Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200113

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200113
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200113
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00113/2022REG.PROV.COLL.

N. 04284/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2021, proposto dal signor
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato P K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Napoli presso il Tribunale di Napoli, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Caserta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Salerno presso il Tribunale di Salerno, non costituiti in giudizio

nei confronti

signor C M, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
signor T P, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Conca e Giuseppe Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
signori Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1051/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento, in parte qua , delle operazioni elettorali, del verbale dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli e dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Napoli, Santa Maria Capua Vetere e Salerno, dei risultati elettorali, nonché dell'atto del 13 ottobre 2020 di proclamazione degli eletti del Consiglio Regionale della Campania relativamente alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 20 e 21 settembre 2020, nella parte in cui, conteggiando erroneamente il numero di voti validi ricevuti nella Circoscrizione di Salerno dalle liste “FORZA ITALIA BERLUSCONI PER CALDORO” e “FARE DEMOCRATICO–POPOLARI” e il numero di voti validi ricevuti nelle Circoscrizioni di Caserta, Napoli e Salerno dalle liste “ITALIA VIVA” e “PER–LE PERSONE E LA COMUNITÀ”, non hanno assegnato un seggio nel Consiglio regionale all'avv. Ciccone in quanto candidato più votato della lista “FORZA ITALIA BERLUSCONI PER CALDORO” nella Circoscrizione di Salerno;
di tutti gli atti connessi e conseguenti ove lesivi dell'interesse di parte ricorrente e per la conseguente correzione, ai sensi dell'art. 130, co. 9, c.p.a., del risultato delle elezioni e rettifica della lista dei Consiglieri proclamati eletti nel Consiglio Regionale, sostituendo ai candidati controinteressati l’avv. Ciccone;

per quanto riguarda l’appello incidentale presentato dal sig. C M per la riforma della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità del ricorso incidentale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dei signori C M e T P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati P M K, O A, L L e B M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente appello il sig. R C ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania - sede di Napoli n. 1051 del 17 febbraio 2021, che ha respinto il ricorso da lui proposto e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti avverso le operazioni elettorali, i verbali dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli, i verbali degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Napoli, Santa Maria Capua Vetere e Salerno, nonché avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Regionale della Campania del 13 ottobre 2020, relativamente alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 20 e 21 settembre 2020, nelle parti in cui, conteggiando erroneamente il numero di voti validi ricevuti nella Circoscrizione di Salerno dalla Lista “Forza Italia Berlusconi per Caldoro” e il numero di voti validi ricevuti nelle Circoscrizioni di Napoli e di Caserta dalla lista “Italia Viva” e dalla lista “Per le persone e la comunità”, non hanno assegnato un seggio nel Consiglio regionale al ricorrente, in quanto candidato più votato della lista “Forza Italia Berlusconi per Caldoro” nella Circoscrizione di Salerno.

Con il ricorso di primo grado, depositato il 12 novembre 2020, si era dedotta con un primo motivo la discordanza tra i dati dei voti dell’Ufficio elettorale centrale circoscrizionale e i voti indicati nei verbali di alcuni sezioni, espressamente indicate nell’atto di gravame (Sez. 4 Ascea;
Sez. 4 Centola;
Sez. 3 Giffoni Sei Casali;
Sez. 2 San Mauro Cilento;
Sez. 29, 31, Pagani;
Sez. 1 Caggiano;
Sez.1 Casalbuono;
Sez. 53, 73, 95, 127 Salerno), per cui alla lista Forza Italia sarebbero stati attribuiti 181 voti in meno di quelli risultanti dai verbali delle sezioni;
poiché, la differenza di voti tra la lista Forza Italia e la lista Fare Democratico Popolari - che aveva ottenuto l’ultimo seggio assegnato con i resti nella circoscrizione provinciale di Salerno - era di 179 voti (in quanto nella circoscrizione di Salerno la lista Forza Italia aveva ottenuto la cifra pari a 25.739 e la lista Fare Democratico Popolari 25.918 voti), con i 181 voti in più il seggio sarebbe stato attribuito alla lista Forza Italia e quindi al ricorrente, essendo il candidato più votato in tale lista;
inoltre, nella sezione n. 4 di Casal Velino risultavano attribuiti dall’Ufficio elettorale alla lista “Forza Italia” 10 voti rispetto ai 40 indicati nei verbale della sezione;
poi, sul sito della Regione Campania era stato indicato un numero di voti attribuito a “Forza Italia” superiore a quello indicato dall’Ufficio elettorale per alcuni Comuni (Castellabate, Maiori, Sarno, Sassano e Scafati) per il numero complessivo di 50 voti;
infine per molte sezioni era stata richiesta una verifica dei voti dal rappresentante di lista in seno alla Commissione provinciale circoscrizionale, che era stata rigettata;
in alcune sezioni era stato indicato dall’ufficio elettorale un numero di voti pari a 0;
per tali sezioni veniva quindi richiesta la verifica dei voti;
è stato dedotto, altresì, che la lista “Fare Democratico Popolari” avrebbe ottenuto in base dati apparsi sul sito della Regione 8 voti in più di quelli risultanti dai verbali di alcuni Comuni (Casal Velino, Maiori, Moio della Civitella), quindi la lista Forza Italia avrebbe dovuto ottenere complessivamente 261 voti in più.

