TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-07-07, n. 201600873
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N. 00873/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da G P s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con Camassambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. F S D, con domicilio eletto in Bari, via F.S. Abbrescia, 82/B;
contro
Associazione tra Comuni dell’ARO n. 8 di Bari e Comune di Monopoli, rappresentati e difesi dall’avv. P N, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, 51;
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. M F I, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;
Comune di Mola di Bari;
Comune di Polignano a Mare;
nei confronti di
Ecologia F s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Di Stasio e Francesco Nobile, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 25.11.2015 n. 1406 disponente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di igiene urbana dell’ARO BA/8 (comunicato in pari data con l’impugnata nota prot. n. 0057832/2015);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi quelli meglio indicati in ricorso;
nonché per la reintegrazione in forma specifica mercé l’assegnazione della commessa in favore della ricorrente con conseguente affidamento dei servizi de quibus nei suoi confronti previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto;
e/o comunque per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Associazione tra Comuni dell’ARO n. 8 di Bari, del Comune di Monopoli, del Comune di Conversano e di Ecologia F s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’ARO BA/8 indiceva una gara di appalto per l’affidamento novennale del servizio di igiene urbana nei Comuni di Monopoli, Conversavano, Polignano a Mare e Mola di Bari.
Alla gara de qua partecipava l’odierno ricorrente RTI G P - Camassambiente classificandosi al secondo posto.
La stessa gara veniva aggiudicata dapprima in via provvisoria e successivamente in via definitiva alla controinteressata Ecologia F s.r.l.
Il raggruppamento G P - Camassambiente impugnava gli esiti della procedura di gara invocando altresì tutela risarcitoria in forma specifica e/o per equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 41 dlgs n. 163/2006) e della lex specialis di gara (punto III.2.2 del bando e art. 22 CSA);travisamento;falsità di presupposto;difetto d’istruttoria: in violazione del punto III.2.2 del bando (che ammetteva unicamente referenze bancarie) la controinteressata Ecologia F s.r.l. avrebbe prodotto attestazioni (Master Fin e Confidi Imprese Unite) né valide, né equipollenti alle referenze bancarie;invero, da un lato Master Fin, seppur iscritta all’albo degli intermediari finanziari, non risulterebbe sottoposta alla verifica di stabilità patrimoniale e di sana e prudente gestione da parte della Banca d’Italia, dall’altro lato Confidi Imprese Unite non sarebbe neanche iscritta presso l’albo tenuto dalla Banca d’Italia;la stazione appaltante avrebbe dovuto riscontrare d’ufficio tali circostanze facilmente verificabili, tenuto conto che Master Fin e Confidi Imprese Unite sarebbero state oggetto della medesima segnalazione dell’ANAC;inoltre, le referenze bancarie in esame sembrerebbero riconducibili ai medesimi soggetti aventi tutti sede nel centro direzionale di Napoli;la ditta F avrebbe, altresì, violato la prescrizione di cui all’art. 22 del CSA secondo cui l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una proposta di copertura assicurativa all-risk connessa all’attività oggetto del contratto, relativa ai rischi di impresa e responsabilità ad essi associati, nonché alla responsabilità civile verso terzi per un massimale unico di garanzia non inferiore ad €. 8.000.000, avendo viceversa prodotto una semplice dichiarazione resa da un broker assicurativo che non può impegnarsi a rilasciare la predetta polizza;
