TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300280
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2023, proposto dal sig. B A, rappresentato e difeso dagli avvocati V A P e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, Ufficio Regionale Centrale e Ufficio Unico Circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Campobasso per l’elezione del Consiglio Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;

nei confronti

sig. A L, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l''annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Verbale delle Operazioni dell''Ufficio Centrale Regionale (Mod. n. 283-AR) datato 6.7.2023, e integrato, a rettifica, in data 8.7.2023, a conclusione del procedimento elettorale per le Elezioni regionali del 25 e 26 giugno 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell''Ufficio Unico Circoscrizionale (mod. n. 267 –AR) del 27.6.2023, e relativi allegati, tra cui in particolare il prospetto dei voti di preferenza della lista n. 10 (Mod. 271 AR), confluiti nel prefato Verbale dell''U.C.R. del 6 ed 8 luglio 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione n. 1 del Comune di Termoli (Mod. n. 85 AR), redatto in corso di votazioni e rettificato con provvedimento dell''Ufficio Circoscrizionale del 30.6.2023, aggiunto a verbale;

- dei Verbali delle Operazioni degli Uffici Elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del Comune di Guglionesi (modd. nn. 85-AR);

ove occorra, di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, lesivo delle prerogative del ricorrente;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da L Alfonso:

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale (Mod. n. 283-AR), datato 6.7.2023 ed integrato, a rettifica, in data 8.7.2023, a conclusione del procedimento elettorale per le Elezioni regionali del 25 e 26 giugno 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Unico Circoscrizionale (mod. n. 267 –AR), del 27.06.2023, e relativi allegati, tra cui in particolare il prospetto dei voti di preferenza della lista n. 10 (Mod. 271 AR), confluiti nel Verbale dell'U.C.R. del 6 ed 8 luglio 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 del Comune di Fornelli (Mod. n. 85 AR);

- dei Verbali delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale delle Sezioni 1, 2 e 3 del Comune di Macchiagodena (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione unica del Comune di San Massimo (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione unica del Comune di Colle d'Anchise (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione unica del Comune di Cantalupo nel Sannio (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 del Comune di Castelpetroso, ubicato ad Indiprete (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 del Comune di Roccamandolfi (Mod. n. 85 AR);

- ove occorra, ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, lesivo delle prerogative del ricorrente, con riserva di motivi ulteriori e/ o aggiunti, all'esito della chiesta verificazione istruttoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, dell’Ufficio Regionale Centrale e dell’Ufficio Unico Circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Campobasso per l’elezione del Consiglio Regionale del Molise, e infine del sig. A L;

Visto il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Nicola Gaviano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Il sig. B A, cittadino elettore e candidato alla carica di consigliere nelle elezioni regionali del 25-26 giugno 2023 per la la Lista n. 10 “Fratelli d’Italia –Giorgia Meloni”, con il presente ricorso, originariamente depositato il 28 agosto 2023, indi notificato il 31 agosto – 1° settembre 2023, e conclusivamente depositato il successivo 4 settembre, espone:

- di essersi posizionato al settimo posto della propria lista con 1467 preferenze assegnate, solo 5 in meno di quelle riportate dal sesto classificato sig. A L (1472);

- che la propria lista ha riportato 4 consiglieri eletti;

- di essere quindi risultato terzo dei non-eletti.

Tanto premesso, il ricorrente, allegando il proprio interesse a una corretta attribuzione dei voti, atta a sovvertire le predette posizioni dei non eletti nella specifica graduatoria “ in vista di probabili sviluppi nell’utilizzo della stessa in corso di quinquennio di durata del Consiglio neo-eletto ”, impugna gli atti in epigrafe al fine di far emergere e rettificare le illegittimità in proprio danno asseritamente commesse presso taluni seggi dei comuni di Termoli e Guglionesi, onde poter conseguire la posizione di secondo dei non eletti in luogo del candidato sig. L.

2 Nel ricorso, più specificamente, una volta rivendicato il qualificato interesse a ricorrere del sig. A, si deduce che:

- nella Sezione n. 1 del Comune di Termoli l’Ufficio Unico Circoscrizionale avrebbe omesso di attribuirgli ben 10 voti, pur effettivamente espressi in suo favore, a causa solo di mere, evidenti incertezze grafiche;

- nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del Comune di Guglionesi sarebbero state analogamente ritenute non valide numerose preferenze a suo favore, malgrado fosse evidente e univoca la volontà degli elettori.