Con un secondo motivo si lamentava poi la errata sovrastima dei voti attribuiti alla lista “Italia Viva” e una errata sottostima dei voti attribuiti alla lista “Per le persone e la comunità”, in quanto in alcuni Comuni delle circoscrizioni elettorali di Napoli e Caserta non vi era corrispondenza tra i dati dell’ufficio elettorale e quelli risultanti dal sistema eligendo del Ministero dell’Interno e dal sito della Regione Campania;
si sosteneva pertanto che secondo i diversi dati pubblicati su tali siti il seggio residuo attribuito con i resti avrebbe dovuto essere diversamente assegnato e sarebbe spettato alla circoscrizione provinciale di Salerno;
i dati risultanti dal sistema eligendo e dal sito della Regione Campania costituirebbero un principio di prova sufficiente per disporre ulteriori accertamenti istruttori da parte del Tribunale amministrativo .

Nel giudizio di primo grado aveva proposto ricorso incidentale, notificato e depositato il 4 dicembre 2020, il candidato eletto nella circoscrizione provinciale di Salerno, sig. C M, sostenendo che anche i voti a lui assegnati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale sarebbero stati inferiori a quelli risultanti dai verbali delle sezioni e, quindi, il divario con il candidato ricorrente sarebbe stato anche maggiore con conseguente carenza di interesse alle censure del ricorso;
in particolare sarebbero stati sottratti alla lista “Fare Democratico Popolari” 139 voti ( per la sezione n. 46 di Cava dei Tirreni risultavano assegnati 7 voti invece che i 71 risultanti dal verbale di sezione;
per la sezione n. 4 di Centola risultava 1 voto assegnato dall’ufficio elettorale invece dei 32 risultanti dal verbale della sezione;
per la sezione n. 31 di Pagani risultavano 0 voti invece dei 16 risultanti dal verbale di sezione;
nella sezione n. 14 di Nocera Superiore, risultavano 31 voti invece dei 44 del verbale di sezione ;
nella sezione n. 4 di Bellizzi risultavano 6 voti invece degli 11 del verbale di sezione;
nella sezione n. 53 di Salerno, risultava 1 voto invece dei 4 indicati nel verbale di sezione;
nella sezione n. 22 di Nocera Inferiore risultavano 6 voti invece degli 8 indicati nel verbale di sezione;
nella sezione n. 17 di Pagani risultavano 10 voti invece degli 11 del verbale di sezione;
nella sezione n. 117 di Salerno risultavano 15 voti invece dei 16 del verbale di sezione;
nella sezione n. 5 di Tramonti, 2 voti invece dei 4 del verbale di sezione;
nella sezione n. 3 di Contursi, 229 voti invece di 230 del verbale di sezione);
sosteneva, altresì, che la lista “Forza Italia” avrebbe avuto più voti di quelli spettanti, in particolare indicando che per la sezione n. 14 di Capaccio risultavano 38 voti assegnati dall’Ufficio elettorale invece degli 11 del verbale di sezione;
per la sezione n. 14 di Nocera Superiore l’Ufficio elettorale aveva assegnato 29 voti invece dei 6 spettanti in base al verbale della sezione;
per la sezione n. 117 di Salerno, risultavano 30 voti per l’Ufficio elettorale invece dei 28 indicati nel verbale della sezione;
per la sezione 3 di Moio della Civitella, risultavano 52 voti invece dei 51 indicati nel verbale di sezione;
inoltre in alcune sezioni le preferenze di unico genere sarebbero state attribuite senza il corrispondente voto di lista così che vi sarebbe stato un ulteriore divario tra le due liste “Fare democratico Popolari” e “Forza Italia” dovendo essere attribuiti alla lista “Fare democratico Popolari” ulteriori 442 voti.

Nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva presentato atto contenente motivi aggiunti, notificato il 17 novembre 2020 e depositato il 30 dicembre 2020, deducendo di essere venuto a conoscenza di ulteriori vizi nell’attribuzione dei voti a seguito della visione dei verbali delle Sezioni dei comuni delle Province di Napoli, Salerno e Caserta in sede di accesso agli atti effettuato dal 17 novembre 2020;
si è quindi sostenuta l’erronea attribuzione dei voti da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale di Salerno rispetto a quelli risultanti dai verbali sezionali, anche per altre sezioni, espressamente indicate nei motivi aggiunti rispetto a quelle già oggetto del ricorso introduttivo per ulteriori 91 voti erroneamente sottratti alla lista “Forza Italia” nonché per complessivi 115 voti erroneamente attribuiti alla lista “Fare democratico Popolari” dall’Ufficio circoscrizionale rispetto a quelli risultanti dai verbali delle Sezioni per altre sezioni espressamente indicate;
con ulteriore motivo venivano contestate ulteriori difformità tra i voti attribuiti dall’ufficio elettorale e i voti risultanti dai verbali di sezione per le liste “Italia Viva” e “Per le persone e la comunità” relativamente ai Comuni delle Circoscrizione provinciali di Napoli, di Caserta e Salerno, specificando i Comuni già indicati nel ricorso introduttivo e i nuovi Comuni oggetto di contestazione.

Il giudice di primo grado ha respinto le censure del ricorso introduttivo affermando che i dati elettorali pubblicati sui siti internet del Ministero dell’Interno (sito Eligendo ), della Regione e/o dei Comuni interessati rispondono ad un’esclusiva finalità informativa e vanno ritenuti, pertanto, del tutto sprovvisti dell’ufficialità, “ con la conseguenza che non possono fungere, nemmeno a fini probatori, da termine di comparazione per vulnerare l’attendibilità dei dati certificati negli atti pubblici formati dagli uffici elettorali”; con riferimento alle discordanze relative ai verbali delle sezioni ha ritenuto la prevalenza delle tabelle di scrutinio, compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e frutto dell’immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori;
sono state quindi respinte le ulteriori censure non essendo idonee a modificare l’assegnazione dei seggi in base alla prova di resistenza;
sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti in quanto non ammessi nel giudizio elettorale se integranti nuove censure, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali;
è stato pertanto dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenza di interesse.