2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 75 e 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006) e della lex specialis di gara (punto III.1.1 del bando e punto 5 del disciplinare);travisamento;falsità di presupposto;difetto d’istruttoria: la compagnia GBM Finanziaria - che la società Ecologica F aveva utilizzato ai fini del rilascio della polizza per la cauzione provvisoria - non sarebbe autorizzata al rilascio di fideiussioni nei confronti della P.A.;conseguentemente, sarebbe illegittima - secondo la prospettazione di parte ricorrente - l’attivazione del soccorso istruttorio con l’impugnata nota del 25.8.2015 prot. n. 41572;in ogni caso, in data 4.9.2015 la controinteressata avrebbe presentato due distinte e separate polizze entrambe della medesima compagnia (China Taiping Insurance), così tenendo un comportamento non rispettoso della previsione di cui all’art. 75 dlgs n. 163/2006, della lex specialis di gara e della stessa richiesta formulata dalla stazione appaltante in occasione dell’attivazione del soccorso istruttorio;la partecipazione a gare di così rilevante importo richiederebbe, infatti, caratteristiche tra le quali si annovera una effettiva capacità economico/finanziario, nel caso di specie assente, avendo la F debiti tributari e previdenziali per oltre 18 milioni di euro, non essendo patrimonializzata, avendo protesti per più di 1 milione di euro nel solo 2015 e non intrattenendo rapporti con le banche;inoltre, il frazionamento del rischio suddividendolo in due polizze peraltro non legate tra loro ed assolutamente autonome non consentirebbe alle stesse di assolvere alla funzione di garanzia a cui erano preposte;
3) violazione dell’art. 38, lett. h) dlgs n. 163/2006 e della lex specialis di gara;eccesso di potere per travisamento, erronea rappresentazione e difetto di presupposto;istruttoria carente e motivazione perplessa: nell’apposito modello 2 il legale rappresentante della ditta F avrebbe dichiarato l’assenza di iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;tuttavia, la suddetta dichiarazione non risponderebbe a verità, essendo stata effettuata una segnalazione all’ANAC per la dichiarazione mendace resa dalla controinteressata in ordine alla correttezza contributiva;conseguentemente, la Ecologica F avrebbe meritato di essere esclusa;in ogni caso la legittimità della segnalazione risulterebbe dalla sentenza di rigetto del T.A.R. Campania, Napoli n. 3619/2014 (resa su ricorso proposto dalla stessa F), sentenza confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1321 del 12.3.2015;pertanto, la controinteressata avrebbe dovuto riferire la situazione nel modello 2 ad ulteriore dimostrazione della propria buona fede;la Commissione avrebbe dovuto valutare la suddetta circostanza, posto che alla stessa era stata fornita la copia della decisione del Consiglio di Stato n. 1321/2015;l’assenza dell’annotazione sul casellario ANAC non potrebbe elidere l’applicazione dei principi generali di derivazione comunitaria in tema di buona fede, posto che la Commissione di gara aveva piena contezza dell’esistenza della dichiarazione mendace e della definitività dell’accertamento in forza decisione del Consiglio di Stato n. 1321/2015;la situazione in esame costituirebbe grave difetto istruttorio ovvero violazione sostanziale dei principi sanciti dalla direttiva n. 2014/18, con consequenziale necessità della rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’UE;
4) violazione dell’art. 38, lett. f) dlgs n. 163/2006 e della lex specialis di gara;eccesso di potere per travisamento, erronea rappresentazione e difetto di presupposto;istruttoria carente e motivazione perplessa: il legale rappresentante della ditta F nell’apposito modello 2 avrebbe dichiarato di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, in tal modo rendendo una dichiarazione incompleta, inesatta e contraddittoria in presenza di gravi errori professionali contestati da vari Comuni alla stessa società;in particolare non sarebbero state dichiarate nel modello 2 ben due risoluzioni operate da due Comuni negli ultimi cinque anni (Arzano e Sant’Agata dei Goti);dette risoluzioni sarebbero state dichiarate sempre nella busta A, ma in un’altra distinta e separata dichiarazione sostitutiva di atto notorietà intitolata “dichiarazione servizi svolti”;erroneamente la stazione appaltante avrebbe comunque ritenuto irrilevanti le risoluzioni per inadempimento peraltro non correttamente dichiarate dalla controinteressata;
5) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 86 e ss. dlgs n. 163/2006);eccesso di potere per travisamento, rappresentazione erronea e difetto di presupposto;istruttoria carente e motivazione perplessa: la F avrebbe derogato ai costi tabellari della manodopera, violato i costi minimi per la sicurezza e prodotto una offerta anomala.