Con il primo mezzo si espone quindi che nel Seggio n. 1 di Termoli il ricorrente avrebbe conseguito 17 preferenze (nel contempo adducendosi però che il Verbale della stessa Sezione, alla pagina 62, presenterebbe plurime sovrascritturazioni della cifra in questione, tali da renderla illeggibile): sennonché, la Tabella Mod. 271 AR allegata al Verbale dell’Ufficio Unico Circoscrizionale ha assegnato allo stesso candidato solo 7 di quelle 17 preferenze.

Il secondo motivo concerne invece il riconoscimento dei voti espressi nelle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 del Comune di Guglionesi, rispetto alle quali il ricorrente lamenta parimenti una sottrazione di voti pur legittimamente espressi in suo favore.

Precisamente, i rilievi svolti in proposito sono i seguenti.

Nella Sezione n. 1, sono stati attribuite al candidato A n. 139 preferenze valide, con esclusione di almeno 5 voti recanti l’indicazione inequivoca dello stesso candidato, posta in posizione esterna alla finca dedicata alla Lista n. 10, che gli andavano ugualmente assegnate, in assenza di segni su lista diversa da quella di appartenenza, ovvero su candidato diverso da quello della relativa coalizione .”

Nella Sezione n. 2 consta a verbale la contestazione dell’annullamento di una preferenza a favore del candidato A, perché espressa nello spazio di lista diversa da quella di appartenenza, mentre in carenza di altri segni equivoci, quella preferenza doveva essere riconosciuta valida. Nello stesso seggio altre tre schede, di fattura analoga, sono state erroneamente rese nulle dal Seggio quanto alla preferenza ad A .”

Nella Sezione n. 3, come si evince a pagina 86 del Verbale sezionale, il rappresentante di lista di FDI ha lamentato la mancata assegnazione di ben 11 preferenze, ulteriori rispetto alle 227 ritenute valide ed attribuite, per il candidato A in contraddizione con il chiaro intento dell’elettore votante. Almeno sei di queste andavano in effetti attribuire, in quanto apposte senza che vi fosse, come erroneamente dichiarato sempre a pagina 86, dal Presidente di Seggio, contraddizione con alcuna lista votata. Al candidato A, dunque andavano attribuite correttamente almeno 233 preferenze ”.

Nel Seggio n. 4, altri 5 voti sono stati sottratti al candidato A, che ne ha conseguiti come validi soltanto 189, per motivi sovrapponibili a quelli innanzi denunciati, ovvero per l’apposizione inequivoca del nome in posizione sulla scheda irrituale, ma in assenza di indicazioni di voto contrastanti e contraddittorie, di modo che in ossequio alla ricostruzione della volontà dell’elettore e nel rispetto del principio del favori voti, correttamente andavano assegnate allo stesso candidato, portando la sua cifra sezionale a 194 .”

Nella Sezione n.5 dello stesso Comune, verificatasi la stessa fattispecie illegittima, ovvero la mancata attribuzione di 7 voti di preferenza per il candidato A, su schede recanti la scritturazione del suo nome in assenza di altri segni incompatibili con la volontà dell’elettore, allo stesso candidato sono stati attribuiti 231 voti anziché 238, come dovevasi a mente di quanto dispone il d.P.R. n. 570/60, in combinato disposto con l’art. 1 della l. n. 108/68, al terzultimo comma dell’articolo 57 .”

3 Il controinteressato sig. L si è costituito in giudizio in resistenza all’impugnativa eccependone l’inammissibilità per la sua natura meramente esplorativa, la carenza di adeguato principio di prova a sostegno delle censure avversarie, e comunque la loro infondatezza.

La medesima parte resistente ha proposto contestualmente anche un ricorso incidentale, chiedendone la disamina per l’eventualità che il gravame avversario venisse reputato ammissibile e meritevole anche solo di un approfondimento istruttorio: impugnativa con la quale anche il sig. L ha lamentato che gli fossero state illegittimamente sottratte numerose preferenze.

Tanto, segnatamente:

- con l’illegittimo annullamento di una preferenza validamente espressa nel seggio n. 2 del Comune di Fornelli;

- con l’illegittimo annullamento nel Comune di Macchiagodena di ben 5 preferenze validamente espresse, di cui una nella prima sezione, due nella seconda e due nella terza;

- analogamente, nella Sezione unica del Comune di San Massimo con riferimento a 7 schede, in quella del Comune di Colle d’Anchise per una scheda, in quella del Comune di Cantalupo nel Sannio per due schede, nella Sezione n. 2 del Comune di Castelpetroso parimenti per due schede, e, infine, per una scheda in ciascuna delle due sezioni del Comune di Roccamandolfi.

