TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202000967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202000967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202000967
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2020

N. 00967/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, rappresentata e difesa dall'avvocato M R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestri e Confiscati alla Criminalità Organizzata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del bando di cui alla determinazione n°-OMISSIS- del 19.03.2019 della Provincia di Vibo Valentia – e di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestri e Confiscati alla Criminalità Organizzata Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la dott.ssa F G come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, in qualita' di eredi di -OMISSIS-, già proprietario dell’immobile sito in Serra San Bruno (VV) censito al CF al fo. -OMISSIS-, confiscato giusta sentenza di condanna n. -OMISSIS-del Tribunale Penale di Vibo Valentia, hanno impugnato, con richiesta di sospensione, il bando emanato dalla Provincia di Vibo Valentia per lavori di adattamento del medesimo bene a centro di accoglienza lamentandone l’illegittimità per eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria ed erroneita' di motivazione, travisamento del fatto, erroneita' dei presupposti e di motivazione, sviamento di poteri ed illegittimità per non avere l’Amministrazione tenuto conto dell’incidente di esecuzione penale da loro proposto e per non averne atteso la definizione.

L’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestri e confiscati alla criminalità organizzata ha resistito al ricorso.

Con ordinanza n.-OMISSIS-, non oggetto di impugnazione, è stata denegata l’invocata tutela cautelare.

Successivamente costituitasi la provincia di Vibo Valentia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando essa, piuttosto, sussistere in capo al Comune di Serra San Bruno, non chiamato in giudizio.

All’udienza del 6.5.2020, celebrata secondo quanto previsto dall’art. 84 del d.l. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Diversamente da quanto prospettato dall’Amministrazione provinciale essa risulta munita della legittimazione passiva essendo stato impugnato il bando da lei emanato in qualità di Stazione unica appaltante provinciale.

La S.U.A.P. è, infatti, organo straordinario deputato allo svolgimento di subprocedimenti di gara, costituito in associazione tra vari Comuni e l'Amministrazione provinciale e, in base alla concreta organizzazione del servizio, la Provincia è titolare, con i primi, del potere di coordinamento per l’organizzazione e la gestione della Stazione unica appaltante ed è dunque responsabile finale degli effetti dei relativi atti (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 23/3/2010, n. 296).

L’eccepita mancata avocazione in giudizio del Comune di Serra San Bruno in quanto “amministrazione appaltante” che ha deliberato il progetto sul bene dei ricorrenti e con la quale in esito alla gara gestita dalla Provincia intercorrerà il rapporto di appalto con l’impresa selezionata va, qualificata ed intesa come eccezione di inammissibilità per mancata proposizione del ricorso verso la seconda amministrazione legittimata passivamente.

Il ricorso è, per tale rilievo, evidentemente inammissibile.

3. Ad abundantiam , come già indicato in ordinanza cautelare, devono comunque dichiararsi infondati i prospettati vizi di eccesso di potere, non essendovi alcun obbligo per la p.a. di attendere, prima di provvedere, l’esito di pendente opposizione a rigetto di istanza di revoca della disposta confisca.

Il provvedimento di confisca è, infatti, esecutivo e definitivo (decreto recante n. -OMISSIS-Reg, Gen. emesso dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Penale in data 27. 10.2004, così come parzialmente confermato con sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’ Appello di Catanzaro del 26.0.2008, divenuto definitivo in data 01.10.2009 a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione), avendo superato il vaglio di Corte d’appello e Cassazione, mentre la richiesta degli eredi -OMISSIS- di revoca della confisca in virtù dell’estinzione del reato per morte del reo- de cuius è già stata rigettata, con motivazione puntuale e dal Giudice dell’esecuzione (provv. RG -OMISSIS-) condivisa dal procuratore Generale nella sua successiva impugnazione da parte degli eredi, la quale è stata ritenuta inammissibile dalla Suprema Corte (ord. 12.3.2019 nel ric. n. -OMISSIS-) che l’ha rimessa al primo Giudice riqualificandola opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.c..

La pendenza di quest’ultima a fonte di provvedimento “stabile” di confisca non condizionava in alcun modo negativamente l’esercizio del potere contestato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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