TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201300669

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201300669
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201300669
Data del deposito : 11 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00589/2012 REG.RIC.

N. 00669/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00589/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2012, proposto da:
Lac- Lega Per L'Abolizione Della Caccia, Associazione Vittime Della Caccia, rappresentate e difese dall'avv. M R, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Enalcaccia;

per l'annullamento

della delibera della giunta regionale abruzzo n.492 del 30/07/2012 limitatamente alla caccia al fagiano nel mese di dicembre e tempo chiusura caccia alla beccaccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe, proposto dalla Lega per l’abolizione della Caccia (LAC) e dall’Associazione Vittime della Caccia, le quali impugnano il calendario venatorio regionale 2012/2013 nella parte in cui la Regione intimata:

-ha consentito la caccia al fagiano nel mese di dicembre su tutto il territorio regionale (art. 4 capo B allegato 6), nonostante il contrario parere dell’ISPRA che (a fronte di uno schema di calendario che ipotizzava prelievi di quella specie nei mesi di gennaio e dicembre solo nei distretti di gestione muniti di piani di prelievo), aveva più radicalmente sostenuto di vietare la caccia al fagiano nel mese di dicembre comunque e senza eccezioni, “in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo” (parere del 24.7.12);

-ha stabilito la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio 2013 (art. 6 capo B allegato 6), nonostante che nello schema di calendario fosse stata indicata la data del 10 gennaio, e che a fronte di tale ipotesi l’Ispra –nel citato parere del 24.7.12- avesse diversamente ritenuto di chiudere la caccia a quella specie il 31 dicembre 2012, sulla base di quanto suggerito nella “Guida alla stesura dei calendari venatori”, ove tale cautela viene motivata “per la razionale conservazione e la razionale gestione della specie”;

Vista l’ordinanza n. 304/12, con cui il Tar ha accolto l’istanza incidentale di sospensiva “….sotto il profilo del difetto motivazionale, in relazione alle dedotte divergenze della delibera impugnata, rispetto ai contenuti del parere ISPRA”.

Vista la documentata memoria di resistenza depositata in data 17.5.13 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, in rappresentanza e difesa della intimata Regione;

Precisato che l’interesse alla decisione permane anche se il periodo di caccia regolato dal calendario oggetto di impugnativa è ormai trascorso, atteso che le normae agendi della sentenza possono ancora rivestire concrete utilità, ai fini della predisposizione dei prossimi calendari (sul punto, funditus, questo tar n. 606/13, 440/12;
cfr. anche Tar Lombardia -MI- 533/2010);

Ritenuto in primis di disattendere l’eccezione circa un presunto vizio di procura al difensore da parte della rappresentante dell’Associazione Vittime della Caccia, le cui generalità –secondo tale eccezione- non sarebbero “individuate né individuabili”;

-atteso infatti che, al contrario di quanto affermato dalla PA resistente- tali generalità emergono con chiarezza nell’epigrafe del gravame (Presidente D C), con tanto di firma autenticata in calce alla procura;

Considerato che il ricorso –per entrambi i profili censori dedotti- trova accoglimento in relazione al principio di diritto già sintetizzato nella decisione cautelare (illegittimità delle misure di caccia deliberate dalla Regione, in contrasto immotivato con il parere Ispra), principio peraltro approfondito in recenti pronunce del Tar (n. 606/13 e , l’ultima relativa proprio al calendario venatorio abruzzese 2012/2013), con cui si è sviluppata la problematica del carente monitoraggio di dati scientifici a disposizione della Regione procedente;

Rilevato in quelle sedi che l’evidenziata carenza di un aggiornato osservatorio impone alla Regione una più rigorosa adesione alle consulenze del predetto Istituto Scientifico, con conseguente adozione delle migliori precauzioni conservative sulla fauna selvatica a rischio;

-Ritenuto che sia per la caccia al fagiano che per la caccia alla beccaccia il calendario 2012/2013–nella sua versione originaria oggetto di impugnativa- presenta una immotivata disattenzione dal parere Ispra (che emerge icto oculi dalle premesse in fatto sopra illustrate);

