TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-03-15, n. 202101694

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-03-15, n. 202101694
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202101694
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 01694/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00642/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 642 del 2018, proposto da M L, rappresentata e difesa dall’avv. P D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 879/2016, reso, nel procedimento R.G. n. 445/2016 V.G., in data 2 aprile 2016 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile 3^ Bis, e depositato in data 5 aprile 2016, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa Rosalba Giansante.


CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 16 febbraio 2018, M L ha chiesto l’ottemperanza al decreto decisorio cron. n. 879/2016, reso, nel procedimento R.G. n. 445/2016 V.G., in data 2 aprile 2016 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile 3^ Bis, e depositato in data 5 aprile 2016, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare, in suo favore, “ la somma di 3 mila euro, maggiorata degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda (23 marzo 2016) sino al saldo ” (così il decreto decisorio cron. n. 879/2016);

CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio;

CONSIDERATO che il presente ricorso non risulta notificato al Ministero della Giustizia ed è, dunque, carente la prova dell'avvenuta spedizione del ricorso stesso all’Amministrazione intimata, adempimento richiesto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., la cui violazione determina la radicale inammissibilità del ricorso (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 30 ottobre 2018, n. 6369, T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 806);

CONSIDERATO altresì che la sentenza azionata non risulta notificata presso la sede reale del Ministero della Giustizia;

RITENUTO che, come la condivisibile giurisprudenza ha più volte rilevato, lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l’intervenuta notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione stessa, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo (Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014 n. 2654);

RITENUTO che è insufficiente, dunque, che la sentenza azionata sia stata a suo tempo notificata al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (TAR Napoli, Sez. VIII, 30 novembre 2020, 5661 e 24 ottobre 2017, n. 4957);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile;

RITENUTO che, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla debba essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa.

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