TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-06-30, n. 202208879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-06-30, n. 202208879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208879
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2022

N. 08879/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01174/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, G P, con domicilio eletto presso lo studio Paola Fiecchi in Roma, via Paola Falconieri, 100, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

stabilizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente presso la Croce Rossa Italiana o la sua collocazione in mobilità presso altre strutture militari sanitarie - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso spedito a notifica il 23 dicembre 2014 e depositato il successivo giorno 31 il sig. -OMISSIS-, già sergente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ha chiesto la condanna di quest’ultima alla stabilizzazione del suo rapporto di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 368\2001, in ragione dei successivi arruolamenti per richiamo disposti nei suoi confronti, nonché al risarcimento dei danni per equivalente;
o in subordine al proprio inquadramento in altra Amministrazione militare e al risarcimento dei danni per equivalente.

2. – A sostegno di tali domande il ricorrente espone una vicenda assai complessa in punto di fatto, individuando i fatti causativi di danni alla sua sfera giuridica nell’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-\2011 del -OMISSIS-, che ha disposto il suo collocamento in congedo, dopo numerosi anni di servizio per richiamo con sede a Cagliari;
di essere stato successivamente richiamato in servizio, con destinazione La Spezia, in forza di ordinanza commissariale n. -OMISSIS-, e ciò senza che vi fosse una graduatoria e dei parametri precostituiti, come invece risulterebbe dagli atti emessi dall’Amministrazione;
di avere adito il TAR della Sardegna avverso tale destinazione, ottenendone la sospensione cautelare con ordinanza n.-OMISSIS-, mai attuata dalla Croce Rossa Italiana;
di avere quindi impugnato davanti a questo TAR sia il provvedimento che aveva disposto il suo collocamento a riposo che quello che aveva disposto il suo richiamo, ottenendone l’annullamento con sentenza n. -OMISSIS-\2014, che aveva ordinato alla C.R.I. di riconsiderare la posizione del ricorrente;
che era stato poi accolto il successivo ricorso per ottemperanza di quella sentenza, con ordine di rivalutare la posizione del -OMISSIS- “ora per allora” (sentenza n. -OMISSIS-\2016).

3. – Sulla scorta di tanto il ricorrente assume l’illegittimità della mancata stabilizzazione per:

1) violazione della Direttiva 70\1999CE sulla non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, nonché del d.lgs. n. 368\2001 nella parte in cui dispone la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato ove reiterato oltre i limiti di legge;

2) assumendo che, al contrario di quanto affermato dalla sentenza n. -OMISSIS-\2014 del TAR Lazio, il rapporto di lavoro del -OMISSIS- con la Croce Rossa Italiana non avrebbe avuto carattere volontario;

3) che anzi sarebbe viziato l’esercizio del potere di richiamo dei volontari da parte della C.R.I. a sensi del R.D. n. 486\1936, che avrebbe avuto carattere sistematico e stabile, e che dunque avrebbe imposto l’adozione di specifici criteri, mai adottati;

4) sussisterebbe quindi disparità di trattamento fra richiamati e soggetti arruolati in servizio permanente ed effettivo dal Corpo;

5) sussisterebbe altresì violazione degli articoli 35 del d.lgs. n. 165\2001 e 4 comma 6 del DL n. 101\2013, che avrebbero imposto la stabilizzazione del personale precario;

6) sarebbe altresì violato il d.lgs. n. 178\2012, in quanto, in sede di riorganizzazione della C.R.I., il ricorrente sarebbe rimasto escluso dalle procedure di mobilità previsto per il relativo personale.

Sulla scorta di tali motivi il ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

5. – Nelle more del presente giudizio, come evidenziato nella memoria depositata dal ricorrente in vista della trattazione nel merito, il sergente -OMISSIS- ha proposto altro ricorso per ottemperanza, che è stato accolto con la sentenza n. -OMISSIS-\2017 depositata il -OMISSIS-.

