TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300032
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Pubblicato il 04/01/2023
N. 00032/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2022, proposto da
Italiana Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C B e V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di San Donaci, Regione Puglia, Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi, Kri S.p.A. (già Shell Italia S.p.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013 (confermata con sentenza n. 1162 del 16 febbraio 2022 della Sezione II del Consiglio di Stato)
e per la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 114 c.p.a. ovvero, in subordine, per l'annullamento:
- della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 0015766 del 18 maggio 2022, trasmessa a mezzo P.E.C. in pari data, recante diffida all’esecuzione degli adempimenti prescritti con l’ordinanza n. 16272 dell’8 marzo 2013 di bonifica e messa in sicurezza d’emergenza del sito in questione entro il termine di trenta giorni;
- di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013), questo T.A.R. ha accolto in parte il ricorso proposto da Italiana Petroli S.p.A. avverso l'ordinanza prot. n. 16272 emessa in data 8 marzo 2013 dalla Provincia di Brindisi e trasmessa via fax in pari data, avente ad oggetto: "Shell S.p.A. Certificazione completamento lavori di bonifica - Provv. n. 1300 del 20/7/2010. Ordinanza di bonifica art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i." e ogni altro provvedimento ad esso presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alle censure relative alla previa necessità dell’elaborazione del Piano di caratterizzazione ed all’assenza delle condizioni (di urgenza) legittimanti l’implementazione di misure di messa in sicurezza d’emergenza sul sito di che trattasi.
1.1 Con ricorso in appello R.G. n. 5785/2014 Italiana Petroli S.p.A. ha impugnato la predetta sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013 esclusivamente con riferimento al capo in cui il Giudice primo grado ha dichiarato l’ascrivibilità della potenziale contaminazione alla stessa Italiana Petroli S.p.A..
1.2 Con sentenza n. 1162 del 16 febbraio 2022, la Sezione II del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello proposto da Italiana Petroli S.p.A., ritenendo sussistente il nesso di causalità tra la potenziale contaminazione rilevata nel sito de quo e l’attività esercitata dalla predetta Società.
2. Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 18 luglio 2022 e depositato il 29 luglio 2022, Italiana Petroli S.p.A. chiede, in via principale, l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza di questo T.A.R. indicata in epigrafe (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013) e la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per violazione o elusione del giudicato ovvero, in subordine, l’annullamento della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 0015766 del 18 maggio 2022, trasmessa a mezzo P.E.C. in pari data, recante diffida all’esecuzione degli adempimenti prescritti con l’ordinanza n. 16272 dell’8 marzo 2013 di bonifica e messa in sicurezza d’emergenza del sito in questione entro il termine di trenta giorni, nonché di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
2.1 A sostegno del ricorso di ottemperanza ha dedotto le doglianze così rubricate:
1) nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto il profilo della violazione/elusione del giudicato;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 240, 242 e 249 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. violazione e falsa applicazione del D.M. 12 febbraio 2015, n. 31. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e dell’illogicità e contraddittorietà manifeste.
3. In data 12 ottobre 2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Brindisi. Quest’ultima ha, poi, depositato, in data 5 novembre 2022, memorie difensive.
4. In data 11 novembre 2022 l’Amministrazione Provinciale di Brindisi e la Società ricorrente hanno depositato memorie in replica.
5. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 novembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto nei sensi appresso precisati.
2. In particolare, è fondata e va accolta la domanda, proposta in via principale, volta (secondo il meccanismo delineato dalla nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013 n. 2), ad ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013 (confermata con sentenza n. 1162/2022 della Sezione II del Consiglio di Stato) e la declaratoria di nullità, ex art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a., per violazione del giudicato degli atti adottati dall’Amministrazione Provinciale resistente in sede di riedizione del potere e, segnatamente, della diffida della Provincia di Brindisi prot. n. 0015766 del 18 maggio 2022.
2.1 La contestata diffida impone, infatti, la presentazione entro trenta giorni del progetto di bonifica e messa in sicurezza di emergenza del sito di che trattasi, ex artt. 240 e 242 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (come originariamente previsto dall’ordinanza n. 16272 del 2013), senza tener conto che i prescritti adempimenti sono stati annullati in via giurisdizionale con la menzionata sentenza n. 2510 del 16 dicembre 2013 di questo T.A.R. (passata in giudicato) che ha chiarito sia la necessaria propedeutica presentazione del Piano di caratterizzazione, sia l’assenza delle condizioni di urgenza per disporre la messa in sicurezza di emergenza del sito de quo.
Sicché la diffida della Provincia di Brindisi prot. n. 0015766 del 18 maggio 2022 si pone in aperto contrasto con il giudicato annullatorio/conformativo formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013 (confermata con sentenza n. 1162/2022 della Sezione II del Consiglio di Stato) ed è da ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..
2.2 Preme, inoltre, evidenziare, dovendosi sul punto disattendere l’eccezione di inammissibilità per allegata carenza di interesse sollevata da parte resistente, che non ha rilevanza ai fini di causa la spontanea successiva presentazione (il 17 giugno 2022) da parte della stessa Società ricorrente del Piano di caratterizzazione, approvato con prescrizioni dal Comune di San Donaci il 14 ottobre 2022, non costituendo ciò atto di acquiescenza rispetto alla diffida della Provincia di Brindisi prot. n. 0015766 del 18 maggio 2022. Da tanto discende, peraltro, la necessità di fare salvi i successivi provvedimenti che la P.A. intenda adottare in relazione a detto Piano e al prosieguo del procedimento.
3. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto nei sensi sopra indicati, ordinandosi, per l’effetto, alla Provincia di Brindisi di dare esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 2510 del 16 dicembre 2013.
Deve, inoltre, essere dichiarata, ex art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a., la nullità della impugnata diffida della Provincia di Brindisi prot. n. 0015766 del 18 maggio 2022.
Restano, invece, salvi i successivi provvedimenti della P.A. di esame e valutazione del Piano di caratterizzazione presentato dalla Società ricorrente il 17 giugno 2022 ai fini del prosieguo del procedimento in questione.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico della Provincia di Brindisi.