TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-02-12, n. 201800203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-02-12, n. 201800203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800203
Data del deposito : 12 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00203/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00994/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2017, proposto da S A, C F, C R e C A, eredi di C G, rappresentati e difesi dagli avvocati E F e I F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Bari, via P. Fiore, 14;

contro

Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Bari, via Capruzzi, 184;

nei confronti di

Consorzio Comparto B, rappresentato e difeso dall’avvocato N S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;

A A P, B A, P &
P Costruzioni S.r.l., G D, Acquaviva R, Placentino Brigida, Placentino Antonietta, Melchionda Michele, Biancofiore Luigi, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 994/2015 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5834/2015 affinché sia stabilita l’esecuzione della sentenza nel modo ritenuto più opportuno, fissando un termine per la definizione di ogni adempimento con l’eventuale nomina di un commissario ad acta , ordinando: a) la restituzione dei terreni occupati;
b) il risarcimento del danno conseguente all’illecita detenzione dei terreni a far tempo dalla data dell’occupazione e cioè dal 16.6.2014 e sino all’effettivo rilascio, il cui importo va fissato in 1/12 all’anno del valore del fondo (€. 270,00 x 5132 mq.= €. 1.385.640,00) e cioè in €. 115.470,00 all’anno (1/12 di €. 1.385.640,00);
c) il pagamento della somma di danaro dovuta dal Comune per il ritardo nell’esecuzione, quanto meno nell’importo di €. 500,00, per ogni giorno di ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.;
d) il pagamento delle spese e degli onorari di questa fase di giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo e del Consorzio Comparto B;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso r.g. n. 1040/2014 C G, dante causa degli odierni ricorrenti, chiedeva a questo Tribunale l’annullamento:

- della determina del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di San Giovanni Rotondo n. 728 del 15.5.2014, notificata il 12.06.2014 dal Consorzio “Comparto B” con atto del 4.6.2014, prot. n. 013521, con la quale si prendeva atto della determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione degli immobili ricadenti nel P.P. comparto B ed era pronunciata l’espropriazione di suoli di proprietà dello stesso Chiumento della superficie complessiva di mq. 5132 in favore del Comune di San Giovanni Rotondo per il completamento della viabilità e del verde pubblico del comparto “B”, nonché in favore degli altri soggetti privati facenti parte del Consorzio per l’integrazione dei lotti edificatori;

- dell’atto del 4.06.2014, prot. 0135521, notificato insieme alla determina n. 728/2014 il 12.6.2014, a firma del Presidente del Consorzio “Comparto B” e dell’avv. G C con il quale il Consorzio, delegato alla conduzione delle procedure di espropriazione, comunicava, tra gli altri, al Chiumento la determinazione dell’indennità provvisoria e la disposta espropriazione per pubblica utilità, avvisando che si sarebbe proceduto alla redazione del verbale di consistenza e del verbale di immissione in possesso per dare esecuzione al decreto di espropriazione;

- della delibera di C.C. n. 22 del 16.3.2009 di approvazione della seconda variante al Piano Particolareggiato comparto “B”;

- della delibera di C.C. n. 74 del 19.12.2008 di adozione della seconda variante al Piano Particolareggiato comparto “B”;

- di tutti gli allegati ed elaborati tecnici, grafici e progettuali di cui alla variante approvata con delibera di C.C. n. 22 del 16.3.2009.

Con la sentenza n. 994 del 9.7.2015, notificata con formula esecutiva unitamente ad atto di significazione ed invito in data 21.7.2015, questo T.A.R. accoglieva il suddetto ricorso e, per l’effetto, annullava il decreto di esproprio di cui alla determina dirigenziale n. 728 del 15.5.2014, condannando il Consorzio Comparto B alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in €. 1.500,00 oltre accessori come per legge e C.U. ed ordinando che la sentenza fosse eseguita dall’Autorità amministrativa.

Il Consorzio Comparto B proponeva atto di appello avverso la menzionata sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 994/2015.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5834 del 24.12.2015 confermava la sentenza di primo grado, condannando il Consorzio al pagamento delle ulteriori spese processuali liquidandole in €. 4.000,00 oltre accessori di legge.