Con successiva memoria notificata in data 10.2.2016 il RTI interessato specificava il motivo di gravame sub 3, evidenziando l’illegittimo espletamento delle operazioni di gara concluse con la compilazione della graduatoria finale del 31.7.2015 in piena vigenza del periodo - compreso tra il 16.7.2015 e il 15.8.2015 - di interdizione derivante dalla iscrizione del 16.7.2015.
Si costituivano l’Associazione tra Comuni dell’ARO n. 8 di Bari, il Comune di Monopoli, il Comune di Conversano e la controinteressata Ecologia F s.r.l., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
Preliminarmente, vanno disattese le contestazioni contenute nella premessa generale di cui a pag. 3 del ricorso introduttivo relativamente a debiti tributari, debiti INPS della controinteressata F, omessa nomina del Collegio sindacale, alla circostanza secondo cui la controinteressata non “lavora” con le banche, non “ha alcun leasing in corso”.
Si tratta, infatti, di contestazioni di carattere generico non idonee a concretizzarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. g) ed i) dlgs n. 163/2006 in quanto non è provato in alcun modo il superamento delle soglie di cui al comma 2 dello stesso art. 38 dlgs n. 163/2006.
Quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che entrambe le attestazioni oggetto di contestazione sono state emesse rispettivamente da Master Fin e Confidi Imprese Unite, soggetti entrambi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia in quanto iscritte rispettivamente al n. 27133 e n. 41953 dell’elenco generale delle società finanziarie del TUB ed operanti nel settore creditizio imprenditoriale.
Non rileva la circostanza, rimarcata da parte ricorrente, secondo cui tali soggetti non sarebbero abitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, posto che nel caso di specie non viene in rilievo una garanzia (i.e. cauzione ex art. 75 dlgs n. 163/2006), bensì una mera attestazione circa la solidità finanziaria dell’aggiudicataria adeguata agli impegni dell’appalto.
A tal riguardo, si segnala la sentenza di T.A.R. Campania, Napoli n. 3467/2015 in ordine alla idoneità delle referenze bancarie emesse anche da intermediari autorizzati, oltre che da istituti di credito:
«... Ad avviso del Collegio, la circostanza che il bando e il disciplinare di gara facciano riferimento ad “istituti di credito” non può essere interpretata come riferibile solo ad istituti bancari, e nel senso di non idoneità a comprovare il requisito in parola della referenza rilasciata, come nella specie, da un intermediario finanziario munito di autorizzazione ai sensi dell’art. 106 del t.u.b. …».
Non ha quindi pregio la censura di parte ricorrente secondo cui le referenze in esame non sarebbero idonee in quanto non provenienti da un istituto bancario.
Pertanto, la menzione nella lex specialis di gara unicamente degli istituti di credito come soggetti abilitati al rilascio delle referenze bancarie non può essere interpretata come riferita soltanto agli istituti bancari (cfr. T.A.R. Campania, Napoli n. 3467/2015, decisione peraltro resa proprio con riferimento ad una referenza resa da Master Fin), né come clausola comportante l’esclusione del partecipante che produce una referenza rilasciata da altro intermediario autorizzato.
Inoltre, diversamente da quanto evidenziato da parte ricorrente, le due referenze non sono riferibili ad un unico soggetto in quanto Master Fin e Confidi sono iscritte alla Banca d’Italia con differenti numeri d’iscrizione;nella fattispecie in esame la lex specialis non prescriveva come tassativa ed a pena di esclusione la produzione di almeno due referenze bancarie.
Per quanto concerne l’affermazione di parte ricorrente secondo cui l’offerta dell’aggiudicataria non sarebbe corredata da proposta di copertura assicurativa valida, va evidenziato che negli atti del giudizio è presente una idonea polizza assicurativa rilasciata dalla Deal Broker Insurance e non una semplice dichiarazione della F Intermediazioni Assicurative.
Con riferimento al motivo di ricorso sub 2), ritiene il Collegio quanto segue.
Il comunicato dell’ANAC del 1° luglio 2015 (relativo alla idoneità della GBM a rilasciare idonea garanzia) è stato pubblicato soltanto il giorno 6 dello stesso mese, ovvero lo stesso giorno di emissione della polizza prodotta in sede di gara.