Anche la Regione Molise si è costituita in giudizio, eccependo la carenza d’interesse ad agire del sig. A e comunque il carattere esplorativo del gravame e la sua infondatezza.

Parte ricorrente ha controdedotto alle obiezioni di merito rivolte alle sue censure e insistito sulle proprie doglianze e domande.

Ricorrente e Regione hanno depositato infine degli scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023 la causa, esaurita la discussione, è stata trattenuta in decisione.

4a Il Tribunale deve preliminarmente soffermarsi sull’interesse al ricorso del sig. A, che agisce in giudizio allo scopo di poter conseguire il sesto posto all’interno di una lista che ha ottenuto al Consiglio regionale unicamente quattro seggi.

Il predetto, che aspira quindi a diventare il secondo dei non eletti della lista, allega in giudizio il proprio interesse a una corretta attribuzione dei voti, tale da sovvertire le posizioni di rincalzo nella specifica graduatoria “ in vista di probabili sviluppi nell’utilizzo della stessa in corso di quinquennio di durata del Consiglio neo-eletto ”.

4b Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso, pur non potendo sfociare in una modificazione della proclamazione degli eletti, sia sorretto da un interesse individuale meritevole di tutela alla stregua delle condivisibili indicazioni giurisprudenziali richiamate nello stesso atto introduttivo.

E’ stato anche di recente riconosciuto, invero, che “ sussiste in generale un interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il ricorso, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, mediante la eventuale surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli aspira ” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 ottobre 2019, n. 1065, e 3 marzo 2012, n. 296;
T.A.R. Puglia - Lecce, I, 29 luglio 2008, n. 2304;
T.A.R. Veneto, I, 31 marzo 2003, n. 2178).

E del resto la giurisprudenza è attestata, più ampiamente, nel senso che la proclamazione degli eletti costituisca il momento da cui decorre inderogabilmente il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso le operazioni elettorali a prescindere dalla circostanza che la conoscenza effettiva dell'atto lesivo da parte dell'interessato sia eventualmente intervenuta in un momento successivo, rilevando detto termine e la sua decorrenza indistintamente per tutti i ricorrenti, “ siano essi candidati risultati non eletti, cittadini elettori, oppure candidati che reclamano una migliore collocazione nella graduatoria dei non eletti ” (così C.d.S., V, 1° giugno 2001, n. 2976;
in termini v. anche Tar Emilia Romagna - Parma, 6 ottobre 2009, n. 679).

5 Tanto premesso, si anticipa che il ricorso principale dovrà formare oggetto di incombenti istruttori limitatamente alle censure con esso sollevate rispetto alle Sezioni nn. 2 e 3 del Comune di Guglionesi, mentre dovranno essere sin d’ora disattese quelle attinenti alle Sezioni 1, 4 e 5 del medesimo Comune e alla Sezione n. 1 del Comune di Termoli.

Il ricorso incidentale del sig. L dovrà essere invece interamente respinto.

6 La disamina del Collegio può muovere dal primo motivo del ricorso principale, che verte sulle operazioni elettorali svoltesi presso la sezione n. 1 del Comune di Termoli.

6a Sul punto viene esposto che il ricorrente avrebbe conseguito nel Seggio, alla stregua di “ raccolte dati ufficiose ”, 17 preferenze, laddove la Tabella Mod. 271 AR allegata al Verbale dell’Ufficio Unico Circoscrizionale gliene avrebbe assegnate soltanto 7.

Nel ricorso si aggiunge però che il Verbale della detta Sezione, alla pagina 62, presenterebbe plurime sovrascritturazioni della cifra in questione, tali da renderla pressoché illeggibile: e in proposito si afferma, per un verso, che l’Ufficio Unico sarebbe incorso in una “impossibile” - e comunque malcerta- lettura del Verbale sezionale termolese;
per altro verso, che il relativo dato non potrebbe essere ricondotto a certezza se non accedendosi alle tabelle di scrutinio e alle schede effettivamente votate.

6b Il motivo è infondato.

Il Collegio deve subito osservare che nessun valore giuridico può annettersi all’evanescente richiamo del ricorso a delle mere “ raccolte dati ufficiose ” (per giunta, non meglio definite): sicché la rivendicazione di 17 preferenze che viene avanzata su tale unica quanto inconsistente base si manifesta per ciò stesso infondata.

