TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-03-04, n. 201501387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-03-04, n. 201501387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501387
Data del deposito : 4 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05792/2014 REG.RIC.

N. 01387/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05792/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5792 del 2014, proposto da:
C B e S F, rappresentati e difesi dall'avv. M R, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio 64;

contro

Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. D D G, con domicilio eletto presso l’avv. D D G in Napoli, Via G.G. Orsini 30;

nei confronti di

M B;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio inadempimento del comune di Gricignano D'Aversa in merito alle segnalazioni con le quali i ricorrenti esortavano l'amministrazione a provvedere in relazione ad abusi edilizi denunciati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano di Aversa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 2014 e depositato il successivo 20 novembre C B e S F, quali residenti nel Comune di Gricignano d’Aversa, in via G. Mameli 12, hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 12.6.2014, con la quale veniva richiesto di emanare, previo accertamento degli abusi denunciati dai ricorrenti, l’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino delle opere realizzate abusivamente da M B sull’immobile limitrofo a quello di proprietà dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno esposto che sull’edificio confinante con quello di loro proprietà era stato realizzato, in difformità rispetto alla concessione edilizia, un incremento di oltre il 100% della volumetria assentita, in violazione della fascia di rispetto stradale e delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;
tali abusi erano stati segnalati dai ricorrenti al Comune in data 16 gennaio 2013, 25 febbraio 2013, 15 aprile 2013 e, da ultimo, con la diffida del 12 giugno 2014.

Il Comune, ricevuta la diffida, non aveva assunto alcun provvedimento definitivo sull’istanza.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, dell’art.. 2 L. 241/90, contraddittorietà, illogicità, violazione del giusto procedimento, violazione degli obblighi di cui al titolo IV, artt. 27 e ss. del D.P.R. 380/2001.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale resistendo al ricorso;
non si è costituito il controinteressato M B, ritualmente intimato.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è ammissibile, stante la posizione legittimante dei ricorrenti, quali proprietari confinanti titolari di un interesse differenziato e qualificato alla esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa urbanistica e dei titoli edilizi e relative prescrizioni.

Invero, secondo una consolidata giurisprudenza il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l’inerzia dell’organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi (ex multis T.A.R. Brescia, sez. I, n. 1205 del 27 luglio 2011;
Cons. St., Sez. IV, 5.1.2011, n. 18;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 6260 del 26 giugno 2009;
Cons. St. Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466).

Quindi, a fronte della persistenza in capo all’Ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che – in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento – gode di una posizione differenziata, ben potrà chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio – inadempimento.

Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi (T.A.R. Lazio Latina, 24 ottobre 2003, n. 876).

Nel merito, il ricorso é fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, “l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487). In particolare, poi, il proprietario confinante con l’immobile, nel quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio, ha comunque un interesse alla definizione dei procedimenti relativi all’immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell’interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell’organo competente” (Cons. di Stato, sez. IV, n. 2468/2012)”.

Come è stato precisato dalla giurisprudenza, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione, non è necessaria la precisa corrispondenza tra il contenuto della denuncia e l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, poiché, comunque, i fatti esposti dal privato debbono essere verificati dall’ufficio, sotto il profilo della loro sussistenza e della loro qualificazione giuridica (Consiglio di Stato, Sez. V, 7/11/2003 n. 7132;
Consiglio di Stato, Sez. V, 9/12/2002 n. 6773).

Ne deriva che il proprietario/detentore di un'area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell'organo preposto avverso abusi edilizi, è titolare di un interesse qualificato alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche della zona, che si realizza non solo attraverso il potere di denuncia di cui al citato art. 27 , ma anche attraverso la pretesa di una pronuncia, se non vengono adottate le misure richieste, e cioè di un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni.

Nel caso di specie il Comune ha sostenuto l’insussistenza dell’inerzia, in quanto i tecnici comunali avevano proceduto al sopralluogo per la constatazione degli abusi in data 14.3.2013, redigendo poi la relazione tecnica prot. 3108 dell’8.5.2013, nella quale si riconoscevano come attendibili le segnalazioni delle difformità, evidenziando però che era agli atti un’istanza di condono presentata da M B il 10.12.2004, con integrazione del 21.10.2009.

L’Amministrazione comunale, tuttavia, si è limitata ad effettuare il sopralluogo e a redigere la relazione istruttoria, ma non ha concluso il relativo procedimento, emanando il provvedimento definitivo;
né può sostenersi che l’esistenza agli atti di un’istanza di condono costituisca elemento idoneo a far venir meno l’obbligo di provvedere, in quanto, in questo caso, l’Amministrazione dovrebbe o provvedere definitivamente anche su tale istanza, sanando le opere, o rilevare, se del caso, la formazione del silenzio-rigetto, e procedere di conseguenza all’attività sanzionatoria.

Per le considerazioni sopra esposte, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Gricignano d’Aversa con riferimento all’istanza dei ricorrenti di voler accertare gli abusi edilizi realizzati e di adottare i conseguenti eventuali provvedimenti repressivi nell’esercizio della funzione di vigilanza di cui all’art. 27 DPR 380/2001.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere - entro trenta (30) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione - sull’atto di diffida e messa in mora notificatogli.

In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine provvederà all’esecuzione il Commissario ad acta all’uopo nominato sin d’ora nella persona del Prefetto di Caserta, con facoltà di subdelega.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, compreso il compenso al commissario.

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