Pertanto, non potendosi ravvisare un comportamento in malafede della controinteressata, la Commissione di gara correttamente chiedeva sul punto un’integrazione documentale.
Quanto alla affermazione di parte ricorrente secondo cui la società F non avrebbe potuto produrre due polizze (rilasciate entrambe da China Taiping Insurance) così “frazionando il rischio”, dovendo depositarne una soltanto a copertura dell’intero importo, va evidenziato che la normativa in materia (art. 75 dlgs n. 163/2006) non impone una prescrizione in tal senso.
Relativamente al terzo motivo di gravame (omessa dichiarazione, nella domanda di partecipazione del 7.7.2015 da parte della F, di una iscrizione presso il casellario informatico dell’ANAC) ed alla successiva specificazione contenuta nella memoria notificata in data 10.2.2016 (rectius illegittimo espletamento delle operazioni di gara concluse con la compilazione della graduatoria finale del 31.7.2015 in piena vigenza del periodo - compreso tra il 16.7.2015 e il 15.8.2015 - di interdizione derivante dalla iscrizione del 16.7.2015), va sottolineato che l’iscrizione in esame risale al 16.7.2015.
Conseguentemente, non può sostenersi il carattere non veritiero della domanda di partecipazione del 7.7.2015, essendo l’iscrizione all’ANAC successiva.
L’iscrizione de qua non era riscontrabile al momento della seduta del 14.7.2015, come chiaramente emerge dal relativo verbale (“Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati”).
Veniva in seguito riscontrata dalla stazione appaltante soltanto il 14.9.2015 in sede di verifica propedeutica all’aggiudicazione definitiva.
In ogni caso, la sanzione determinata dall’ANAC (per la quale peraltro pende ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, r.g. n. 9868/2015 proposto dalla stessa Ecologica F) ha prodotto ai sensi 38, comma 1 ter dlgs n. 163/2006 (disposizione espressamente richiamata nella certificazione ANAC del 14.9.2015) la “sospensione” dalla partecipazione alle procedure di affidamento dal 16.7.2015 al 15.8.2015, intesa come divieto per un mese di partecipare a nuove gare, non già l’esclusione da una procedura in corso di definizione in cui il rappresentante di F aveva comunque reso una dichiarazione veritiera in quanto effettivamente la controinteressata alla data del 7.7.2015 non risultava iscritta nel casellario dell’ANAC.
Va, altresì, rimarcato che ai sensi del citato art. 38, comma 1 ter, inciso finale dlgs n. 163/2006 il decorso del termine di durata della iscrizione comporta la cancellazione della stessa e comunque la sua perdita di efficacia.
Per quanto concerne l’iscrizione del 22.12.2015, la stessa non può essere presa in considerazione, poiché da un lato non è oggetto di un motivo di ricorso, bensì soltanto di una deduzione contenuta in una memoria (di parte ricorrente) non notificata del 2.5.2016 (pag. 9), dall’altro lato si tratta di una iscrizione che comunque è stata oggetto di annullamento con sentenza del T.A.R. Lazio, Roma n. 5812/2016.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non sarebbe stato possibile esigere dalla controinteressata l’indicazione, nell’apposito modello di partecipazione 2, di un “precedente” giurisprudenziale relativamente ad una dichiarazione mendace (quale risultante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1321/2015) a fronte della espressa indicazione nel citato modello 2 unicamente delle iscrizioni contenute nel casellario informatico.
Non può, pertanto, ritenersi che si sia al cospetto di un grave difetto istruttorio ovvero di una situazione che determina un qualche contrasto con la normativa di derivazione comunitaria.
Relativamente al motivo di ricorso sub 4 (affermazione secondo cui la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa per essere stata destinataria, oltre che di diverse contestazioni per gravi inadempimenti, anche di due risoluzioni contrattuali), le relative doglianze non possono trovare accoglimento.
