TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-06-26, n. 202000409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-06-26, n. 202000409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000409
Data del deposito : 26 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2020

N. 00409/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00236/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2020, proposto da
M. V. e S. V., rappresentati e difesi dagli avvocati C B e M P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento iniziative antiracket e antiusura, Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Comitato Solidarietà Vittime Richieste Estorsive;

per l'annullamento

previe misure cautelari

- del Decreto del Commissario Antiracket del -OMISSIS-, con cui, in relazione all’istanza di elargizione presentata ai sensi della Legge n. 44/1999 per complessivi € 2.250.000,00, ai ricorrenti è stato erogato solo un ulteriore risarcimento (rispetto a quello già liquidato in € 280.000,00) pari ad € 160.000,00;

- ove occorra, delle note istruttorie del Prefetto di Ancona del -OMISSIS-, nonché delle relazioni tutte del Nucleo di Valutazione (in particolare quella di cui alla seduta del -OMISSIS-) e del verbale della seduta del Comitato di Solidarietà del -OMISSIS-, richiamate nel provvedimento impugnato, con cui l’ammontare del danno ulteriore da ristorare è stato determinato in complessivi € 440.000,00, da aggiungersi, per € 160.000,00, all’importo di € 280.000,00 precedentemente attribuito;

- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, anche di natura istruttoria, comunque presupposto connesso o consequenziale, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Inziative Antiracket e Antiusura, del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;

Visto l'art. 4, comma 1, del DL n. 28/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Gianluca Morri e uditi da remoto, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Gli odierni ricorrenti impugnarono, davanti a questo Tribunale, il decreto n. -OMISSIS- (e gli atti ad esso connessi), adottato dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con cui, in applicazione dell’art. 3 della Legge n. 44/1999, era stata loro riconosciuta un’elargizione in misura notevolmente inferiore rispetto al danno che ritenevano di aver subito per i fatti estortivi di cui erano stati vittime tra gli anni -OMISSIS-, quantificati, da una perizia tecnica di parte, in € 3.571.000,00. Il ricorso veniva parzialmente accolto con sentenza -OMISSIS- “ai soli fini di un riesame da parte dell’Amministrazione, ferme ed impregiudicate le ulteriori determinazioni che la stessa intenderà adottare all’esito della rinnovata istruttoria, nel rispetto del contraddittorio procedimentale con le parti interessate e dell’obbligo di una puntuale motivazione in ordine a tutti gli aspetti esaminati” (cfr. paragrafo V, del provvedimento).

Detto riesame si concludeva con i provvedimenti in epigrafe che riconoscevano, ai ricorrenti, un’ulteriore risarcimento di € 160.000 rispetto a quello precedentemente riconosciuto di € 280.000.

Non ritenendosi ancora soddisfatti, proponevano ricorso al Tribunale -OMISSIS- (considerato munito della relativa giurisdizione secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 31/7/2017 n. 18983).

Il Tribunale Civile, con sentenza n. -OMISSIS-, declinava invece la propria giurisdizione ritenendo che le contestazioni avessero dovuto “essere formulate proponendo ricorso in ottemperanza innanzi al giudice amministrativo ex art. 112 c.p.a., considerato che il Comitato di solidarietà in sede di riedizione del potere ha agito ritenendo di conformarsi a quanto statuito dalla sentenza del Tar e che, pertanto, a fronte del riesercizio del potere che consegue a una statuizione di annullamento, le questioni insorte in esecuzione della pronuncia del Giudice amministrativo vanno sottoposte al vaglio del giudice dell´ottemperanza, come identificato per il tramite dell'art. 113 c.p.a., che rappresenta il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva alla pronuncia di sentenze esecutive e delle obbligazioni che da quel provvedimento discendono o che in esso trovano il proprio presupposto” (cfr. paragrafo 4.2 del provvedimento).

Il Tribunale Civile ha inoltre ritenuto che l’unico giudice dotato del potere di disporre l’eventuale conversione del ricorso per ottemperanza in ricorso ordinario (anche ai fini di una eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente per la cognizione), fosse quello amministrativo, secondo l’orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15/1/2013, n. 2 (cfr. paragrafo 4.2 del provvedimento).

I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale e secondo il rito ordinario di annullamento (formulando anche istanza cautelare), ma chiedendo comunque “ed ove occorra” che il gravame fosse trattato come ricorso in ottemperanza.

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