In quel giudizio il ricorrente aveva esposto:

- che la CRI non ha riconsiderato la sua posizione in quanto egli non aveva potuto partecipare al Bando indetto con Decreto del 10 aprile 2013 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, per la selezione di 300 militari della CRI in servizio attivo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.178;

- che dopo l'emanazione del predetto bando, con provvedimento n. -OMISSIS-, la CRI ha approvato le graduatorie della sopra indicata selezione;

- che con il provvedimento n. -OMISSIS-la CRI ha costituito, ai sensi dell'art 10, comma 1, del decreto 10 aprile 2013 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il contingente di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 718 per 300 unità da individuarsi nell'elenco dell'Allegato A al fine di assicurare le funzioni della Protezione Civile;

- che al punto 4 del predetto provvedimento si stabiliva che l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana — Dipartimento Risorse Umane e ICT entro sette giorni avrebbe dovuto convocare il personale Militare, al fine di ottenere le indicazioni per una delle sedi di impiego;

- che al punto 5 del medesimo atto si disponeva che l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana avrebbe dovuto convocare il personale di cui all'Allegato A che, alla data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al provvedimento n. -OMISSIS-, risultava collocato in congedo per essere sottoposto a visita medica preventiva volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'ammissione al predetto contingente;

- che il personale Militare selezionato con decorrenza dal 1 settembre 2016 sarebbe stato immesso in servizio presso le sedi assegnate, ferma restando la possibilità, in caso di rinunce degli idonei, di modificare e/o integrare lo schema di pianificazione d'impiego dei 300 militari del contingente;

- di non aver potuto partecipare a tale selezione per rientrare nel Corpo Militare della CRI dopo l'ordinanza commissariale -OMISSIS-/2011 di congedo, a causa della mancata esecuzione della sentenza del Tar Lazio sez. III n.

0-OMISSIS-/2014 e della sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza n.

0-OMISSIS-/2016;

- che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto ad altri militari di pari grado o inferiore, che invece sarebbero stati assegnati al XIV Centro mobilitazione Militare della CRI di Cagliari con Ordinanza Direttoriale CRI n. -OMISSIS-/2014 del -OMISSIS-, successiva alla sentenza del Tar Lazio n.

0-OMISSIS-/14 del -OMISSIS-;

- che presso il Comitato Regionale CRI Sardegna e il XIV Centro di mobilitazione Militare di Cagliari sarebbero sussistite esigenze tali da consentire l’assegnazione di due Sergenti;

- che la CRI avrebbe violato il punto 5 del provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016, secondo cui “l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana avrebbe dovuto provvedere alla convocazione diretta del personale di cui all'Allegato A che alla data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al provvedimento n.-OMISSIS- risultava collocato in congedo per essere sottoposto a visita medica preventiva volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalla normativa vigente e ai fini dell'immissione al predetto contingente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia”;

- che, a causa della inottemperanza alle predette decisioni, egli avrebbe subito ingenti danni di cui in quel giudizio ha chiesto il risarcimento, articolandone i motivi;

La citata sentenza n. -OMISSIS-\2017 ha dunque pronunciato come segue sulle domande del ricorrente:

“Deve pertanto essere ordinato alla Associazione della Croce Rossa Italiana di adottare un provvedimento espresso di riesame “ora per allora” della posizione del -OMISSIS-, come sopra indicato, nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.

In sede di esecuzione l’Ente intimato dovrà verificare, in particolare, l’esistenza delle condizioni necessarie per consentire al ricorrente di essere ammesso nel contingente di 300 unità di personale del Corpo militare in servizio attivo, di cui all’art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, tenendo conto della “peculiare posizione” del sergente -OMISSIS-.

In tal senso, occorrerà accertare se, a seguito del riesame “ora per allora” alla luce delle esigenze di servizio effettivamente sussistenti alla fine del 2011, l’istante si trovi nelle condizioni indicate nell’art. 3 del Decreto 10 aprile 2013 del Ministero della difesa di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per consentirgli di essere immesso nell’ambito delle trecento unità di personale, tenendo conto di eventuali rinunce da parte di altri partecipanti alla selezione, di sopravvenuta inidoneità dei medesimi e anche di sopraggiunti ampliamenti del predetto contingente;
e ciò a prescindere dalle sedi di servizio che risulteranno eventualmente disponibili.

Nell'ipotesi in cui la Croce Rossa Italiana rimanga inottemperante all'obbligo di provvedere nel termine previsto dalla presente sentenza, questo Tribunale nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il direttore della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o un funzionario/ufficiale dal predetto delegato, il quale provvederà in luogo della Croce Rossa Italiana, entro l’ulteriore termine di 30 giorni.”

Sulla domanda di risarcimento dei danni, invece, in quell’occasione il TAR ha statuito:

“Quanto invece alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, ritiene il Collegio che l’esame della istanza richieda lo svolgimento di più complesse valutazioni, anche alla luce dell’esito della attività che verrà posta in essere dalla Associazione della Croce Rossa Italiana e, eventualmente, dal Commissario ad acta.”