Come evidenziato nel verbale n. 10 del 25.8.2015 (pag. 3), si tratta di circostanze motivatamente valutate - ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006 - dalla stazione appaltante come non gravi, facendo riferimento ad un precedente specifico del T.A.R. Campania, sede di Napoli n. 2131/2015 (peraltro confermato dal Consiglio di Stato con dispositivo di sentenza n. 215/2016).
Inoltre, pur se detti inadempimenti non sono stati dichiarati nel modello 2 della domanda di partecipazione della F, comunque sono stati espressamente indicati nella busta A della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà intitolata “dichiarazione servizi svolti” ed oggetto di specifica ed adeguata valutazione da parte della stazione appaltante come emerge dal citato verbale n. 10 del 25.8.2015 (“… con riferimento al comune di Sant’Agata dei Goti il contenzioso insorto è stato determinato dalla mancata corresponsione alla Ecologica F s.r.l. dei corrispettivi spettanti per il servizio reso, mentre, per quanto concerne il comune di Arzano, le problematiche non sono direttamente riconducibili ad inadempimenti della predetta società, bensì alla indisponibilità dei siti di discarica nel periodo emergenziale campano (cfr. sentenza TAR Campania, sede di Napoli, sez. VIII, n. 2131/2015). …”).
Va, altresì, rilevato che gli altri inadempimenti di cui la F si sarebbe resa colpevole sono genericamente dedotti nel motivo sub 4 del ricorso introduttivo sulla base di meri articoli di stampa.
In ogni caso, non si tratta di vicende cui è seguita la risoluzione contrattuale, ovvero altra significativa carenza giuridicamente apprezzabile, necessitante di specifica menzione nella domanda di partecipazione (anche laddove si considerasse applicabile la previsione normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016).
Per quanto concerne il motivo di ricorso sub 5 (assunto in forza del quale la Commissione sarebbe incorsa in errore nel non dichiarare anomala l’offerta presentata dalla società controinteressata), deve rilevarsi che si è in presenza di valutazioni tecnico - discrezionali della stazione appaltante prive di evidenti omissioni e/o errori, con la conseguenza che deve respingersi ogni censura mossa sul punto da parte ricorrente.
La Commissione ha adeguatamente motivato tale convincimento in ordine alla affidabilità dell’offerta della F nei verbali di gara anche attraverso un legittimo rinvio per relationem alle argomentazioni fornite dalla società controinteressata.
Ritiene questo Collegio, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che non vi è un obbligo, gravante sulla stazione appaltante, di motivazione in modo completo ed approfondito del giudizio positivo di non anomalia dell’offerta (fattispecie ricorrente nel caso di specie con riferimento alla posizione della F), obbligo che sussiste unicamente in ipotesi di giudizio negativo che conduce alla esclusione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090: “In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale;in tal caso l’obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso sufficiente motivare per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente;di conseguenza, incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati.”).
Analogamente Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3800 ha evidenziato:
“Nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell’ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente motivare per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente;di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesti l’aggiudicazione l’onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati.”.
Quest’ultima pronuncia del Consiglio di Stato ha, altresì, chiarito la natura globale e sintetica del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala:
“… il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme. L’attendibilità della offerta va cioè valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (Ad.Pl. n. 36/2012 cit.;V, 14 giugno 2013, n. 3314;1° ottobre 2010, n. 7262;11 marzo 2010 n. 1414;IV, 22 marzo 2013, n. 1633;III, 14 febbraio 2012, n. 710): questo ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (V, 15 novembre 2012, n. 5703;28 ottobre 2010, n. 7631). …”.
La Commissione di gara nella fattispecie in esame ha ritenuto esaustivi e soddisfacenti gli argomenti ed i computi di cui alla offerta della F.
In particolare, il seggio di gara ha espresso le proprie valutazioni in ordine alla congruità dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, sulla base di una analisi istruttoria preliminare, peraltro ampiamente documentata nel verbale di gara n. 12 dell’8.9.2015.
In merito alla asserita deroga ai costi tabellari della manodopera, la prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.