Con l’appello sono stati formulati quattro motivi;
con il primo motivo sono state contestate le affermazioni della sentenza impugnata circa la rilevanza delle tabelle di scrutinio, sostenendo di avere chiesto al Tribunale amministrativo di disporre verifiche istruttorie, non essendo il ricorrente in possesso delle tabelle di scrutinio, ai fini del controllo dei dati elettorali, e dovendo essere temperato il principio dell’onere della prova in relazione alla indisponibilità della prova proprio con riferimento a tali tabelle;
con il secondo motivo di appello sono state contestate le affermazioni del giudice di primo grado, circa la prova di resistenza non essendo possibile fare una tale valutazione senza la verifica dei dati in base alle tabelle di scrutinio, con riferimento ai dati emergenti dal sito della Regione Campania relativi ad alcuni Comuni della Provincia di Salerno (Castellabate, Maiori, Sarno, Sassano e Scafati) per il numero complessivo di 50 voti oltre ad alcuni voti per le Sezioni di altri Comuni in cui risultavano correzioni dei verbali non chiaramente intellegibili;
con il terzo motivo di appello sono state contestate le affermazioni della sentenza relative alla non ufficialità dei dati forniti sui siti del Ministero dell’Interno e della Regione, sostenendo, che, pur non avendo la natura ufficiale del verbale dell’Ufficio elettorale, si tratta di dati comunque provenienti da Amministrazioni coinvolte nelle operazioni elettorali, quindi utilizzabili quali principio di prova di eventuali errori o irregolarità compiute nel corso delle operazioni elettorali;
con il quarto motivo di appello è stato lamentato l’errore in iudicando circa la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto tali motivi sono stati presentati a seguito delle istanze di accesso proposte nella immediatezza della proclamazione degli eletti, mentre la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado riguarderebbe i motivi aggiunti proposti dopo una verificazione nel corso del giudizio;
comunque si tratterebbe di censure che specificavano i motivi del ricorso introduttivo che già riguardavano le discordanze dei voti della lista “Forza Italia” e “Fare democratico Popolari” tra i verbali di sezioni e il verbale dell’ufficio elettorale di Salerno (primo motivo aggiunto rispetto al primo motivo di ricorso) e con riferimento ai voti delle liste “Italia Viva” e “Per la persona e la comunità” in alcune circoscrizioni ai fini dell’assegnazione seggio residuo alla circoscrizione di Salerno (secondo motivo aggiunto rispetto al secondo motivo di ricorso).

Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero dell'Interno con atto di forma, il sig. T P, eccependo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per la genericità delle censure, in particolare in ordine alle sezioni in cui si sarebbero verificati gli errori nella attribuzione dei voti;
la inammissibilità dei motivi aggiunti con cui era stato ampliato il thema decidendum per l’estensione a verbali di sezione prima non impugnati;
la tardività degli stessi, in quanto le richieste di accesso presentate avevano oggetto differente dai vizi poi rilevati;
è stata dedotta comunque la infondatezza delle censure.

Il sig. C M ha proposto appello incidentale, riproponendo i motivi del ricorso incidentale relativi alla divergenza dei voti attribuiti alla lista “Fare democratico Popolari” nei verbali delle sezioni espressamente indicate e nel verbale dell’Ufficio elettorale circoscrizionale;
nonché per il mancato calcolo dei voti in caso di unicità del voto di genere;
ha poi riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti per la genericità e dei motivi aggiunti per la tardività, in quanto proposti oltre il termine previsto dall’art. 130 c.p.a. nel giudizio elettorale, anche in relazione alla tardività della presentazione delle istanze di accesso;
ha dedotto comunque la infondatezza degli stessi.

Nella memoria depositata il 25 giugno 2021 la difesa appellante ha eccepito l’inammissibilità del deposito di nuova documentazione in appello da parte dell’appellante incidentale;
ha contestato la fondatezza dell’appello incidentale, in particolare, con riferimento al motivo relativo alla preferenza di genere, essendo, in tal caso, l’assegnazione di un unico voto prevista dalla legge elettorale regionale.

La difesa del sig. M nella memoria depositata il 26 giugno 2021 ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità, non essendo state riproposte espressamente le censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e ha insistito per la fondatezza dei motivi di appello incidentale.

Nella memoria di replica depositata il 2 luglio 2021 la difesa appellante ha contestato la eccezione di inammissibilità dell’appello, sostenendo che sulle censure del ricorso espressamente respinte dal giudice di primo grado sarebbe stata proposta espressa critica alla sentenza e comunque sia i motivi di ricorso che i motivi aggiunti sarebbero stati riportati nell’atto di appello.

Nella memoria di replica depositata il 2 luglio 2021 l’appellante incidentale ha sostenuto l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello, in quanto già depositata nel giudizio di primo grado e ha insistito nelle proprie tesi difensive.