6. – Nella memoria conclusionale depositata, il ricorrente ha affermato di avere patito un danno patrimoniale pari a euro 209.549,62, pari alle retribuzioni non percepite dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, oltre al danno da perdita di chance per la mancata partecipazione al bando per i 300 posti nel Corpo Militare della Croce Rossa come riformato a seguito del d.lgs. n. 179\2012, nonché del danno da lesione psicofisica subita.

Nella stessa memoria il ricorrente rassegna le seguenti conclusioni: “Chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, voglia provvedere a fissare l'udienza al fine di decidere sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, sulla mobilità presso altre amministrazioni e il riconoscimento del risarcimento del danno dovuto per i continui richiami perpetrati dal Cri con le ordinanza presidenziali nei confronti del ricorrente senza mai addivenire alla sua stabilizzazione.”

7. – Né la CRI né gli Enti che le sono succeduti in forza del d.lgs. n. 179\2012 si sono costituiti in giudizio.

8. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2022.

9. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto alle domande di risarcimento dei danni, rispetto alle quali il Collegio non può che ribadire –in assenza di sopravvenienze di fatto- quanto già affermato nella sentenza n. -OMISSIS-\2017, per quanto consta non impugnata, ossia che “Quanto invece alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, ritiene il Collegio che l’esame della istanza richieda lo svolgimento di più complesse valutazioni, anche alla luce dell’esito della attività che verrà posta in essere dalla Associazione della Croce Rossa Italiana e, eventualmente, dal Commissario ad acta.”

10. – Quanto alle domande di stabilizzazione, il ricorso deve essere respinto alla luce della costante giurisprudenza del Giudice d’appello, confermata da ultimo con sentenza n. 3422/2022 depositata il 2 maggio 2022, per cui “8.1. Il Collegio richiama, anche ai sensi degli 5::2010-07-07" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartbjzme1ngkhez2k1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LR5C2DF0F897306504F785::2010-07-07">artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, le proprie precedenti sentenze n. 6346/2020, 2130/2021, 4692/2021 e 8186/2021.

8.2. Queste sentenze hanno enunciato, anche con riferimento a fattispecie differenti, un principio di diritto pertinente al caso in esame e dirimente per la risoluzione della controversia, che il Collegio condivide e dal quale non ravvisa elementi per discostarsi.

8.2.1. Segnatamente, è stato affermato che “…il principio di diritto idoneo a decidere la controversia è il medesimo giacché in tutte le fattispecie ciò che rileva ai fini della decisione è la circostanza che si è in presenza di pretese azionate sotto la vigenza della disposizione espressa introdotta - quale ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4, d.lgs. n. 178/2012 - dall’art. 1, comma 3-OMISSIS-, lett. a), della l. n. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1^ gennaio 2016...” (Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2021 n. 4692).

8.2.2. A partire da tale data (ossia dal 1° gennaio 2016) è dunque divenuta inequivocabile la preclusione, sino alla conclusione della speciale procedura concorsuale introdotta nell’ordinamento, dell’avvio e del proseguimento delle azioni esecutive individuali, rispetto a debiti la cui causa giuridica si fosse verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011, anche se successivamente accertata.

8.2.3. Con la richiamata normativa, infatti, «…il legislatore (d.lgs. n. 178 del 2012, sulla base della delega di cui all’art. 2 della l. n. 183 del 2010) ha perseguito una integrale rinnovazione dell’assetto della CRI mediante la trasformazione da ente di diritto pubblico a base associativa a persona giuridica di diritto privato, ancorché di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, unitamente al risanamento.

Intervento legislativo che trova il suo fondamento nel contesto di grave dissesto dell’Ente originario, proveniente da innumerevoli anni di gestione commissariale, ancora in atto al momento dell’emanazione del decreto legislativo. Circostanza, quest’ultima, che spiega il riferimento prioritariamente al “Commissario” e “successivamente” al “Presidente dell’Ente” quali organi interni della speciale procedura concorsuale, nello stesso art. 4 in argomento.

