TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-04-12, n. 202104259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-04-12, n. 202104259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104259
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2021

N. 04259/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08922/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8922 del 2020, proposto da
S V, rappresentato e difeso dall'avvocato M S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

del provvedimento, comunicato con nota del Ministero della Difesa del 6.10.2020, di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 13 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del corpo del genio aereonautico, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale N. M_D

GMIL REG

2019 0579408 del 7 novembre 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, comunicato con nota del Ministero della Difesa del 6.10.2020, di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 13 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del corpo del genio aereonautico.

In sostanza, il ricorrente è stato escluso dal concorso in questione perché, pur in possesso della laurea specialistica in Ingegneria Civile (Classe 28/s) e della laurea triennale in Ingegneria Civile (Classe 8), non era in possesso del diploma di secondo grado richiesto dal bando e, in particolare, del titolo di studio di geometra.

Infatti, tra i requisiti di ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del corpo del genio aeronautico per infrastrutture ed impianti, il bando (art. 2 co. 2 lettera C n. 2) contemplava, tra gli altri, il possesso da parte del concorrenti del titolo di studio di geometra.

Parte ricorrente ha formulato a sostengo del ricorso un solo articolato motivo per “Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Mancata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta in ordine alla mancata considerazione della laurea di ingegneria come assorbente rispetto al titolo di geometra. Ingiustizia manifesta”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 7588/2020 , ha accolto l’istanza cautelare “Atteso che, prima facie, il ricorso appare assistito da fumus boni iuris, alla luce del principio di assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, come da precedenti di questa Sezione (ord. 24/02/2020, n. 1181).

In data 5.3.2021, parte ricorrente ha depositato la graduatoria definitiva del concorso de quo, nella quale risulta inserito per i 4 posti per la categoria “infrastrutture e impianti”.

2) Il ricorso si palesa fondato.

Al riguardo, il Collegio intende dare continuità a quell’orientamento giurisprudenziale favorevole al principio dell’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, ord. 24/02/2020, n. 1181;
T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 7.2.2013, n. 72;
T.A.R. Abruzzo L’Aquila, n. 733/2014).

E d’altra parte anche questa Sezione ha recentemente ribadito che la laurea magistrale in ingegneria costituisce titolo di studio assorbente rispetto al diploma di geometra (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, 7.1.2021, n. 226).

Quest’ultima sentenza ha specificatamente evidenziato la necessità del rispetto del principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione, e come un’interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbenza, invocato dal ricorrente.

Allorquando, infatti, un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest’ultimi “sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559).

In ossequio a tale principio - ignorato dalla Commissione di concorso – il Collegio non può che convenire con la censura proposta da parte ricorrente secondo cui i titoli di studio in possesso di quest’ultimo, ovverosia il diploma di laurea ingegneria civile, rilasciato il 2.12.2009, e il diploma di laurea specialistica in ingegneria civile, rilasciato il 18.7.2012, si presentano “assorbenti” rispetto al titolo di studio di geometra.

3) Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte ricorrente.

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