TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-07-11, n. 201703722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-07-11, n. 201703722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703722
Data del deposito : 11 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2017

N. 03722/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00807/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2012, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Generale Orsini, n. 46;

contro

Ministero della Difesa (Legione Carabinieri Campania), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della scheda valutativa del ricorrente relativa all'anno 2010-ottobre 2011 a firma del Comandante della tenenza di Casalnuovo di Napoli del 04/11/2011


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 23 settembre 1998 e di prestare attualmente servizio presso la tenenza del Comune di Casalnuovo di Napoli. Rappresenta di aver conseguito sin dal 2006/2007 valutazione di eccellente nelle schede valutative annuali. Contesta, pertanto, premettendo l’esposizione delle attività svolte, sia propriamente di ufficio che di polizia giudiziaria, la scheda valutativa relativa al periodo ottobre 2010 – ottobre 2011, a firma del Comandante della ricordata Tenenza in cui si formulava un giudizio sintetico di superiore alle media.

Avverso dunque la detta scheda valutativa deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, difetto ed erroneità dei presupposti di fatto, istruttoria e motivazione erronea, illogicità manifesta, arbitrarietà. Premesso di aver svolto nell’anno in questione funzioni ben superiori, per qualità e quantità, a quelle degli anni precedenti, lamenta in sostanza il ricorrente che i rilievi mossi e conducenti al giudizio ricevuto, relativi all’impegno e ai risultati conseguiti, siano destituiti di fondamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa ritenendo il giudizio “superiore alla media” che gli è stato attribuito illogico e immotivato anche perché non sarebbero state indicate le circostanze sfavorevoli che giustificherebbero l’abbassamento del giudizio complessivo finale rispetto ai periodi precedenti, lamentando l’erroneità dei rilievi conducenti al detto giudizio.

Tanto premesso, deve osservarsi, per come peraltro di recente ribadito dalla Sezione (cfr. sentenza 19 maggio 2017 n. 2689) che la prevalente giurisprudenza in materia ha più volte ribadito come "..la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità. Essa, del resto, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi;
pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato" (così, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229 e sez. I, 03 dicembre 2010, n. 35303, sulla sufficienza del giudizio sintetico che trovi una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente indicati nel documento, cfr. pure T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 marzo 2013, n. 299).

In secondo luogo, i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo (o analogo documento redatto nei confronti del personale militare) possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile — sempre in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla p.a. in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno in relazione alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa — il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un'adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio (il che non è nel caso di specie nel quale si passa da “eccellente” a ”superiore alla media”) e l'oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti. E ciò in quanto i rapporti informativi annuali del personale statale godono del carattere della piena autonomia fra di loro. Pertanto, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza, per così dire, fisiologica, il che porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 30 maggio 2012, n. 2566).

Ciò posto, non sussiste nella fattispecie alcuna palese illogicità e incongruenza del giudizio complessivo finale con le relative aggettivazioni attribuite.

Il giudizio “superiore alla media”, attribuito con la scheda di valutazione impugnata, appare puntualmente correlato, da un punto di vista logico, alle valutazioni espresse nelle singole voci attinenti alle qualità fisiche, morali e di carattere contenute nella scheda medesima, le quali, in una scala di valori articolata in cinque livelli, vedono i giudizi relativi al ricorrente attestarsi, in massima parte, su una valutazione sicuramente alta, sia pure non di vertice.

La valutazione, poi, è sicuramente coerente con i giudizi espressi, rispettivamente, dal compilatore e dal 1° revisore, il primo dei quali parla di un " ispettore di soddisfacenti requisiti complessivi. Serio in possesso di una preparazione professionale adeguata alla sua anzianità di servizio. Nel periodo in esame ha svolto i compiti affidatigli con impegno fornendo un rendimento più che soddisfacente ma comunque inferiore alle aspettative ” e il secondo, di un militare “ di buone dote complessive, serio e maturo, professionalmente preparato, nel periodo in esame ha continuato a svolgere i suoi compiti con impegno non garantendo la disponibilità che si richiede a sottufficiale della sua comprovata esperienza. Conoscendo le sue potenzialità mi aspetto che diventi punto di riferimento per i militari del reparto …”.

Tali giudizi sintetici, a loro volta, trovano conferma nelle relazioni contenute nelle controdeduzioni dell'amministrazione, depositate in atti dalla difesa erariale, nelle quali si evidenzia come, pur in mancanza di formali atti di contestazione, nel corso del periodo in esame il ricorrente è stato oggetto di varie esortazioni a correggere il proprio comportamento con riferimento a quanto segnalato al comandante della Tenenza di Casalnuovo di Napoli da alcuni Sostituti procuratori in servizio c/o la Procura della Repubblica di Nola.

Il ricorrente, di contro, non ha allegato specifiche circostanze (favorevoli) che non sarebbero state considerate nella valutazione del servizio prestato.

Alla luce di tale ricostruzione, vanno, quindi respinte le dedotte censure, attesa la evidenziata coerenza tra premesse e conclusioni dalla quale è caratterizzata l'impugnata scheda valutativa.

Come già rilevato, peraltro, la pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione non può nemmeno essere automaticamente desunta dal conseguimento di una più favorevole valutazione nei periodi precedenti.

I giudizi contenuti nella scheda di valutazione complessiva, come detto, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria una adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio o una significativa oscillazione dei coefficienti, circostanze assenti nel caso di specie. Nella specie, comunque, non vi è stato, un “drastico abbassamento del giudizio complessivo finale”.

In conclusione, il provvedimento impugnato si presenta, in concreto, immune da vizi riferibili alla congruenza tra le premesse e le conclusioni, nonché supportato da una completa ed adeguata motivazione nelle singole valutazione, la cui eventuale condivisibilità o meno afferisce al merito del potere esercitato, non sindacabile nella presente sede.

Le spese del giudizio, stante la particolarità in fatto della controversia, possono essere compensate.

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