TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202400255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202400255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400255
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2024

N. 00255/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato T D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Latina, viale Petrarca n.7, presso lo studio dell’avv. D B, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Fondi, Via Cesare Battisti n. 41, presso lo studio dell’avv. Alessandro Parisella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- emessa dal Comune di Ponza;

- della nota prot. -OMISSIS- con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il -OMISSIS-:

-della nota depositata all'interno del fascicolo del ricorso in data -OMISSIS- a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica con la quale si sostiene che l'immobile sia difforme dalla connessione in sanatoria -OMISSIS-.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponza e della società -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 - Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha dedotto che:

- il sig. -OMISSIS- era titolare di una risalente concessione demaniale marittima presso il Comune di Ponza, per l’esercizio di una attività di ristorazione;

-a seguito ad un incendio verificatosi il -OMISSIS-, il ricorrente aveva ricostruito i locali ed in data -OMISSIS- aveva attenuto il titolo edilizio in sanatoria prot. -OMISSIS- inerente gli stessi immobili, con relativa autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento prot. -OMISSIS-;

-da allora, il manufatto era rimasto immutato;

-in occasione della richiesta di proroga della originaria concessione, il Comune di Ponza aveva avviato in data -OMISSIS- il procedimento di relativo rigetto, assumendo che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento prot. -OMISSIS- esprimesse parere positivo alla sanatoria limitatamente alla durata della concessione e sul presupposto – sconfessato secondo l’Amministrazione nei fatti - che i locali avessero il carattere della “amovibilità” strutturale;

- nell’intento di confutare tale prospettazione in ambito procedimentale, il ricorrente aveva segnalato al Comune una pluralità di atti provenienti da altre Autorità e di consulenze tecniche assunte nell’ambito di indagini svolte in procedimenti penali a proprio carico per l’accertamento di abusi edilizi che, al contrario di quanto sostenuto dall’Ente Locale, rappresentavano in sostanza i locali come realizzati con strutture amovibili e di facile rimozione;

-in ogni caso, a dirimere i dubbi sollevati dal Comune, era intervenuta la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che, con atto prot. -OMISSIS-, aveva accertato sia la persistente validità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel -OMISSIS-, sia la conformità del manufatto al titolo originario ed alla nominata autorizzazione paesaggistica;

-preso atto della legittimità dei manufatti, il Comune di Ponza aveva infine emesso il provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale aveva esteso la validità della concessione demaniale marittima -OMISSIS- -OMISSIS- ;

- dopo appena quattro mesi dalla definitiva risoluzione della questione, senza che fosse mai stata eseguita alcuna nuova opera edilizia, il Comune di Ponza aveva avviato un nuovo procedimento sulla base dei rilievi già analizzati poi sfociato, contraddittoriamente, nell’ordine di demolizione in contestazione;

-tale ordinanza era infatti illegittima per: 1) vizio di incompetenza, con eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, sviamento della funzione, abnormità per difetto assoluto di attribuzione e falsa rappresentazione dei fatti, in quanto l’ordine di demolizione era stato emesso nonostante la Soprintendenza avesse riconosciuto nel -OMISSIS- la persistente validità dell’autorizzazione paesaggistica da essa rilasciata nel -OMISSIS-;
2) violazione dell’articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esistenza del titolo abilitativo costituito dal permesso in sanatoria prot. -OMISSIS- mai annullato;
3) violazione degli artt. 3 e 6 della l.241/1990, con eccesso di potere per sviamento della funzione, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto la demolizione era stata ingiunta nonostante gli atti istruttori assunti nel relativo procedimento avessero confermato la natura amovibile della struttura;
4) eccesso di potere per sviamento della funzione, per contraddittorietà della funzione, per arbitrarietà, per difetto di motivazione, atteso che l’ordinanza si poneva in contrasto con le risultanze degli accertamenti eseguiti e con il parere reso dalla Soprintendenza nel -OMISSIS- dai quali era emersa la conformità dei manufatti al titolo edilizio ed alla autorizzazione paesaggistica originariamente rilasciata;
5) violazione dall’art. 142, n. 2/a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 atteso che l’intervento eseguito non era soggetto alla disciplina vincolistica.

2 – Si costituivano il Comune di Ponza e la società controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

3 – Con ordinanza istruttoria del -OMISSIS- il Collegio onerava le parti, ciascuno per quanto nella propria disponibilità, di depositare documentazione idonea ad individuare le opere specifiche oggetto del provvedimento in sanatoria a suo tempo rilasciato dal Comune.

