TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202401560

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202401560
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401560
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 01560/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00843/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2020, proposto da
Generali Real Estate S.p.a. Società di Gestione del Risparmio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Verdi, 4;

contro

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, N M G, A Z, G G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N M G in Milano, via Vivaio, 1;

Comune di Milano, Arpa - Milano, Ats Milano Città Metropolitana, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio

nei confronti

K Sgr S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota di Città Metropolitana di Milano prot. n. 5693 di data 13 gennaio 2020 (fascicolo n. 9.5\2019\114), trasmessa via PEC a Generali Real Estate S.p.A. SGR nella medesima data, per mezzo della quale Città Metropolitana ha ascritto la responsabilità della potenziale contaminazione riscontrata nell’area sita in via Gattamelata 30, Milano, a Generali Real Estate SGR (“al soggetto che ha condotto, seppur in modo non totalmente esaustivo, le precedenti attività di bonifica già in qualità di soggetto responsabile”);

b) nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale, anche eventualmente non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, Generali Real Estate S.p.a. Società di Gestione del Risparmio – proprietaria del complesso immobiliare di via Gattamelata n. 30/34, dal 2008 sino al 2018 – impugna il provvedimento con cui la Città metropolitana di Milano ha ascritto alla stessa la responsabilità della potenziale contaminazione del sito in parola.

Al tempo dell’acquisizione del complesso, il relativo impianto termico era già stato convertito da gasolio a metano. Dopo la liberazione dell’immobile da parte dei conduttori era stata riscontrata una potenziale contaminazione del sito da idrocarburi pesanti. Di conseguenza, una volta rilevato il superamento delle CSC, la Società aveva trasmesso all’ente competente un progetto di bonifica in forma semplificato;
ottenuta l’autorizzazione, ne aveva dato esecuzione rinvenendo, in quella sede, peraltro, altri tre serbatoi interrati di cui non era nota la presenza.

A seguito dell’interlocuzione volta a modificare gli obiettivi di bonifica, nell’alveo della quale l’esponente aveva tra l’altro chiarito di non essere responsabile della contaminazione bensì mero proprietario incolpevole, il procedimento di bonifica aveva trovato conclusione nel novembre 2016, tanto che Città metropolitana di Milano aveva rilasciato, in data 13 gennaio 2017, il certificato di avvenuta bonifica.

Successivamente, in data 24 aprile 2018, l'Immobile veniva dunque acquistato dal fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “Pharo”, gestito da K SGR S.p.a. (di seguito "K") la quale, in data 17 settembre 2019, informava l'odierna ricorrente che, nel contesto degli interventi di demolizione dell'Immobile, era stato rinvenuto nel sottosuolo materiale potenzialmente contaminante e che la stessa K aveva provveduto a notificare agli enti competenti la sussistenza della potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245 TUA, riaprendo la procedura di bonifica.

In data 13 gennaio 2020, Città Metropolitana di Milano ha notificato all'odierna ricorrente il provvedimento prot. n. 5693 qui gravato, per mezzo del quale, dando seguito ad una richiesta da parte di K avrebbe in buona sostanza attribuito la responsabilità della potenziale contaminazione riscontrata nel sottosuolo dell'Immobile a Generali SGR. Ciò in ragione del fatto che quest’ultima avrebbe condotto le precedenti attività di bonifica, seppur in modo non totalmente esaustivo, in qualità di soggetto responsabile.

Avverso tale atto, Generali SGR ha proposto ricorso, affidandolo alle seguenti doglianze.

Con il primo motivo (Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e 245 d.lgs.152/2006 e s.m.i.), la ricorrente contesta l’individuazione operata dalla Città metropolitana sostenendo che la potenziale contaminazione debba essere ricondotta al sedime del vecchio parco serbatoi, non più presente al tempo dell’acquisto di Generali: la Società avrebbe, infatti, acquisito l’area nell’ottobre 2008 solo allorquando l’impianto termico a gasolio risultava già in stato di parziale dismissione. Dopo l’acquisto, la ricorrente si sarebbe avveduta della presenza di serbatoi dismessi e si sarebbe adoperata per bonificare in qualità di soggetto interessato non responsabile. Tale procedura è stata condotta sotto il controllo e la supervisione degli enti competenti e si è conclusa con la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata nel gennaio 2017 proprio da Città Metropolitana. Chiarisce la ricorrente di non aver mai gestito il parco serbatoi, né tantomeno provveduto alla sua dismissione (risalente ben prima dell’acquisto dell’Immobile). Chiarisce, ancora, che la responsabilità della potenziale contaminazione residua non può in alcun modo essere ascritta a Generali SGR, risalendo comunque tale potenziale contaminazione ad un periodo antecedente il decennio 2008-2018. Generali SGR sostiene, infine, che, a pena di violazione del principio “chi inquina paga”, in nessun modo potrebbe esserle attribuita la responsabilità per la potenziale contaminazione residua.

Con il secondo mezzo (Violazione dell’art. 7 della L. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento) viene contestata la mancata notifica dell’avviso di avvio del procedimento, avendo l’odierna ricorrente ricevuto a mezzo PEC solo il provvedimento conclusivo di accertamento assunto dalla Città Metropolitana su richiesta di K SGR. La ricorrente evidenzia anche l’insussistenza di esigenze di urgenza in grado di obliterare la fase del contraddittorio procedimentale.

Con il terzo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6 e ss. della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria), l’esponente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione: quanto al primo, la stessa Città metropolitana avrebbe erroneamente obliterato la necessità di una nuova istruttoria per l’individuazione del responsabile;
quanto al secondo, il provvedimento sarebbe sorretto da una ricostruzione errata in punto di fatto.

