TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400271
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 00271/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 00088766 del 30.07.21, notificato il 28.08.21, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria ha comunicato l’interdizione ai sensi degli artt. 91 e 100 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché di tutti gli atti di indagine, eventualmente compiuti, strumentali all’adozione della predetta informativa rispetto ai quali è stata inibita alla ricorrente l’ostensione nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, precedenti e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento prot. n. 0088766 del 30 luglio 2021 il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso a danno della ricorrente un’informazione interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.

Il provvedimento interdittivo - richiamate le note informative del Comando provinciale dei Carabinieri del 6 maggio 2021 e del 20 febbraio 2019, nonché la nota informativa del Centro DIA del 29 aprile 2021- evidenzia che la ricorrente è legata da stretti rapporti di parentela con soggetti controindicati.

La stessa, in particolare, è coniugata e convivente con -OMISSIS- il quale risulta:

- destinatario, in qualità di Amministratore e socio unico della -OMISSIS-, di informazione antimafia interdittiva emessa in data 1 aprile 2019, confermata dal Tar di Reggio Calabria con sentenza n. 375/2021. La sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto n. -OMISSIS- ha, inoltre, rigettato l’istanza di controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis presentata dalla società, per l’impossibilità di realizzare, attraverso la temporanea vigilanza del controllore giudiziario, quel processo di radicale bonifica cui tende la misura preventiva del controllo giudiziario;

- destinatario il 16 ottobre 2006 del provvedimento di sequestro preventivo n. -OMISSIS- (operazione -OMISSIS- ) che disponeva l’amministrazione giudiziaria della -OMISSIS- di cui lo stesso era socio con il 10% di quote, nonché del decreto di sequestro n. -OMISSIS- della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria e del successivo decreto n. -OMISSIS- che ne disponeva la confisca. Con decreto del 19 luglio 2012 la sezione Misure di Prevenzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria disponeva la confisca definitiva delle quote dell’intero capitale sociale intestate a -OMISSIS- e a -OMISSIS- e dell’intero patrimonio aziendale della società (decreto divenuto definitivo con sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione del 10 ottobre 2013);

- imputato presso la Procura della Repubblica di Palmi nei procedimenti penali n. -OMISSIS- per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e n. -OMISSIS- per furto aggravato;

- segnalato per riciclaggio, truffa e insolvenza fraudolenta, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

- già socio della -OMISSIS- sottoposta ad amministrazione giudiziaria e poi a confisca definitiva dell’intero capitale sociale e dell’intero patrimonio aziendale;

- fino al 27 luglio 2016 amministratore unico della -OMISSIS-, destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Brescia nel 2011 e sottoposta a sequestro preventivo;

- già dipendente part time della -OMISSIS- destinataria di certificato antimafia del 24 dicembre 2018 confermato dal Tar Reggio Calabria con sentenza n. 265/2021;

- dipendente della -OMISSIS- e della -OMISSIS-;

- figlio di -OMISSIS-, ritenuto intraneo alla cosca -OMISSIS-;

- fratello di -OMISSIS-, con numerosi pregiudizi a carico;

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