A seguito dell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021, con ordinanza n. 5430 del 19 luglio 2021 è stata disposta una verificazione, nominando verificatore il Prefetto della Provincia di Salerno (con facoltà di delega a funzionari in servizio presso l’Ufficio territoriale del Governo- Prefettura di Salerno) per “ l’accertamento della rispondenza dei voti attribuiti dall’Ufficio elettorale circoscrizionale di Salerno alle liste Forza Italia e Fare democratico Popolari con i voti risultanti dalle tabelle di scrutinio con riferimento alle seguenti sezioni oggetto di contestazione nel presente giudizio:

a) sez. n. 4 Ascea;
sez. n. 4 Centola;
sez. n. 3 Giffoni Sei Casali;
sez. n. 2 San Mauro Cilento;
sez. nn. 29 e 31 Pagani;
Sez. n. 1 Caggiano;
sez. n. 1 Casalbuono;
sez. nn. 53, 73, 95, 127 Salerno;
Sez. 4 di Casalvelino per la lista Forza Italia
;

b) sezione n. 46 di Cava dei Tirreni;
sezione n. 4 di Centola;
sezioni nn. 17 e 31 di Pagani;
sezione n. 14 di Nocera Superiore;
sezione n. 22 di Nocera inferiore;
sezione n. 5 di Tramonti;
sezione n. 3 di Contursi;
sezione n. 4 di Bellizzi;
sezioni nn. 53 e 117 di Salerno, per la lista Fare Democratico Popolari
;

c) sezione n. 14 di Capaccio;
sezione n. 14 di Nocera Superiore;
sezione n. 117 di Salerno;
sezione 3 di Moio della Civitella Per Ciccone.

Il 17 ottobre 2021 è stata depositata la relazione di verificazione del funzionario nominato dal Prefetto, che ha indicato i voti riportati dalle due liste per le Sezioni oggetto dell’accertamento, sulla base delle tabelle di scrutinio;
per la Sezione n. 4 di Casal Velino e per la Sezione n. 117 di Salerno (per cui è stata rinvenuta un modello della tabella di scrutinio sbarrata e con la dicitura “ sostituito per errore stampa”) è risultata la mancanza della tabella di scrutinio;
le buste di alcune sezioni sono risultate strappate.

Nella memoria per l’udienza pubblica la difesa appellante ha evidenziato le condizioni di conservazione dei plichi risultanti dalla verificazione;
ha dedotto che, a seguito dei riscontri effettuati, alla lista “Forza Italia” non sarebbero stati attribuiti 169 voti, mentre alla lista “Fare Democratico Popolari” non sono stati erroneamente attribuiti 126 voti, mentre sembrerebbero erroneamente attribuiti a “Forza Italia” 19 voti;
.pertanto la lista “Forza Italia” avrebbe una cifra elettorale di 25889 voti, mentre la lista Fare Democratico Popolari pari a 26044;
ha quindi dato atto della differenza tra i voti delle due liste, pari a 155 a favore della lista Fare democratico, deducendo che non si sono potute verificare le tabella di scrutinio di Casal Velino mancanti, e della Sezione n. 117 di Salerno, Ha insistito per l’ammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado;
ha poi richiesto un ulteriore accertamento istruttorio rispetto alle censure relative alla difformità dei risultati elettorali con quelli indicati nel sistema eligendo; ha insistito per l’accoglimento della istanza istruttoria anche per le censure del primo motivo aggiunto relativo alla differenza di voti tra le liste Forza Italia e fare Democratico Popolare per altri Comuni non indicati nel ricorso introduttivo.

L’appellante incidentale nella memoria per l’udienza pubblica ha insistito per l’inammissibilità dell’appello per l’omessa riproposizione di tutte le censure del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti;
ha poi dedotto che il divario dei voti dalle due liste risultante a seguito della verificazione (che indica in 144 voti) non sarebbe comunque superabile dalla mancanza della tabelle di scrutinio della Sezione n. 4 del Comune di Casal Velino, di cui in primo grado sono stati contestati solo 30 voti), mentre la Sezione n. 117 di Salerno non era stata oggetto di censure da parte del ricorrente, ma in sede di ricorso e appello incidentale del signor M;
inoltre lo stato di conservazione delle buste risultante dalla verificazione sarebbe stato irrilevante non essendo state proposte censure sul punto;
ha poi dedotto l’inammissibilità della richiesta istruttoria e la inammissibilità e infondatezza dell’appello principale.

Nella memoria di replica la difesa appellante ha insistito per le richieste istruttorie.

La difesa del sig. T P ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione orale.

All’udienza pubblica del 7 dicembre 2021, l’appello è stato trattenuto in decisione.

Con i primi due motivi di appello è stata contestata la sentenza impugnata in quanto non avrebbe consentito l’accertamento, in via istruttoria, dei dati risultanti dalle tabelle di scrutinio, pur respingendo il ricorso sulla base della prevalenza dei dati da queste risultanti su quelli indicati nei verbali di sezione;
ciò in relazione alle discordanze tra verbali di sezione e dati utilizzati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale, di cui al primo motivo di ricorso di primo grado, con cui era stato dedotto che con i voti in più risultanti dai verbali delle sezioni, espressamente indicate, la lista “Forza Italia” avrebbe colmato la differenza di voti con la lista “Fare Democratico Popolari” - che aveva ottenuto l’ultimo seggio assegnato con i resti nella circoscrizione provinciale di Salerno - e quindi il seggio attribuito con il resto alla circoscrizione di Salerno avrebbe dovuto essere attribuito alla lista Forza Italia.