c) “Al fine di realizzare la trasformazione della natura giuridica dell’ente, il decreto legislativo, anche attraverso successivi adattamenti, ha disposto un percorso graduale e transitorio, che passa attraverso l’istituzione di un Ente strumentale (art. 2), quale soggetto ponte volto a favorire il subentro della neoistituita Associazione al preesistente ente pubblico (art. 3), del quale – ai fini di nostro interesse – sono disciplinati contestualmente la liquidazione e i relativi rapporti giuridico-patrimoniali (art. 4).”;

d) “In tale ottica, rilevano più dati normativi restati costanti dal 2012 ad oggi: - l’obiettivo del ripiano dell’indebitamente pregresso mediante procedura concorsuale;
- l’individuazione nella legge della data (quella del 31 dicembre 2011) cui ancorare l’atto o il fatto genetico dell’obbligazione per individuare i crediti imputabili alla procedura concorsuale;
- la previsione di una “gestione separata” nella quale confluiscono i predetti debiti e la massa attiva per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previste dalla legge;
- il piano di riparto finale”;

e) “Mentre, altri dati normativi sono mutati per effetto di modifiche succedutesi nel tempo;
sintomatico della difficoltà di portare a termine la procedura e di pervenire alla liquidazione dell’ente strumentale, lo spostamento in avanti della data finale della procedura concorsuale dal gennaio 2014, al dicembre del 2015, al dicembre del 2017;
sino alla continuazione della procedura, a partire dal 1° gennaio 2018, con una nuova regolamentazione della stessa attraverso l’applicazione diretta – salvo le eccezioni espressamente previste – del titolo V del r.d. n. 267 del 1942 (art. 8, comma 2, come modificato dal d.l. n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 172 del 2017).”;

f) “Rispetto alla fattispecie di interesse, rilevano due importanti modifiche nella disciplina della procedura di liquidazione della CRI.

(…) La prima (…) è la disposizione espressa – introdotta, come ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4 cit., dall’art. 1, comma 3-OMISSIS-, lett. a), della l. n. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 – del divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive, rispetto a debiti antecedenti al 31 dicembre 2011, sino alla conclusione della procedura concorsuale.

(…) La seconda è costituita dalla modifica dell’art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 178 del 2012 ad opera del d.l. n. 148 del 2017 cit. (…). Con questo intervento di riforma, il legislatore ha chiuso, alla data del 31 dicembre 2017, la fase della “gestione separata” regolata con norme speciali, provvedendo alla contestuale abrogazione delle rispettive previsioni (art. 4, commi 3 e ss). Nel contempo, ha individuato la nuova disciplina generale nella liquidazione disciplinata dal r.d. n. 267 del 1942, ed ha attribuito ad organi interni all’Ente le funzioni del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. Soprattutto, il legislatore ha posto un ponte tra vecchio e nuovo senza soluzione di continuità, prevedendo che la gestione separata si conclude con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva, che confluiscono nella nuova procedura» (Cons. Stato, Sez. IV, nn. 6346/2020, 2130/2021 e 4692/2021).

8.3. Con la sentenza n. 8186/2021, relativa al contenzioso vertente sull’esecuzione della pretesa di stabilizzazione del rapporto di lavoro presso l’ente strumentale appellato, questo Consiglio ha puntualizzato che, “nella sostanza, […] anche la stabilizzazione comporta costi (cioè debiti) per il bilancio dell’ente, e quindi crediti per il beneficiario della stabilizzazione”.

8.4. Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche al caso all’esame, ne discende che, rispetto al credito dei ricorrenti – la cui causa giuridica ha origine in data anteriore al 31 dicembre 2011 ed è perciò riconducibile alla gestione separata -, per espressa disposizione legislativa (introdotta a partire dal 1 gennaio 2016), è inibita l’azione esecutiva individuale esercitata nell’anno 2021 e il credito medesimo confluisce nella nuova procedura concorsuale e deve essere soddisfatto secondo le modalità e i tempi della stessa.”

10. – Per altro verso va comunque osservato che l’aspirazione del ricorrente a mantenere il precedente status di militare nel neocostituito Corpo Militare della Associazione Croce Rossa Italiana, successivo alla radicale trasformazione della Croce Rossa Italiana dovuta alla legge n. 183\2010 e al d.lgs. n. 179\2012, non potrebbe in alcun modo condurre alla instaurazione di un rapporto di pubblico impiego retribuito, né a supportare connesse pretese risarcitorie.

Infatti, con sentenza n. 79\2019 del 9 aprile 2019, la Corte Costituzionale, chiamata da questo TAR a pronunciarsi sulla costituzionalità di svariati aspetti della riforma, ha tra l’altro, delineato il seguente quadro.