Si è costituito in giudizio la CMM la quale chiarisce che le valutazioni operate sono del tutto corrette e plausibili ove si consideri: - che Generali Real Estate ha effettuato la comunicazione ex art. 242 comma 3 D.Lgs. 152 del 2006 nel 2012 come soggetto responsabile;
- che le note K del 12/8/2019 e 4/11/2019 hanno ricondotto la contaminazione “all’area in corrispondenza della quale nel 2012 era stato realizzato il sondaggio S9, risultato non conforme ai limiti tabellari di riferimento e concausa dell’apertura del procedimento di bonifica condotto dal precedente proprietario ai sensi dell’art.249 del D.Lgs. 152/2006, trattandosi di sito di ridotte dimensioni”;

-) che il Comune di Milano, competente per il procedimento di bonifica, ha, con atto del 29/5/2020 comunicato la conclusione positiva del secondo procedimento di bonifica, facendo così venir meno uno dei presupposti essenziali per il procedimento ex artt. 244 e 245 TUA;
-) che l’impegno del soggetto incolpevole ovvero del proprietario che assume volontariamente l’onere di bonifica, a dispetto del principio “chi inquina paga”, costituisce un risultato di interesse pubblico, e come tale produce un affidamento tutelabile.

Con memoria del 6 marzo 2024 parte ricorrente chiarisce che sa, da un lato, il procedimento di bonifica è stato formalmente concluso e la riqualificazione del complesso immobiliare è stata finalizzata dall’altro lato l’espressa (ed illegittima) attribuzione di responsabilità ambientali in capo a Generali SGR per mezzo del provvedimento gravato in questa sede potrebbe essere strumentalizzata da terzi (ivi incluso l’attuale proprietario controinteressato) al fine di promuovere azioni risarcitorie di natura extra-contrattuale. Non essendo ancora decorso il termine di prescrizione dell’azione extracontrattuale, permarrebbe un pieno interesse della ricorrente ad annullare il provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è improcedibile come da avviso dato alle parti nel corso dell’udienza (cfr. verbale)

in quanto la bonifica risulta essere già stata integralmente eseguita dalla controinteressata.

Va, infatti, preliminarmente considerato, come già ritenuto in casi analoghi dalla giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2023, n. 8858) che «essendo l'interesse al ricorso condizione dell'azione la sua sussistenza deve permanere, come noto, sino alla definizione del giudizio e la relativa prova non può che incombere sulla parte ricorrente;
ciò anche in considerazione del fatto che l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio all'udienza di discussione laddove desumibile dagli atti (ex multis Cons. Stato Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5203 secondo cui nel giudizio amministrativo, non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato, ciò in quanto in detto processo l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. Pertanto l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio)».

Il provvedimento impugnato nella parte finale dispone che: “….. in relazione alla richiesta di K del 31/10/2019 e ulteriore sollecito del 20/12/2019, di attivazione delle procedure per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 c. 2, si evidenzia che la potenziale contaminazione rilevata sia già stata inequivocabilmente definita nella sua origine e quindi ascrivibile al soggetto che ha condotto, seppur in modo non totalmente esaustivo, le precedenti attività di bonifica già in qualità di soggetto responsabile. Non si ravvisa perciò da parte dell'ente scrivente la necessità di dare corso ad un'ulteriore istruttoria di individuazione. Per quanto riguarda la richiesta del Comune di Milano, Area Bonifiche del 13/11/2019 PG 514725 di attivarsi ai sensi dell'art. 244 c.2 del D. Lgs. 152/06, si precisa che si potrà dare corso all'avvio di procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza nei confronti del soggetto responsabile, solo a seguito della manifesta volontà dell'attuale soggetto interessato a non voler proseguire con le attività di bonifica di cui agli artt. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06”.

Con atto del 29 maggio 2020, depositato in data 24 febbraio 2024 da Città Metropolitana, il Comune di Milano ha comunicato “ la conclusione positiva del procedimento di bonifica avviato in data 22/01/2020 PG 43476/2020 relativamente al sito in oggetto”.

In ragione di tale documentazione il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato improcedibile per difetto di interesse alla decisione da parte della ricorrente per essere state completate le attività di bonifica in questione da parte della Società K SGR Spa.

Difatti, l’atto impugnato, nella parte in cui rileva la responsabilità del ricorrente, esaurisce integralmente i propri effetti nell’ambito del procedimento di bonifica, in quanto prodromico alla prosecuzione di quest’ultimo nei confronti del soggetto responsabile, ove l’attività non sia invece svolta dal terzo incolpevole che vi abbia interesse, vale a dire dall’odierna controinteressata.

L’atto avrebbe, perciò, potuto costituire la base di una successiva attività provvedimentale verso la ricorrente, ai fini della bonifica, solo nell’ipotesi in cui K non vi avesse provveduto direttamente, salva rivalsa.

Nell’ambito di tale ultima, eventuale azione di regresso, tuttavia, l’attribuzione di responsabilità in capo a Generali non potrebbe determinare alcun effetto, giacché, esauritosi il procedimento amministrativo alla quale essa era finalizzata, la sussistenza, o no, degli elementi a sostegno dell’azione, e la prova di essi, sarà affidata ai principi civilistici in punto di responsabilità, e al relativo riparto dell’onere probatorio, e non potrà certamente venire dedotta dall’atto qui impugnato, e oramai improduttivo di effetti.

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la particolarità della controversia.

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