Il Collegio ha ritenuto di procedere ad una verificazione al fine di consentire l’accertamento dei dati risultanti dalle tabelle di scrutinio nelle sezioni per cui in primo grado era stata dedotta tale discordanza di dati (Sez. 4 Ascea;
Sez. 4 Centola;
Sez. 3 Giffoni Sei Casali;
Sez. 2 San Mauro Cilento;
Sez. 29 e 31 Pagani;
Sez. 1 Caggiano;
Sez.1 Casalbuono;
Sez. 53, 73, 95, 127 Salerno), nonché per la Sezione n. 4 di Casal Velino per cui sarebbero stati assegnati alla lista Forza Italia 30 voti in meno di quelli risultanti dal verbale di Sezione (10 invece dei 40 indicati nel verbale di Sezione). La verificazione è stata disposta anche per le sezioni interessate dalle contestazioni dell’appellante incidentale in ordine alla discrasia tra verbali di sezione e dati dell’ufficio elettorale sia per i voti non assegnati alla lista “Fare Democratico Popolari” che per i voti erroneamente assegnati alla lista “Forza Italia”.

Dalla verificazione effettuata dalla Prefettura di Salerno è risultato che effettivamente vi sono delle non corrispondenze tra i voti risultanti dalle tabelle di scrutinio, corrispondenti invece a quelle dei verbali di sezione per le sezioni 4 Ascea;
sez. 4 Centola;
Sez. 3 Giffoni Sei Casali;
Sez. 29 e 31 Pagani;
sez. 1 Caggiano;
sez.1 Casalbuono;
sez. 53, 73, 127 Salerno;
mentre per le rimanenti sezioni, le cui tabelle di scrutinio sono state esaminate in sede di verificazione, è risultata la corrispondenza dei voti delle tabelle con quelli calcolati dall’ufficio elettorale (sez. 2 San Mauro Cilento, sez. n. 95 di Salerno).

A seguito delle verificazione sono emersi 165 voti risultanti dalle tabelle di scrutinio e non attribuiti dall’Ufficio elettorale alla lista Forza Italia;
mentre nella Sezione n. 14 di Capaccio sono risultati attribuiti erroneamente dall’ufficio elettorale alla lista “Forza Italia” 20 voti in più.

Sono risultate difformità anche per i voti attribuiti alla lista “Fare Democratico Popolari”, alla quale, a seguito delle verificazione, sono risultati erroneamente sottratti 126 voti in sede di conteggio dell’ufficio elettorale (sezione n. 46 di Cava dei Tirreni;
sezione n. 4 di Centola;
sezione n. 31 di Pagani;
nella sezione n. 14 di Nocera Superiore;
sezione n. 53 di Salerno, sezione n. 22 di Nocera Inferiore;
sezione n. 17 di Pagani sezione n. 5 di Tramonti).

I voti complessivi per la cifra elettorale circoscrizionale sono risultati, quindi, a seguito della verificazione 26044 per la lista “Fare Democratico Popolari” e 25884 per la lista Forza Italia.

Ne deriva una differenza di voti pari a 160 voti, tale che la non corrispondenza dei voti tra quelli dell’Ufficio elettorale e quelli delle tabelle di scrutinio, accertata dalla Prefettura in sede di verificazione, non può condurre ad alcuna modifica del risultato elettorale e dell’assegnazione del seggio in contestazione al candidato della lista “Fare Democratico Popolare” signor M.

Della circostanza relativa alla consistente differenza di voti a favore della lista “Fare Democratico Popolare” hanno anche dato sia la difesa appellante che la difesa dell’appellante incidentale.

La differenza di voti non può essere messa in discussione neppure con riferimento alle sezioni di Casal Velino e alla sezione n. 117 di Salerno per le quali non sono state trovate le tabelle di scrutinio, in quanto per tali sezioni le contestazioni mosse dall’appellante con il ricorso di primo grado erano limitate alla mancata attribuzione di trenta voti per Casal Velino;
mentre i voti della sezione n. 117 di Salerno erano stati contestati nel ricorso incidentale con riguardo all’ attribuzione di due voti in più alla lista Forza Italia.

Ne deriva che anche eventuali accertamenti istruttori circa tali sezioni non potrebbero incidere sul risultato elettorale, in disparte il rilievo da parte del Collegio circa la evidente mancata corretta conservazione degli atti da parte dei competenti uffici.

Sotto tale profilo neppure può rilevare ai fini del presente giudizio quanto emerso dalla verificazione circa lo stato di conservazione delle buste contenenti le tabelle di scrutinio, non essendo state sul punto mosse specifiche censure in primo grado e, comunque, trattandosi di un accertamento effettuato circa un anno dopo lo svolgimento delle elezioni, non essendo quindi più possibile desumere quando si siano verificati gli strappi nelle buste, se al momento della loro apertura o precedentemente o anche successivamente in fase di conservazione.

Rispetto alla consistenza differenza di voti non supererebbero la prova di resistenza neppure le censure proposte (peraltro esplicitate solo in appello) relativamente ai verbali di alcune sezioni che riporterebbero correzioni nel numero dei voti. Infatti, tale censure riguardano la correzione di cifre di qualche voto inidoneo a colmare il divario esistente tra le due liste (la correzione del voto della sezione 29 di Pagani di nove voti;
due voti per la sezione 2 di San Mauro Cilento;
1 voto per la sezione n. 95 di Salerno).

Deve, dunque, essere fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (cfr. di recente Consiglio di Stato, Sezione II, 19 luglio 2021, n. 5428).