L’art. 2 della legge n. 183 del 2010, tentando di rimediare alle citate disfunzioni, “ha disposto la graduale trasformazione della CRI da ente pubblico, sia pure a base associativa, in persona giuridica di diritto privato, ancorché di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario. Detta persona giuridica, denominata «Associazione della Croce Rossa italiana», è iscritta nel registro nazionale del “Terzo settore”, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica (art. 1, comma 1) e abilitata ad operare nell’ambito della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (art. 1, comma 2). Nel contempo sono individuate le attività svolte dalla Croce Rossa, anch’esse qualificate di «interesse pubblico» (art. 1, commi 4, 5 e 6). Al fine di realizzare la trasformazione della natura giuridica dell’ente, il decreto legislativo censurato ha disposto un percorso graduale e transitorio, che passa per l’istituzione di un Ente strumentale (art. 2), soggetto-ponte volto a favorire il subentro della neoistituita Associazione al preesistente ente pubblico (art. 3), del quale sono disciplinati contestualmente la liquidazione e i relativi rapporti giuridico-patrimoniali, il trasferimento dei beni e del personale (rispettivamente, artt. 4, 5, 6 e 8) con le modalità di finanziamento della nuova associazione (artt. 1, comma 6, 2, comma 5, e 8, comma 2). Ha disposto, infine, un mutamento del rapporto di impiego del personale militare della CRI”.

Quanto, in particolare, al personale dell’Ente, la Corte ha premesso che gli artt. 5 e 6 del menzionato decreto legislativo indicano due direttrici fondamentali, costituite da volontarietà e gratuità del servizio prestato nel Corpo militare volontario e trasferimento del personale militare a ruoli civili, con mantenimento delle principali voci retributive.

Ed infatti:

- l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.C.m. (previsto dal successivo art. 6, comma 1), che fissa i criteri di equiparazione tra il personale militare e quello civile della CRI, dispone che il personale del Corpo militare transita in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della CRI, è collocato in congedo ed è iscritto, a domanda, nel Corpo militare volontario;

- la stessa disposizione salvaguarda le due voci principali del trattamento retributivo del personale militare privatizzato, riconoscendo la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio, e il trattamento del corrispondente personale civile;

- l’art. 6 consente al personale una duplice opzione: rimanere nei ruoli della nuova Associazione della Croce Rossa italiana nei limiti dell’organico definito dal Presidente di essa (comma 2);
oppure essere collocato in mobilità, in conformità agli «strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni» (art. 6, comma 3), con conseguente applicazione delle procedure di mobilità volte a favorire il riassorbimento del personale delle Province (art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, che rinvia all’art. 1, commi da 424 a 428, della legge n. 190 del 2014).

- l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo in esame, stabilisce che il Corpo Militare CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario e, insieme al Corpo delle infermiere volontarie, costituisca un Corpo ausiliario delle Forze armate, chiamato a prestare servizio gratuito;

- i suoi appartenenti sono individuati tra il «personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico.

Delineato il regime relativo al personale dell’Ente, la Corte ha respinto tutte le questioni sollevate da questo TAR sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Innanzitutto, la Corte ha ritenuto che il decreto delegato indicato come incostituzionale non sia affetto dal vizio di eccesso di delega, osservando che le lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010 fanno riferimento alle esigenze di «semplificazione e snellimento dell’organizzazione della struttura amministrativa degli enti […]», e alla «razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa», ossia a una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo;
il quale, “attraverso la riorganizzazione della CRI, non ha valicato l’oggetto, gli obiettivi e le finalità posti dalla legge delega, in quanto, muovendosi all’interno della pluralità di opzioni consentitegli, ha inteso perseguire il fine della «semplificazione e snellimento […] della struttura degli enti» indicato dal delegante. In tal senso, il complessivo intervento di riforma, lungi dal realizzare una mera soppressione della CRI, come pure adombrato dal rimettente, interviene sulla sua struttura confermando le rilevanti attività, di interesse pubblico, che essa ha storicamente svolto nel contesto interno e internazionale (art. 1, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 178 del 2012), disponendo il subentro della nuova Associazione in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI (art. 3, comma 4), assicurando la prevalenza di finanziamenti pubblici per il suo sostentamento e riconoscendo l’Associazione della CRI quale «unica Società nazionale di Croce Rossa» autorizzata a far parte della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (art. 1, comma 2). In tal senso, il mutamento della natura giuridica dell’organismo altro non è se non lo strumento individuato dal delegato per raggiungere e soddisfare la finalità indicata dal delegante”.

