TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200524

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200524
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 00524/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01258/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2021, proposto da
Bit Mobility s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Crivellente, Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Pisapia in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;



per l'annullamento

- del provvedimento dirigenziale numero: DD/2021/05183 del 28 agosto 2021, a firma del Direttore della Direzione mobilità e nuove infrastrutture, avente il seguente oggetto: “Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, art. 1 L. 160/2019 estensione obbligo di indossare il casco protettivo anche ai conducenti di età maggiore di 18 anni”;

- ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, compresa la comunicazione della Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità, Prot. n. 276763.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ordinanza 18 dicembre 2020 n. ORD/2020/00508, il Sindaco di Firenze prevedeva l’obbligo, “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, … di indossare idoneo casco protettivo”, fissando il termine di decorrenza iniziale della prescrizione al 1° febbraio 2021; l’ordinanza individuava la propria giustificazione normativa nelle previsioni di cui agli artt. 6, 4° comma e 7, 1° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che sostanzialmente attribuiscono, all’Ente proprietario della strada ed all’Amministrazione comunale, la possibilità di prevedere prescrizioni e limitazioni della circolazione), oltre che nella previsione di cui agli art 4, 3° comma del d.m. Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019 (sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica).

Decidendo due ricorsi proposti dall’attuale ricorrente e dalla Timove s.r.l., la Sezione, con la sentenza in forma abbreviata 8 febbraio 2021, n. 215, annullava però detta ordinanza, sostanzialmente rilevando l’incompetenza del Sindaco nei confronti della Dirigenza, ”in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494 ; T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033)” (T.A.R. Toscana, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 215).

2. Dopo l’attivazione di un tavolo di confronto con i gestori del servizio di sharing dei monopattini elettrici finalizzato all’individuazione di una soluzione concordata (non andato a buon fine), il Direttore la Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture dell’Amministrazione comunale di Firenze, con il provvedimento 28 agosto 2021 n. DD/2021/05183, prevedeva nuovamente l’obbligo, “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, … di indossare idoneo casco protettivo”, fissando l’entrata in vigore della previsione al 1° dicembre 2021; a base del nuovo provvedimento (che reiterava sostanzialmente tutti i contenuti della precedente ordinanza Sindacale) erano poste la medesima base normativa dell’ordinanza annullata ed una serie di considerazioni relative alla “specificità dell'ambiente urbano della Città di Firenze”, con particolare riferimento all’”elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee soprattutto nel centro storico”, all’”elevata incidenza di aree pedonali” ed alla particolare pericolosità del mezzo che, “per la caratteristica sinuosità delle traiettorie, l’accelerazione e la velocità raggiungibili, …in presenza di elevate densità di pedoni può dar luogo ad un incremento del numero di collisioni”.

3. Il provvedimento da ultimo citato era impugnato dalla ricorrente (che risulta tra i gestori del servizio di sharing dei monopattini elettrici nella Città di Firenze, a seguito dell’apposita procedura di gara instaurata dall’Amministrazione comunale), unitamente alla nota di comunicazione ai gestori del servizio di servizio di sharing dei monopattini elettrici; a base del ricorso erano poste censure di: 1) illegittimità per violazione e/o falsa applicazione art. 1, comma 75 quater e comma 75 septies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, violazione art. 117, comma 2, lett. h della costituzione e art. 1 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, violazione e/o falsa applicazione articoli 6e7 del d. lgs. n. 285/1992, sviamento, incompetenza; 2) illegittimità per violazione e falsa applicazione articoli 6e7 del d.lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, difetto ed erroneità di motivazione, violazione principi di proporzionalità e imparzialità dell’azione amministrativa, sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità; 3) eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sviamento, anche con riferimento all’art. 1, comma 75, legge n. 160/2019 come modificata dall’art. 33 bis del d.l. n. 162/2019, violazione art. 117, comma 2, lett. h della Costituzione e art. 1 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, anche con riferimento all’art. 41 Cost. e 97 Costituzione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 19 novembre 2021, n. 666, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso nelle forme previste dall’art. 55, 10° comma c.p.a., fissando l’udienza pubblica di decisione del ricorso al 6 aprile 2022, ritenendo altresì di non dover disporre, “nelle more della decisione del ricorso, la sospensione dell’atto impugnato in quanto, nella comparazione di interessi propria della fase cautelare, risulta assolutamente prevalente l’interesse alla sicurezza stradale posto a base dell’ordinanza impugnata rispetto all’interesse meramente patrimoniale della società ricorrente”.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2022 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Pur non avendo l’Amministrazione resistente formalmente articolato un’eccezione di inammissibilità del ricorso risulta evidente come molte delle argomentazioni articolate nelle memorie depositate in giudizio (soprattutto quelle relative al fatto che la ricorrente non sia

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