4 – In seguito, con ordinanza collegiale del -OMISSIS-, il Collegio accordava la tutela cautelare richiesta, reputando, alla luce dalla documentazione in atti e salvo approfondimenti in sede di merito, la non emersione “ ictu oculi ” di “ quanto contestato dal Comune nel provvedimento impugnato ” e “ considerato che non risulta allo stato che il Comune abbia agito in autotutela rispetto alla concessione edilizia in sanatoria e alla rilevata carenza di autorizzazione paesaggistica ritenuta scaduta al -OMISSIS- ”.

5 – Con motivi aggiunti proposti in data -OMISSIS-, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe reputandolo illegittimo per avere inammissibilmente modificato

la motivazione dell’ordinanza di demolizione, affermando la sussistenza di diverse

opere interne che non sarebbero state assentite o sarebbero difformi rispetto al titolo valido (concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS-).

6 – Con successive memorie il Comune di Ponza ha contestato anche i motivi aggiunti proposti dalla controparte processuale chiedendone il rigetto.

7 – Alla pubblica udienza del 20 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8 – Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito espresse.

8.1 – Va premesso che l’ordinanza di demolizione in contestazione si basa, in sintesi, sui seguenti motivi: (i) carenza dell’autorizzazione paesaggistica di competenza regionale ai sensi dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; (ii) la concessione della sanatoria edilizia (accertamento di conformità) emessa con provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- non poteva essere rilasciata per contrasto con la vigente disciplina urbanistica e per carenza dell’autorizzazione paesaggistica di cui al punto che precede; (iii) il parere paesaggistico della Soprintendenza prot. -OMISSIS- era già decaduto alla data del -OMISSIS- ovverosia alla scadenza della concessione demaniale allora rilasciata e l’autorizzazione paesaggistica di competenza regionale non era stata mai rilasciata; (iv) il manufatto oggetto di demolizione non è da considerarsi di facile rimozione stante la presenza di stabili opere murarie con ciò ponendosi in contrasto con il titolo abilitativo e con la vigente disciplina urbanistica.

8.2 – La prima motivazione indicata nel provvedimento appare pienamente idonea a sostenere l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Ponza.

All’epoca del rilascio del titolo in sanatoria (-OMISSIS-), infatti, unico Ente preposto all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica – necessaria all’attività edificatoria di interesse della parte ricorrente – era la Regione Lazio ai sensi dell’art. 7 della l. 1497/1939 (oggi confluito nell’art. 146 D.Lgs. 42/2004), letto in combinato disposto con l’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (che attribuiva un potere di annullamento di ufficio all’allora Ministero per i beni culturali ed ambientali sulle autorizzazioni rilasciate dalla Regione).

Orbene, nel caso di specie, non risulta dalle emergenze processuali che l’autorizzazione in questione sia mai stata richiesta alla Regione e, d’altra parte, non è sostenibile che l’atto emesso dalla Soprintendenza prot. -OMISSIS- abbia funzione di essa sostitutiva, trattandosi di mero parere verosimilmente espresso ai fini della sanatoria delle opere sotto il profilo “demaniale”, come conferma la circostanza che esso non è indirizzato all’Autorità regionale preposta per legge ad esprimersi a fini paesaggistici né al comune, competente alla sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio, ma alla Capitaneria di Porto di Gaeta (doc. 2, memoria di costituzione del Comune di Ponza). Per tale via, è appena il caso di sottolinearlo, alcuna rilevanza può avere l’atto esplicativo emesso dalla Soprintendenza del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) nel quale, inter alia , si conferma la validità del proprio parere del -OMISSIS- che, come detto, non può sostituire l’autorizzazione paesaggistica di competenza regionale (doc. 17, produzione documentale ricorrenti del -OMISSIS-).

Va concluso, quindi, che l’ordine di demolizione è stato legittimamente emesso dal Comune di Ponza per essere stata la struttura edificata in radicale assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica regionale.

8.3 - Tanto porta a ritenere fondato anche il secondo motivo posto a base del provvedimento impugnato nella misura in cui afferma che, in assenza dell’autorizzazione più volte menzionata, nemmeno il permesso in sanatoria avrebbe dovuto essere rilasciato alla parte ricorrente.

8.4 - Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la fondatezza delle ragioni appena analizzate poste a base dello stesso è sufficiente a giustificare il rigetto del ricorso.

Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata;
difatti in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente annullamento dei medesimi (cfr. per tutte quanto affermato in merito da Cons. Stato, n. 4866/2020, “ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale;
in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910;
sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297;
sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)
”.

9 – I motivi aggiunti sono invece inammissibili dato che l’atto con gli stessi impugnato non è un provvedimento amministrativo né un atto volto a integrare o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato a mezzo del ricorso principale, come sostenuto da parte ricorrente, ma una semplice relazione predisposta dal Dirigente del Servizio urbanistica ai fini della difesa dell’ente in giudizio ricognitiva della condizione giuridica e di fatto del manufatto in contestazione.

10 – La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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