-rilevato che ai fini del decidere è del tutto irrilevante il mero errore materiale, segnalato dalla PA resistente, in cui sono incorsi i ricorrenti nel citare –a proposito del fagiano- una diversa specie “di monte” altamente protetta (Teatro tetrix, SPEC3) che è assente in Abruzzo, in luogo della specie “comune”, qui effettivamente in rilievo (Phasianus colchius, non SPEC);

Ritenuto al riguardo che non hanno pregio le affermazioni della Regione secondo cui –per ciò che concerne la caccia al fagiano- l’Ispra a ben vedere avrebbe richiesto l'adozione di determinate azioni solo per il prolungamento della caccia nel mese di gennaio, così che il prelievo della specie nel mese di dicembre sarebbe da considerarsi “una scelta intermedia, più che ammissibile, stante anche la previsione della legge 157/92 che consente il prelievo del fagiano fino al 31 gennaio” (sic, nota della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca del 30.11.2012);

Visto infatti quanto in realtà affermato dall’Ispra nella sua Guida per l’adozione dei calendari venatori, ove si ribadisce l’indicazione della chiusura della caccia al fagiano comune (Phasianus colchicus) al 30 novembre, con possibili eccezioni fino al mese di gennaio solo “nelle unità territoriali di gestione che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato”;
tali condizioni -in grado (esse sole) di determinare per l’Ispra una tolleranza di prelievi protratti, oltre il 30 novembre e non solo oltre il 31 dicembre come a torto ritenuto dalla Regione- risultano palesemente assenti nel contesto abruzzese, ove manca ancora un adeguato monitoraggio della specie, così da rendere più in generale necessitata la rigorosa adesione alle misure più prudenziali stabilite da quell’Istituto, secondo ragionamenti ampiamente sviluppati nei citati precedenti del tar;

Rilevato peraltro che la Regione, dopo essersi adeguata al decisum cautelare con la citata nota del 30.11.2012 (fissando il fine-prelievo venatorio del fagiano al 30 novembre), ha inteso poi ripristinare in parte l’originaria disposizione di calendario, prorogando il termine di caccia al 17 dicembre, sempre sulla base delle medesime erronee argomentazioni, sopra illustrate e confutate (cfr. nota delle Direzione Politiche Agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca del 4.12.12, depositata in giudizio dalle ricorrenti);

Ritenuto pertanto che –in disparte il fatto che tale modifica al calendario venatorio non è stata impugnata con motivi aggiunti né è stata a suo tempo “reclamata” come incidente di esecuzione del giudicato cautelare- il delineato modus operandi della Regione nel corso del processo appare comunque –sullo specifico punto- del tutto discutibile ed inidoneo a superare scrutini di illegittimità della sua azione regolatoria;

-Preso atto che discorso diverso va invece fatto –per gli sviluppi registrati in corso di causa- sul regime di cacciabilità della beccaccia

-Rilevato infatti che –come risulta da documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale- con DGR n. 671 del 15.10.2012, la Regione (in seguito ad altra precedente sfavorevole pronuncia cautelare sul calendario 2012/2013) ha provveduto a modificare il prelievo venatorio della beccaccia in conformità alle indicazioni dell’Ispra, modifica sulla quale tale Istituto ha esplicitamente concordato con nota del 12.10.12;

-Ritenuto pertanto che –fatta salva la portata conformativa della pronuncia di fondatezza di entrambe le censure sulle originarie previsioni del calendario- la doglianza riferita al prelievo della beccaccia va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, proprio in relazione alla successiva modifica sul punto operata dalla Regione;

Ritenuto in conclusione che il ricorso trova accoglimento nei sensi e nei limiti sopra specificati, nella sussistenza di giuste ragioni che consigliano la compensazione delle spese di lite (eccetto il rimborso del contributo unificato);

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