Ciò comporta anche l’inammissibilità della ulteriore questione, posta con il secondo motivo di appello, relativa alle difformità con il sito “ Eligendo” dei dati considerati dall’Ufficio elettorale per i Comuni di Castellabate, Maiori, Sarno, Sassano, Scafati per complessivi 50 voti, per cui nelle memorie la difesa appellante ha insistito per la richiesta istruttoria di acquisizione delle tabelle di scrutinio, trattandosi di una differenza di voti non idonea a superare la differenza tra i voti complessivamente ottenuti, in base alla verificazione.

Con il terzo motivo di appello, è stata anche contestata, peraltro genericamente, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti i dati elettorali pubblicati sul sito della Regione Campania e sul sito eligendo del Ministero dell’Interno;
secondo la ricostruzione difensiva, trattandosi di dati elaborati dalle Amministrazioni preposte allo svolgimento delle operazioni elettorali dovrebbero essere considerati validi principi di prova delle difformità riscontrate.

Il motivo proposto con riferimento alla secondo censura del ricorso di primo grado, relativa ai voti di “Italia Viva” e della lista “Per la persona e la comunità” nelle circoscrizioni di Napoli e Caserta, è in primo luogo generico, in quanto non investe interamente le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Inoltre, si deve rilevare che nel motivo di appello non vi è stata alcuna riproposizione dei dati e delle specifiche sezioni contestate, se non nella parte in fatto del ricorso in appello peraltro con riguardo alla descrizione delle censure proposte nei motivi aggiunti.

Come è noto, l’inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può conseguire non solo al difetto di specificità ma anche alla loro mancata indicazione, distintamente, in apposita parte dell'atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale. È, quindi, considerato inammissibile l’eventuale inserimento di motivi “intrusi” nell'ambito di una parte del ricorso in appello essenzialmente dedicata alla ricostruzione delle vicende fattuali, e laddove il ricorso sia stato diviso in fatto e diritto, i motivi di censura devono essere contenuti nella parte in diritto, e sono per l’effetto inammissibili i motivi “intrusi”, contenuti invece nella parte in fatto (Cons. Stato, V, 15 luglio 2016, n. 3166;
VI, 25 ottobre 2012, n. 5469;
Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2343).

Il motivo è comunque infondato.

Le operazioni elettorali per le elezioni regionali sono disciplinate dalla legge 17 febbraio 1968 n. 108, che prevede all’art. 14 l’invio del verbale delle sezioni da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione all'Ufficio centrale circoscrizionale;
all’art. 15 disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale i quali, in base ai verbali trasmessi dalle Sezioni, procedono all’eventuale riconteggio delle schede contestate, al calcolo delle cifre elettorali per l’assegnazione dei seggi in sede circoscrizionale e regionale;
l’Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione degli eletti.

È evidente che, in base alla disciplina legislativa, gli unici dati rilevanti rispetto al calcolo e all’assegnazione dei voti sono quelli trasmessi dalle sezioni e esaminati e conteggiati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale e dall’Ufficio elettorale regionale, in base alla rispettive competenze delineate all’art. 15.

Ne deriva che i dati immessi sul sistema eligendo del Ministero dell’Interno e sul sito internet della Regione, che sono i dati trasmessi dai Comuni alle Prefetture, hanno solo funzione di pubblicità notiziale per assicurare al pubblico con immediatezza, e dunque non con garanzia di esattezza, la massima conoscenza e trasparenza dei risultati elettorali, essenzialmente a fini meramente statistici.

Tali dati, quindi, non solo non hanno alcuna funzione certificativa, come ha il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio circoscrizionale, ma neppure possono costituire un idoneo principio di prova in giudizio al fine di procedere a disporre accertamenti istruttori.

Si tratta, infatti, di dati “massivi” acquisiti Amministrazioni, per rendere edotta la cittadinanza dell’andamento e dei risultati delle consultazioni elettorali, senza una specifica attività di verifica degli stessi come quella effettuata dagli Uffici elettorali, anche, ad esempio, sui voti contestati all’interno delle singole sezioni elettorali.

Dunque, trattandosi di flussi di informazioni acquisiti in via generale al fine della loro rapida pubblicazione non possono essere utili, neppure quali principio di prova, rispetto alle contestazioni in giudizio circa i voti attribuiti nelle singole sezioni e dagli uffici elettorali.

Inoltre, anche nell’ambito del procedimento elettorale il principio dispositivo con metodo acquisitivo deve essere contemperato con la specificità dei motivi di impugnazione anche al fine di evitare i cd. ricorsi “esplorativi”.

Come affermato dall’Adunanza Plenaria (n. 32 del 20 novembre 2014) nel giudizio elettorale l’onere gravante sul ricorrente può considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che i dati pubblicati sui siti internet essendo sprovvisti di qualunque ufficialità, non possano essere utilizzati, nemmeno a fini probatori, da termine di comparazione per vulnerare l’attendibilità dei dati certificati negli atti pubblici formati dagli uffici elettorali.

Ciò non toglie che, anche ai fini di rendere effettive le esigenze di trasparenza e pubblicità, poste a base della pubblicazione su internet, le Amministrazione abbiamo un onere di diligenza sulla corretta acquisizione dei dati da pubblicare, da cui non deriva però una corrispondente pari ufficialità degli stessi.

Con il quarto motivo di appello è stato contestato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, in quanto contenenti nuove censure, ritenendoli incompatibili con le esigenze di celerità e speditezza del giudizio elettorale.

