TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-03-04, n. 202100401
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 00401/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01081/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2012, proposto da
V B, G D G, P S, A L, R P, A P, M T T, D S, G C B, L T, R L, C V, rappresentati e difesi dall'avvocato N D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Manzoni, 5;
contro
USR - Ufficio scolastico regionale per Puglia, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Commissione del concorso per dirigenti scolastici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
L S, rappresentata e difesa dall'avvocato G T L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;
per l'annullamento
- “del Decreto Prot. AOODRPU 2932 in data 4.5.2012 del Vicedirettore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio IV (dirigenti scolastici e personale della scuola) di approvazione dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali;
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello USR - Ufficio scolastico regionale per Puglia, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della Commissione del concorso per dirigenti scolastici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il consigliere Giuseppina Adamo. L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134.
Nessun atto depositato ai fini della presenza a verbale ai sensi dell'art. 4, decreto legge n. 28/2020.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l'elenco, reso noto il 4 maggio 2012 dall’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, degli ammessi alla prova orale, primo approdo della procedura concorsuale (per titoli ed esami) per l’assegnazione di posti di dirigente scolastico, indetta ai sensi del decreto del Dirigente generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione 13 luglio 2011. Nell’elenco non erano compresi gli istanti.
È stata successivamente approvata la graduatoria generale di merito dei 218 idonei-vincitori, pubblicata a cura dell'Ufficio scolastico regionale di Bari con decreto del 9 agosto 2012.
Si sono costituiti il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca e la dottoressa L S, rientrante tra gli idonei, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 12 gennaio 2021 la causa è stata riservata per la decisione, al cui esito è stata emessa l’ordinanza 12-13 gennaio 2021, n. 47. È stata posta d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, nei termini che seguono:
“Considerato che la causa è stata più volte rinviata a partire dall’udienza del giorno 8 ottobre 2019;