In merito agli altri profili di questo motivo può poi aggiungersi quanto segue.

Il Verbale della Sezione in questione alla sua pag. 62 assegna alla lista d’appartenenza del ricorrente n. 101 voti complessivi.

Ora, se all’A si attribuiscono 7 di tali voti, come è stato fatto appunto dall’Ufficio Unico Circoscrizionale, e si aggiunge a tale cifra quelle delle preferenze riportate, nella stessa Sezione, dagli altri candidati della lista, si perviene proprio al suddetto totale di 101 voti ivi conseguiti dalla lista. E questo già vale a dimostrare la correttezza della lettura del verbale della Sezione termolese operata dall’Ufficio Unico nel prosieguo delle operazioni elettorali (in altre parole, poiché al totale di 101 voti per la lista, riportato nel verbale sezionale, si perviene a condizione che se ne riconoscano esattamente 7 all’A, proprio quest’ultimo era il numero di voti assegnatigli dal Seggio).

Nel verbale in discussione la relativa cifra non era infine illeggibile. Il Seggio, per quanto in modo alquanto pasticciato, si era limitato a cancellare il primo segno numerico posto originariamente accanto al nominativo del ricorrente (come avvenuto anche per il candidato n. 16);
laddove il secondo segno indicava, dal canto suo, con sufficientemente chiarezza il numero di 7 preferenze.

Ne consegue: per un verso, che lo scrutinio di questo primo motivo non pone esigenze istruttorie;
per altro verso, che il prospetto di cui alla Tabella Mod. 271 AR allegata al Verbale dell’Ufficio Unico Circoscrizionale, nella parte in cui riporta (pag. 12), per la Sezione in discussione, la presenza di soli 7 voti per l’A, risulta immune da vizi.

7 Un discorso più articolato s’impone per il secondo motivo del ricorso principale.

7a Tale mezzo, che investe congiuntamente le operazioni delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 del Comune di Guglionesi, le avversa con una censura sostanzialmente comune: quella della mancata attribuzione al sig. A di voti di preferenza che avrebbero invece dovuto essergli riconosciuti, giacché, per quanto nei relativi casi la preferenza degli elettori per il ricorrente principale fosse stata apposta in posizione diversa da quella dedicata, e perciò impropria/irrituale, le schede in contestazione comunque non recavano alcun crocesegno su liste diverse dalla sua, né altra indicazione di voto in conflitto con la preferenza per l’interessato.

7b La doglianza, per la parte in cui riferita alle operazioni delle sezioni nn. 1, 2 e 5 del Comune di Guglionesi, non risulta però sorretta da alcun principio di prova, e va pertanto per ciò stesso respinta.

7c La giurisprudenza amministrativa è invero consolidata nel ritenere applicabile anche alla materia del contenzioso elettorale, pur se in forma attenuata, il principio processuale generale dell’onere della prova.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 20 novembre 2014, n. 32, nel declinare il punto di equilibrio tra i principi di effettività della tutela e di specificità dei motivi di gravame, ha evidenziato, in particolare, come l'osservanza di questo secondo non assorba l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata della ipotetica irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente;
e, per altro verso, che un motivo, anche strutturato in termini specifici, può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come "esplorativo" (in termini, recentemente, C.d.S., II, 19 luglio 2021, n. 5428).

Di conseguenza, “ resta a carico del ricorrente anche l'onere della prova …, il quale, pur in una forma attenuata in relazione alla asimmetria informativa che può riguardare i giudizi elettorali, deve essere assolto in maniera idonea a consentire l'esercizio mirato dei poteri istruttori del giudice (sotto tale profilo l'Adunanza Plenaria ha ammesso quale principio di prova il deposito in giudizio delle dichiarazioni dei rappresentati di lista )” (C.d.S., II, 4 maggio 2022, n. 3483).

La giurisprudenza ha dunque affermato in definitiva che “ l'onere della prova può considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (Consiglio di Stato, Sezione II, 7 gennaio 2022, n. 113;
id, 19 luglio 2021, n. 5428)
” (così la citata decisione 4 maggio 2022, n. 3483;
ma si veda analogamente anche T.A.R. Lazio, II, 6 ottobre 2022 n. 12703, ancora nel senso che “ Una denuncia delle irregolarità in cui siano incorse le singole sezioni elettorali deve sempre essere sorretta da ulteriori allegazioni probatorie rispetto alle affermazioni del ricorrente …”).

