle visure aggiornate depositate in atti dal Comune di Cureggio;
- il mappale 1503 non è menzionato nella Convenzione Urbanistica, mentre vi risulta indicata la particella 1424, anch’essa di proprietà della convenuta, non rientrante tra quelle oggetto della domanda di trasferimento di cui al presente giudizio. Al riguardo, in adempimento delle richieste di chiarimenti formulate con l’ordinanza n. 66/2021 di questo Tribunale, l’amministrazione ha specificato che, come attestato nelle visure aggiornate depositate in atti, il mappale 1503 ha la consistenza di are 0.01.06 e discende dal frazionamento della citata particella 1424, effettuato in data 14.11.2005, prot. n. NO0133878, potendosi dunque ritenere ricompreso tra i mappali oggetto dell’obbligo di cessione gratuita assunto dalla convenuta con la stipula della Convenzione Urbanistica;del resto, come recente giurisprudenza non ha mancato di evidenziare, i “ frazionamenti dei mappali non incidono sulla possibilità di ottenere da parte del Comune l’emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. non potendosi assegnare a simile attività amministrativa la funzione di privare di efficacia il pactum de dando assunto dalla Società ” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 19.07.2021, n. 1767)
- i mappali 1423, 1425, 1428 e 1503 sono di proprietà dell’Impresa Cinque-Di S.r.l. per l’intero (1/1), mentre i mappali 1346 e 1348 lo sono per la quota parte dei 2/6, vale a dire, rispettivamente, per are 0.02.71 (= 2/6 della superficie complessiva di are 8,14 quanto al mappale 1346) e are 0.02.40 (= 2/6 della superficie complessiva di are 7,20 quanto al mappale 1348);di tali ultimi due mappali, il Comune di Cureggio ha coerentemente chiesto il trasferimento gratuito per la quota parte dei 2/6;
- la consistenza complessiva dei fondi oggetto della domanda di cessione gratuita formulata dall’amministrazione nel presente giudizio – derivante dalla somma delle consistenze dei singoli mappali sopra individuati, tenuto conto della proprietà dei mappali 1346 e 1348 per la quota parte dei 2/6 – ammonta ad are 13,25, pari a mq 1325, quale superficie totale da trasferire al Comune di Cureggio;
- come precisato nella Convenzione Urbanistica, le aree come sopra individuate sono rappresentate nelle Tavole 4, 5 e 6 del PEC 02PE05.
14. Alla luce di quanto sopra, in accoglimento del ricorso, questo Tribunale ritiene di:
a) accertare l’inadempimento dell’Impresa Cinque-Di S.r.l. dell'obbligo di trasferimento delle aree indicate nella Convenzione Urbanistica rep. 99730 racc. 16398 dell’11.11.2003, stipulata per atto del Notaio E A di B, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato e nei suoi allegati, come rappresentate nel PEC 02PE05 – in particolare nelle Tavole 4, 5 e 6 – che formano parte integrante della stessa, site in Comune di Cureggio e individuate al Catasto Terreni del Comune di Cureggio sub Foglio 2, ai seguenti mappali:
- 1346 per la quota parte di 2/6 (su complessive are 0.08.14), quindi pari ad are 0.02.71;
- 1348 per la quota parte di 2/6 (su complessive are 0.07.20), pari ad are 0.02.40;
- 1423 di are 0.02.86;
- 1425 di are 0.00.87;
- 1428 di are 0.03.35;
- 1503 di are di are 0.01.06;
b) disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del Comune di Cureggio della proprietà delle suddette aree, che saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano, con ogni peso, accessorio, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti a oggi note, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
c) ordinare al Segretario Generale del Comune di Cureggio di curare la relativa procedura.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.