La difesa appellante ha dedotto che tale principio sarebbe affermato in giurisprudenza con riferimento ai motivi aggiunti proposti a seguito di verifiche istruttorie disposte dal giudice;
non sarebbe dunque applicabile nel caso di specie in cui i motivi aggiunti siano stati presentati a seguito delle istanze di accesso agli atti, come nel caso di specie. Ha poi dedotto che non si tratterebbe di censure nuove riguardando comunque la discordanza dei voti tra i dati dell’Ufficio elettorale e quelli dei verbali di sezione per liste “Forza Italia” e “Fare Democratico Popolari” già oggetto del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio;
e la discordanza tra i voti ricevuti dalle liste “Italia Viva” e “Per la persona e la comunità” tra i dati dell’ufficio elettorale e quelli dei verbali di sezione ai fini dell’assegnazione del seggio alla circoscrizione provinciale di Salerno, questione oggetto del secondo motivo di ricorso di primo grado.

Con riferimento a tale motivo in primo luogo si deve rilevare che, oltre alla genericità dello stesso per quanto riguarda le critiche alle argomentazioni della sentenza di primo grado, non sono state espressamente riprodotte, se non nella parte in fatto dell’appello, le censure proposte con i motivi aggiunti e dichiarate inammissibili.

Pertanto la parte appellante non ha alcun interesse all’accoglimento del quarto motivo di appello non essendo poi devoluti i motivi aggiunti all’esame di questo giudice, anche in base alla giurisprudenza già sopra richiamata, per cui non rilevano quali motivi di appello le argomentazioni contenute nella ricostruzioni in fatto.

Inoltre, nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 101 comma 2, c.p.a., devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello. L’onere di riproposizione si ricollega alla previsione contenuta nell'art. 105 comma 1, c.p.a. che, nell’enunciare il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce (implicitamente, ma univocamente) che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito dei ricorsi proposti in primo grado, anche se il giudizio innanzi al T.A.R si sia concluso con una erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità;
il che si lega al principio generale secondo cui è preclusa al giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia. Conseguentemente, l’esame dei motivi di ricorso assorbiti (o, comunque, non valutati) in primo grado, è consentito al giudice di appello solo se la parte appellante indichi specificamente le censure che intende devolvere alla sua cognizione, al fine di consentirgli una compiuta conoscenza delle relative questioni, ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261;
sez. II, 4 maggio 2020, n. 2839;
Sez. V, 25 agosto 2021, n. 6041).

Peraltro, il Collegio ritiene di confermare la sentenza sul punto, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio relativi alla specificità del giudizio elettorale delineato dall’art. 130 c.p.a..

Infatti, in linea generale si deve rilevare che i giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali devoluti alla giurisdizione amministrativa sono improntati a un criterio di celerità, il quale si manifesta, in primo luogo, nel termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni, di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, oltre che di tutti gli altri termini del procedimento, compresi quelli per il deposito della decisione;
in particolare, si tratta di un rito caratterizzato, proprio in funzione della garanzia della celerità del procedimento, dalla fissazione dell’udienza d’ufficio;
l’art. 130 c.p.a., quindi, richiede prima il deposito del ricorso, nei trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, e poi la notifica dello stesso unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, con ulteriori dieci giorni per il deposito nella segreteria del Tribunale dell’atto notificato;
inoltre, tutte le impugnazione degli atti relativi al procedimento elettorale devono essere eseguite unitamente all'atto di impugnazione degli eletti che costituisce l’atto conclusivo del procedimento elettorale.

Non solo la particolare configurazione del rito processuale elettorale ma la anche lo svolgimento delle operazioni elettorali, alla presenza dei rappresentanti di lista, i quali possono immediatamente interloquire per la verifica dei voti conducono a ritenere assolutamente necessario il rispetto del termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, essendo comunque pienamente consentita la tutela delle parti e la piena conoscenza degli atti prima della scadenza del termine.

Le caratteristiche di celerità del rito elettorale sono poi considerate dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio strettamente connesse all’esigenza di stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa e degli atti e dei rapporti di diritto pubblico derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni (Cons. Stato Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1190;
id 11 febbraio 2016, n. 610;
id. 17 marzo 2014, n. 755).

Dalla disciplina dell’art. 130 e in particolare dalla previsione per cui tutti gli atti devono essere impugnati unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, deriva che anche l’impugnazione del verbale di scrutinio di una determinata sezione va, quindi, proposto unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, in quanto evidenti ragioni di certezza giuridica impongono che le impugnazioni avverso gli atti elettorali debbano essere proposte entro un termine certo e definito (decorrente dall’atto che chiude il procedimento elettorale), anche perché la lesione della posizione soggettiva di chi lamenta la erronea e/o mancata attribuzione di voti di preferenza discende autonomamente e immediatamente dalla proclamazione degli eletti (Cons. Stato Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736).

Il legislatore, infatti, al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione). Il ricorso elettorale, dunque, delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate: ciò vale sia per il ricorso principale del ricorrente, che per quello incidentale del controinteressato, e non può ammettersi l’ampliamento sine die del thema decidendi dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l’andamento di un procedimento penale. In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione: la delimitazione dell'oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni;
diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere in sede giurisdizionale una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto;
ciò che il legislatore ha espressamente escluso, con la previsione del rigoroso termine di decadenza e delle altre regole riguardanti il giudizio di legittimità (Consiglio di Stato Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 623;
Sez. V 17 febbraio 2014, n. 755).

Anche per introdurre nuovi elementi nel giudizio, ciò che rileva è, quindi, il limite dei trenta giorni per il deposito del ricorso decorrente dalla proclamazione degli eletti, in quanto i termini perentori di legge per impugnare gli esiti delle elezioni, dimezzati rispetto a quelli ordinari, non possono essere in alcun modo derogati, in ragione dell'esigenza di contemperare il diritto di azione ex art. 24 Cost. con il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico costituitisi per effetto della proclamazione degli eletti.

