TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-07-15, n. 202108439

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-07-15, n. 202108439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202108439
Data del deposito : 15 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2021

N. 08439/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09317/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9317 del 2020, proposto da
Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio n. 5;



contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Università degli Studi di Parma, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 442 del 10 agosto 2020, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (“FFO”) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2020, e relative tabelle e allegati, notificato alla ricorrente in data 6 settembre 2020, impugnato nella parte in cui prevede un tetto di crescita del 4% per la ripartizione della quota ex art. 11, co. 1, L. 240/2010 e nella parte in cui prevede che il relativo importo negativo debba essere “recuperato” dagli importi riconosciuti in sede di ripartizione della quota base del suddetto Fondo;

- ogni altro antecedente e susseguente, comunque connesso a quello impugnato di cui sopra.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 28/2020, 25 D.L. n. 137/2020 e 6 D.L. 44/2021, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa di cui all’Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, la dott.ssa E T, e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, come previsto dalle citate disposizioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo di tutela all’esame – notificato il 30 ottobre 2020 e depositato in data 12 ottobre 2020 - l’Università di Ferrara, premettendo di avere una storia plurisecolare e che, partendo da una collocazione di assoluta qualità della didattica nel contesto nazionale e internazionale, ha intrapreso, nel corso dell’ultimo decennio, la scelta di elevare ulteriormente i propri standard qualitativi di efficacia ed efficienza nell’organizzazione delle risorse accademiche a sua disposizione e che, nonostante le ingenti spese resesi necessarie al fine di far fronte ai danni causati dai gravi eventi sismici che hanno colpito la stessa città nel 2012, è riuscita a mantenere da un quinquennio un indice di indebitamento pari a zero, divenendo un centro di attrazione di studenti motivati da numerose aree del territorio nazionale ed ottenendo i riconoscimenti più elevati su scala nazionale in sede di misurazione ufficiale delle prestazioni per quanto concerne la qualità della propria offerta formativa e dell’attività di ricerca, ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento ministeriale indicato in epigrafe, avente ad oggetto i “ Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2020 ”, nella parte in cui, disciplinando la “quota perequativa” di cui all’art. 11, comma 1, L. 240/2010, ha introdotto un tetto di crescita del 4%, nonché laddove ha previsto che il recupero del relativo importo venga effettuato dagli importi riconosciuti in sede di ripartizione della “quota base” del suddetto Fondo.

2. Avverso tale provvedimento ha dedotto i seguenti motivi di censura:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1 e 2, l. 240/2010 e del principio di legalità – Violazione dell’art. 33, Cost. – Difetto di competenza .

La normativa regolamentare impugnata si porrebbe in violazione dei presupposti, vincoli e criteri fissati dall’art. 11, co. 1, della L. 240/2010 e, con riferimento alla fissazione dell’incremento massimo, costituirebbe esercizio di un potere mai attribuito al Ministero; la ripartizione della quota perequativa in oggetto non sarebbe stata, infatti, determinata dal raffronto, prescritto dalla legge, tra le specifiche Università in situazione di sotto-finanziamento (definita dalla legge come la “ situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento ”) e il suddetto modello di ripartizione teorica, essendo stata l’applicazione dei criteri fissati dalla legge condizionata e subordinata al limite introdotto dal Ministero, consistente in un “tetto” di crescita, in “estensione”, del 4%, esorbitando tuttavia dai poteri ad esso normativamente attribuiti.

Il decreto ministeriale impugnato sarebbe, altresì, in parte qua illegittimo, sotto un ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1, della legge 240/2010, nella parte in cui stabilisce che, per le Università in crescita oltre il 4% rispetto al 2019, gli importi risultanti oltre tale percentuale non costituiscono più un credito per l’Ateneo, ma addirittura vengono decurtati dalle quote base e premiale del FFO; in applicazione delle censurate disposizioni regolamentari detto importo, che per l’Università ricorrente ammonterebbe a euro 2.630.981, sarebbe stato “recuperato”, ossia sottratto, dalle assegnazioni delle quote base e premiale del FFO, correlativamente ridotte.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di riserva di legge in materia di ordinamento universitario sancito dall’art. 33 Cost., nonché con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 maggio 2017, n. 104, secondo la quale nella materia all’esame la funzione normativa non potrebbe essere delegata alla sede regolamentare.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1 e 2, l. 240/2010 – Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca .

Il D.M. impugnato sarebbe, altresì, illegittimo in quanto, nel caso della ricorrente, avrebbe surrettiziamente trasformato uno strumento istituito dal legislatore statale per la ripartizione di risorse, ossia di attivi, in uno strumento per la sottrazione di risorse, ossia per la creazione e ripartizione di passivi.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1, l. 240/2010, dell’art. 5, co. 1, lett. a) l. 537/1993, dell’art. 5, co. 4, lett. f), l. 240/2010 e dell’art. 12, d.l. 91/2017, conv. mod. l. 123/2017, nonché eccesso di potere per sviamento – Violazione degli art. 33 e 97, co. 2, Cost .

Nel disporre il “recupero” sulla quota base degli importi asseritamente “dovuti” in applicazione della disciplina sulla quota ex art. 11, L. 240/2010, il Ministero avrebbe violato la disciplina, primaria, dettata per la ripartizione della quota base, costituita, dall’art. 5, L. 537/1993, come modificato dall’art. 51 della legge 449/1997, nonché dall’art. 5, co. 4, lett. f) della legge n. 240/2010 e dalla normativa dello stesso attuativa, inerente il fondamentale parametro del “costo standard unitario di formazione per studente”, nonché, per quanto concerne la quota premiale, dall’art. 2 del DL 180/2008, conv. con modif. dalla L. 1/2009 e dall’art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 (conv. dalla L. 98/2013).

IV) Violazione degli art. 3 e 97, co. 2, Cost. e dei principi del legittimo affidamento e di buon andamento della P.A .

La censurata disciplina regolamentare sarebbe infine sia discriminatoria, poiché penalizzerebbe esclusivamente la ricorrente e gli atenei di Bergamo e

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