Non si sono rivelate fondate, poi le questioni di legittimità dell’intero decreto con riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS- Cost., in quanto l’attribuzione della personalità giuridica di diritto privato è senz’altro coerente con la vocazione solidaristica della neoistituita Associazione della Croce Rossa italiana, associazione di volontariato chiamata a svolgere rilevanti funzioni di interesse generale, a livello nazionale e internazionale, sussistendo, anzi “una diretta copertura costituzionale nell’art. 118, quarto comma, Cost., che in una ottica di sussidiarietà orizzontale impegna la Repubblica a favorire «l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»”.

Inoltre, l’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012 non è costituzionalmente illegittimo per avere previsto una subdelega al Ministero competente circa il finanziamento dell’ente neocostitutito, in quanto la giurisprudenza costituzionale consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell’esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare.

Quanto, poi, alla normativa specifica relativa alla destinazione del personale già in servizio presso l’Ente pubblico non economico, secondo la Consulta gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 si collocano all’interno della riorganizzazione del Corpo militare della CRI, e non è “manifestamente incoerente con la finalità complessiva della riforma, in un’ottica di razionalizzazione delle spese, stabilire un diverso inquadramento del personale ausiliario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il delegato opti, quale strumento di attuazione del compito affidatogli dal delegante, per la trasformazione dell’ente pubblico in persona giuridica di diritto privato”;
mentre non sussiste neppure il denunziato eccesso di delega delle norme sul personale ausiliario anche per contrasto «con i principi e criteri direttivi, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della legge delega», che lascerebbe ferme «le specifiche disposizioni vigenti per il [...] personale, in servizio alla data di entrata in vigore della [medesima] legge, in quanto ciò vale solo per il riordino dell’ISFOL e della società Italia Lavoro spa.

Non sono poi contrari a Costituzione neppure:

- il trasferimento al ruolo civile del personale militare, che sarebbe causa di illegittimità costituzionale per l’assenza di «progressione economica commisurata al grado rivestito» e di «garanzie di conservazione delle funzioni in precedenza attribuite», nonché la scelta di ricorrere alle procedure di mobilità e la destinazione ad altra amministrazione «senza alcun richiamo a comparti o settori dell’amministrazione stessa, in cui si svolgano attività comparabili con quelle del personale di cui trattasi, in possesso di specifica professionalità per situazioni di emergenza»;
infatti, “Il d.lgs. n. 178 del 2012, agli artt. 5 e 6, non realizza la soppressione del Corpo militare ausiliare, ma ne revisiona la struttura in coerenza con la generale riorganizzazione della CRI e con la rinnovata struttura associativa della stessa. Il decreto delegato ha infatti disposto la sopravvivenza degli appartenenti al citato organismo quale categoria in congedo che presta servizio volontariamente e gratuitamente (non diversamente da quanto accade, oltre che per il Corpo delle infermiere volontarie, per la prima citata Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, disciplinata dagli artt. 1761 e seguenti del cod. ordinamento militare), e (…) il pregresso Corpo militare già da tempo utilizzava personale con tali caratteristiche come bacino da cui la CRI poteva attingere per i richiami temporanei in servizio (artt. 1668 e 1669 cod. ordinamento militare). Del resto, anche il personale trasferito in altre amministrazioni, pur perdendo la qualifica di militare in servizio attivo, mantiene la qualifica di militare in congedo e, ai sensi dell’art. 1668 cod. ordinamento militare, potrebbe sempre essere richiamato in servizio, conservando il grado rivestito all’atto del collocamento in congedo. In tale quadro, il trasferimento al ruolo civile del personale del Corpo militare della CRI non si pone in contrasto con gli artt. 3 e -OMISSIS- Cost. Il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato regolata dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile. Tali scelte di fondo comportano inevitabilmente modifiche delle modalità di sviluppo delle carriere, che perciò stesso si sottraggono alle dedotte censure”;

- le procedure di mobilità, che consentono di garantire “un equilibrato contemperamento di due esigenze costituzionalmente rilevanti: per un verso, il mantenimento dei rapporti di lavoro, rendendo così «effettivo il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost.» (sentenze n. 202 del 2016 e n. 388 del 2004);
per un altro, la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici”.

11. – Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

Nulla va disposto sulle spese, in assenza di costituzione delle intimate Amministrazioni.

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