Pertanto, nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge, con la conseguenza che non possono essere consentiti i motivi aggiunti che amplino il thema decidendum ovvero che riguardino vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo (Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126;
sez. III, 21 dicembre 2016, n. 4863;
sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477).

Infatti, l’impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui, entro il termine perentorio previsto dalla legge, sono state proposte tutte le censure, restando irrilevante la circostanza che l’elettore o il soggetto leso, intenzionato a proporre un ricorso giurisdizionale, abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni ovvero non abbia avuto la concreta possibilità di essere a conoscenza di tutti i vizi delle operazioni elettorali (Cons. Stato Sez. V 11 febbraio 2016, n. 610).

Ne deriva che nel giudizio elettorale, con i motivi aggiunti è solo possibile articolare meglio o integrare motivi già dedotti, ma non si può ampliare l'oggetto del giudizio, introducendo censure del tutto autonome e nuove, per il fatto che l'interessato non abbia avuto conoscenza di taluni atti o documenti;
sono quindi ammissibili solo i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, escludendone invece l’ammissibilità quando costituiscano nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477;
27 novembre 2015, n. 5379;
id. 10 settembre 2014, n. 4589).

Rispetto a tale consolidato orientamento giurisprudenziale basato sulle particolare natura del giudizio elettorale e sulle esigenze di certezze che lo sorreggono, tese ad evitare una prolungata incertezza dei risultati elettorali, non è rilevante se in qualche caso tale principio è stato affermato con riferimento ai motivi formulati a seguito delle risultanze delle verificazione (come nel caso della giurisprudenza citata dal giudice di primo grado e sotto tale profilo contestata dalla difesa appellante), trattandosi di un elemento di fatto del singolo giudizio.

Né si può sostenere, come fa la difesa appellante, che con i motivi aggiunti non siano state proposte censure nuove trattandosi di questioni comunque attinenti alla difformità tra i verbali di sezioni e i dati dell’ufficio circoscrizionale di Salerno dei voti delle liste “Forza Italia” e “Fare Democratico Popolari” e dei voti di “Italia Viva” e “Per la persona e la comunità” da cui sarebbe derivato un erroneo riconteggio dei resti per l’attribuzione dei seggi.

Così interpretate le due censure del ricorso di primo grado sarebbero molto vaghe e non assolverebbero al principio di specificità dei motivi, individuabile con riferimento al numero di voti contestati e alle sezioni il cui conteggio si assume errato.

L’onere di specificità, infatti, deve ritenersi osservato quando è indicato il tipo di vizio, il numero delle schede e le sezioni elettorali in cui le illegittimità si sarebbero verificate, essendo invece inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte (Adunanza Plenaria n. 32 del 2014;
Sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477).

Con i motivi aggiunti era stato invece dedotto l’erroneo calcolo dei voti per la discordanza tra le risultanze dell’ufficio elettorale e i verbali di sezione ma estendendo tale prospettazione a numerose altre sezioni (Fisciano, Giffoni Valle Piana, San Gregorio Magno, Scafati, San Rufo, Ricigliano per 91 voti non attribuiti alla lista “Forza Italia”) non indicate nel ricorso di primo grado;
nonché l’illegittima attribuzione di 115 voti alla lista “Fare Democratico popolari” per altre sezioni della Provincia di Salerno prima non contestate ( sez. 4 Angri, Sez. 32 Cava de’ Tirreni, sez. 5 Giffoni Valle Piana, Sez. 2 e 3 Moio della Civitella, sez. 2 Padula, Sez. 106 e 108 Salerno, Sez. 1 San Rufo, sez. 4 Sarno, sez. 1 e 4 Sassano, sez. 1 Teggiano).

Inoltre il secondo motivo del ricorso di primo grado relativo alla illegittima attribuzione dei voti alle liste “Italia Viva” e “Per la persone e la comunità”, peraltro contestata solo in relazione ai dati tratti dal sistema “ eligendo ”, è stato esteso con il secondo motivo aggiunto a molte altre sezioni delle province di Napoli, Caserta e Salerno facendo espresso riferimento per entrambe le liste ai Comuni già indicati nel ricorso introduttivo e a quelli non indicati nel ricorso, con riguardo per tutti i Comuni alle difformità rilevate nei verbali di sezione.

Ritiene, dunque, il Collegio, anche sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che l’estensione nei motivi aggiunti delle contestazioni a nuove sezioni e ad interi nuovi Comuni della Provincia di Salerno, per quanto riguarda il primo motivo, e di nuovi Comuni anche delle Province di Napoli, Caserta e alla Provincia di Salerno, per il secondo motivo, costituisca un integrale ampliamento del thema decidendum , e debba essere confermata, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità dei motivi aggiunti – proposti oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti – come dichiarata dal giudice di primo grado.

In conclusione, l’appello è inammissibile con riguardo ai primi due motivi di appello per il mancato superamento della prova di resistenza alla luce delle risultanze della verificazione;
deve essere respinto per l’infondatezza degli altri due motivi.

Consegue la carenza di interesse all’esame dell’appello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive euro 4000,00, oltre s.g. e accessori di legge, in favore dei controinteressati C M e T P e tra loro ripartite in parti uguali, oltre al compenso del verificatore che si liquida in euro 2000,00.

Possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Interno costituito in giudizio con atto di mero stile.

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