Infatti, la difesa di G P fonda il proprio assunto sulla scorta della considerazione che per una voce (più precisamente quella di cui a pag. 26 del giustificativo prodotto dalla F Ecologia S.r.l.) nella fase di verifica dell’offerta anormalmente bassa l’operatore economico avrebbe utilizzato aliquote inferiori ai minimi tabellari. Vi sarebbe stato un errore nella singola analisi del costo, un mero refuso consistente nella erronea indicazione del costo orario di mano d’opera di un dipendente di III livello.
Viene quindi in rilievo un mero errore materiale, chiaramente identificato come tale dalla stessa parte ricorrente che lo qualifica “errore di imputazione” (cfr. punto 5.3.b dell’atto introduttivo).
Alle considerazioni sopra esposte deve aggiungersi che il dato risulta individuato in un elaborato composto da innumerevoli voci.
Si tratta di un errore ininfluente: la variazione complessiva annua sul costo del servizio ammonterebbe a poco più di €. 20.000 (€. 22.214,80), rispetto ad un valore annuo dell’appalto superiore ai 13 milioni di euro. In termini percentuali si tratta del 0,17 %.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4847), peraltro, è univoca nel ritenere - in ogni caso - possibile discostarsi dai minimi tabellari senza incorrere automaticamente in forme di incongruità dell’offerta.
Quanto all’asserito difetto di istruttoria sui costi per la sicurezza, va evidenziato quanto segue.
La ricorrente asserisce che la F Ecologia s.r.l. avrebbe sottostimato i costi per la sicurezza interni nella aliquota di €. 10.000/anno.
Così argomentando, lamenta un difetto di istruttoria ricollegato alla incompleta verifica di congruità dell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
L’argomentazione non è condivisibile poiché ricondotta solo ad una delle voci (qualificata negli atti prodotti in sede di verifica di congruità “da rischio specifico”;si tratta della meno significativa in termini economici) che complessivamente definiscono l’ammontare del costo della sicurezza, ammontare viceversa apprezzato dalla Commissione nella sua globalità (cioè sulla base di una analisi complessiva di tutte le voci) all’atto delle verifiche di congruità.
Diversamente da quanto evidenziato da parte ricorrente, la somma complessivamente individuata dall’aggiudicatario per costi della sicurezza risulta articolata in diverse componenti.
Più precisamente:
1) oneri della sicurezza “interni” computati quale quota parte delle spese generali;
2) oneri “da rischio specifico” (oggetto di contestazione nell’atto di ricorso);
3) oneri della sicurezza “interni” computati nell’ambito delle singole analisi dei costi prodotte dall’aggiudicatario in sede di giustificativo economico per la verifica di congruità dell’offerta (come rilevabile ictu oculi esaminando - ad esempio - le 4 schede n. 13 A “Sedi Aziendali” per Comune);
4) costi per la sicurezza già computati dalla stazione appaltante nell’ambito di redazione del DUVRI, complessivamente valutati in €. 201.300,00/anno.
Pertanto, la Commissione, tenuto conto di tutte le componenti dei costi stimati per la sicurezza non ha rilevato - alla luce della documentazione di appalto, della proposta migliorativa presentata e dei giustificativi prodotti dal concorrente Ecologia F - elementi che potessero indurre ad una valutazione negativa circa la congruità dei costi della sicurezza medesimi, globalmente intesi, connessi all’esecuzione dell’appalto.
A tal riguardo, va evidenziato che la Commissione nel condurre le proprie valutazioni è partita dalla considerazione che i costi per la sicurezza erano già stati congruamente stimati dalla stazione appaltante nell’ambito della predisposizione degli atti di gara e chiaramente identificati sia negli atti capitolari, che nel documento di appalto specificatamente dedicato alla sicurezza (DUVRI).
Più precisamente il DUVRI per l’appalto del servizio di ARO Bari 8, approvato unitamente a tutti gli altri di gara e posto alla base della procedura concorsuale, quantificava già tutti i costi aggiuntivi per la sicurezza, così come esplicitato all’art. 10 primo comma del DUVRI medesimo, che si riporta testualmente di seguito:
“Art. 10 - Costi della sicurezza