7d Tanto premesso, con riguardo alle menzionate Sezioni nn. 1, 4 e 5 non v’è dubbio che, pur affermando l’interessato la presenza di schede connotate dalle sembianze descritte in ricorso, le quali non sarebbero state valutate dai Seggi in suo favore, siffatta rappresentazione non è tuttavia sostenuta da alcuna forma di riscontro indiziario esterno, pur parziale, ma resta affidata alla mera declamazione fattane dalla parte interessata.

Da qui l’ineludibilità del rigetto delle relative censure per la loro infondatezza.

7e Conclusione diversa vale, invece, per le Sezioni nn. 2 e 3 dello stesso Comune, rispetto alle quali la censura risulta meritevole di accedere agli approfondimenti istruttori invocati in ricorso.

Nel contesto di tali Sezioni, infatti, le doglianze di parte ricorrente poggiano su specifiche contestazioni mosse a verbale dal rappresentante della lista in questione. Si veda infatti, per la Sezione n. 2, la pag. 48 del verbale, che dà appunto conto della contestazione sollevata rispetto alla mancata assegnazione all’A di 5 voti di preferenza;
e parimenti si veda, per la Sezione n. 3, la contestazione del rappresentante riportata alle pag. 85-86 del conferente verbale, che investe n. 11 voti di preferenza analogamente non assegnati al medesimo candidato.

Per queste due Sezioni, quindi, le doglianze di parte possiedono un ancoraggio documentale esterno di riscontro che esclude il loro carattere meramente esplorativo e le rende idonee a ottenere un approfondimento istruttorio.

7f Ai fini dell’espletamento di quest’ultimo il Tribunale ritiene di disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod.proc.amm., affidandola al Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un dirigente del suo Ufficio.

Il verificatore, una volta acquisiti i plichi contenenti la documentazione elettorale delle Sezioni nn. 2 e 3 del Comune di Guglionesi, operando nel contraddittorio con le parti processuali costituite dovrà: procedere all’apertura dei plichi;
ricercare e individuare le (sole) specifiche schede, cui fa riferimento il precedente paragr. 7e, che formano oggetto delle censure del ricorso costituenti materia di istruttoria;
esaminare e descrivere i segni apposti sulle schede in questione dall’elettore;
riportare, infine, ogni eventuale elemento desumibile dalla documentazione di Seggio che attenga alla valutazione ricevuta dalle stesse schede.

Alla relazione di verificazione da trasmettere a questo Tribunale, recante anche le valutazioni del verificatore, dovranno essere allegati:

- il verbale della verificazione stessa (che dovrà riportare le eventuali osservazioni formulate dalle parti presenti);

- le copie autenticate delle schede esaminate;

- le copie autenticate di ogni altro documento delle operazioni di Seggio ritenuto dal verificatore utile agli specifici fini decisori.

8 Il Collegio deve ora prendere in esame il ricorso incidentale del sig. L.

Va difatti rammentato che nell’ambito di tale gravame al Tribunale è stato richiesto, “ laddove fosse statuita l’ammissibilità delle censure del ricorso introduttivo e disposta la chiesta istruttoria ”, di disporre anche “ una verifica delle censure mosse avverso gli esiti elettorali nelle sezioni elettorali indicate nel ricorso incidentale, previa verificazione/acquisizione … delle tabelle di scrutinio e delle schede elettorali, secretate nei plichi del materiale elettorale, riferiti alle sezioni predette.

Orbene, questa istanza istruttoria non può trovare ingresso in quanto il ricorso incidentale deve essere respinto.

E’ pur vero che le censure del gravame incidentale si presentano formalmente come altrettante contestazioni avversative di annullamenti di determinate schede, l’effettiva esistenza delle quali dovrebbe quindi essere suffragata, in tesi, dalla pertinente documentazione elettorale.

Il fatto è, però, che il ricorso incidentale, oltre a non operare richiami di sorta ai verbali sezionali che dovrebbero sancire gli annullamenti di preferenze da esso avversati, è stato proposto senza far luogo alla produzione dei verbali medesimi, omissione la quale non è stata neppure in alcun modo giustificata.

Ne consegue allora, in forza dei principi esposti nei precedenti paragrafi, che il ricorso incidentale, alla stessa stregua della parte del secondo mezzo del gravame principale che non è stata ammessa all’istruttoria processuale, deve essere respinto per il mancato assolvimento dell’onere del principio di prova da parte di chi ricorre in giudizio.

9 La regolamentazione delle spese del giudizio è riservata alla sentenza definitiva.

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