TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-29, n. 202418985

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-29, n. 202418985
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418985
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 18985/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07882/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7882 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Ruffini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto n. K10/-OMISSIS-del 5 febbraio 2020, notificato al Sig. -OMISSIS-in data 10 giugno 2020, con il quale, il Ministero dell'Interno ha decretato il respingimento dell'istanza presentata dal Sig. -OMISSIS-in data 12 gennaio 2016 volta all'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

- di ogni altro atto o provvedimento del procedimento seguito ad esso, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Varese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. K10/-OMISSIS-del 5 febbraio 2020, con il quale il ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 12 gennaio 2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il ministero ha rilevato la presenza dei seguenti pregiudizi penali:

- 7 maggio 2012 sospensione della patente di guida emessa dalla Prefettura di Varese per guida in stato di ebbrezza;

- 28 gennaio 2011 deferito all’Autorità Giudiziaria dal Commissariato di P.S. di Gallarate (VA) per il reato di cui all’art. 648 c.p.;

- 9 giugno 2010 deferito all’Autorità Giudiziaria dal Commissariato di P.S. di Gallarate (VA) per il reato di cui all’art. 609 c.p.;

- 25 luglio 2010 decreto penale del G.I.P. Tribunale di Busto Arsizio esecutivo il 14 novembre 2011 per la violazione di cui all’art. 186 comma I let.b del d.l.vo 30 aprile 1992 n. 285;

- 23 gennaio 2004 tratto in arresto, deferito all’Autorità Giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Albizzate (VA) per il reato di cui all’art.14 comma 5 ter d.lgs. n. 286/1998;

- 15 aprile 2005 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA) per il reato di cui all’art.6 comma 3 d.lgs. n. 286/1998;

- 11 maggio 2001 tratto in arresto per il reato di cui all’art.73 del d.P.R. n. 309/90.

Sulla base di tali presupposti il ministero, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, cui il ricorrente ha ritenuto di non partecipare, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.

Il decreto è stato quindi gravato, unitamente agli atti ad esso presupposti, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 111 Cost., in ordine alla violazione del diritto di difesa, per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 27 Cost., per eccesso di potere in ragione di manifesta illogicità dell’azione amministrativa, per difetto di istruttoria, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994.

Si è costituito in giudizio il ministero dell’interno con una relazione e documenti mediante i quali ha insistito per il rigetto del gravame.

All’udienza straordinaria del 27 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:

- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons.