TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-05-16, n. 202200698
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Pubblicato il 16/05/2022
N. 00698/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2018, proposto da
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Umberto I n. 32;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B, M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R B in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del bando di concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 7 posti di geometra – categoria C, posizione economica C1 - vacanti disponibili, di cui 3 posti riservati al personale interno del Comune di Bari, reso noto con avviso pubblico del 21.11.2017;
- nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3.5.2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari contesta il bando di concorso pubblico per esami, indetto dal Comune di Bari, per il conferimento di nr. 7 posti di geometra categoria C, posizione economica C1, vacanti e disponibili, di cui 3 riservati al personale interno.
Censura, in particolare, la previsione dell’art. 2, lettera F), nella parte in cui richiede, quale requisito generale di ammissione al concorso, il possesso del Diploma di Maturità di Geometra, con la precisazione che “il possesso del titolo di studio superiore, Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria, è considerata assorbente del Diploma di Maturità di Geometra”.
Contesta, dunque, il previsto assorbimento in favore della laurea ingegneristica o in architettura, deducendo, in particolar modo, con unico articolato motivo di ricorso, la violazione della disposizione di cui all’art. 9, comma 6, L. n.341 del 19.11.1990 che espressamente prevede che l’equipollenza tra titoli di studio ai fini dell’ammissione ad un concorso pubblico può essere prevista soltanto dal legislatore, con decreto del Presidente della Repubblica.
In tesi, la previsione del bando, omologa a quello del regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 30.5.2017 (nuovo testo della Disciplina degli accessi agli impieghi dell’Ente) avrebbe contemplato una ipotesi di equipollenza non prevista legislativamente.
Nel costituirsi l’Ente, con memoria depositata per la fase cautelare, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del Collegio ricorrente. Nel merito ha difeso l’operato dei propri uffici.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza n.75/2018, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 3.5.2022, sulla scorta degli ulteriori scritti conclusionali dell’Ente (29.3.2022) e del ricorrente che, con istanza di passaggio in decisione senza discussione orale (30.4.2022), ha insistito per la legittimazione all’impugnativa del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari, alla stregua del prevalente orientamento del Consiglio di Stato, che riconosce la legittimazione degli ordini professionali alla impugnazione di un atto ritenuto lesivo degli interessi della categoria, come nel caso di specie (cita a conforto, ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10 del 3.6.2011;Consiglio di Stato n. 710 del 9.11.2009;Consiglio di Stato n. 1339 del 7.3.2001).
Il ricorso non è fondato nel merito e tanto esime dal soffermarsi sull’eccezione processuale.
Deve rilevarsi che nel caso di specie – come efficacemente evidenziato dalla difesa dell’Ente- non ha trovato applicazione il principio dell’equipollenza stabilita in virtù di una disposizione regolamentare locale, bensì quello della “prevalenza” o “assorbimento”.
Il principio invocato dall’Ente afferma, secondo la giurisprudenza dominante (tra cui Cons. Stato nn. 124/2005 e 578/2010;Tar Campania - Napoli, n.3973/2012;Tar Sicilia- Catania, n. 687/2013 e n. 1527/2013, Tar Lazio-Roma, 4259/2021), per talune materie (quali ad esempio proprio nel caso di laurea in ingegneria/architettura rispetto al diploma di geometra o laurea in economia e commercio rispetto al diploma di ragioniere e perito commerciale), il valore potiore della laurea rispetto al diploma, sul presupposto del possesso, per i laureati, di cognizioni prevalenti ed assorbenti, con conseguente ammissione ai concorsi riservati ai diplomati anche dei laureati, benchè sforniti dello specifico diploma richiesto.
La dedotta violazione di legge non sussiste, dunque, essendo la previsione frutto di un diverso ed ulteriore principio.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità in fatto della controversia.