Il difensore del Chiumento inviava raccomandata a.r. del 7.1.2016 al Comune al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza con riconsegna, nell’immediato, del bene occupato allo stesso ricorrente.

Il Comune rimaneva inerte.

Seguivano una serie di incontri tra le parti e uno scambio di corrispondenza.

Il Consorzio dava esecuzione al giudicato unicamente con riferimento al versamento delle spese di lite.

In data 29.1.2016 il Chiumento comunicava al Dirigente del IV Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo la seguente dichiarazione:

«In relazione all’espresso invito rivoltomi, dichiaro di voler aderire al Consorzio tra i proprietari, assumendomi gli stessi obblighi e acquisendo gli stessi diritti dei consorziati.

Resta fermo che non rinuncio agli effetti del giudicato con riferimento alle spese legali liquidatemi e al danno conseguente all’occupazione del mio fondo, divenuta illecita a seguito delle pronunzie del giudice, a far tempo dal 16.6.2014 e sino alla sottoscrizione della convenzione con il Consorzio».

Il Consiglio Direttivo del Consorzio del Comparto B in data 3.2.2016 deliberava, all’unanimità dei presenti, di accettare la richiesta di adesione al Consorzio del sig. C G.

Successivamente il sig. G C decedeva in San Giovanni Rotondo in data 1.6.2017.

Allo stesso succedevano gli odierni ricorrenti: la moglie, S A, ed i figli F, R e A C.

Gli eredi con e-mail del 20.6.2017 inviata al Consorzio sottolineavano che era prioritaria l’esecuzione del giudicato amministrativo.

Gli stessi in assenza di riscontro notificavano in data 24.7.2017 atto di significazione ed invito affinché il Comune di San Giovanni Rotondo provvedesse a dare esecuzione al giudicato, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni, avrebbero agito giudizialmente, in ogni competente sede giudiziaria, anche per l’ottemperanza.

Quindi, con l’atto introduttivo del presente giudizio proponevano azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 994/2015 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5834/2015, affinché fosse stabilita l’esecuzione della citata sentenza nel modo ritenuto più opportuno, fissando un termine per la definizione di ogni adempimento con l’eventuale nomina di un commissario ad acta , ordinando: a) la restituzione dei terreni occupati;
b) il risarcimento del danno conseguente all’illecita detenzione dei terreni a far tempo dalla data dell’occupazione e cioè dal 16.6.2014 e sino all’effettivo rilascio;
c) il pagamento della somma di danaro dovuta dal Comune per il ritardo nell’esecuzione per ogni giorno di ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.;
d) il pagamento delle spese e degli onorari di questa fase di giudizio.

2. - Si costituivano il Comune di San Giovanni Rotondo ed il Consorzio Comparto B, resistendo al gravame.

3. - Nel corso della camera di consiglio del 31 gennaio 2018 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile, in parte accolto nei limiti di seguito esposti ed in parte respinto.

4.1. - Invero, premesso che gli eredi Chiumento sono soggetti astrattamente legittimati ad agire in giudizio per l’ottemperanza della sentenza (passata in giudicato) favorevole ottenuta dal loro dante causa in forza della previsione di cui all’art. 2909 cod. civ. (“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”), la domanda di ottemperanza (contenuta nel presente ricorso notificato solo in data 26.9.2017) per quanto concerne l’effetto restitutorio va dichiarata inammissibile per difetto originario di interesse.

A tal riguardo, va evidenziato che il dante causa dei ricorrenti aveva (implicitamente, ma in modo inequivoco) rinunziato a detto effetto restitutorio con la citata dichiarazione del 29.1.2016:

«In relazione all’espresso invito rivoltomi, dichiaro di voler aderire al Consorzio tra i proprietari, assumendomi gli stessi obblighi e acquisendo gli stessi diritti dei consorziati.

Resta fermo che non rinuncio agli effetti del giudicato con riferimento alle spese legali liquidatemi e al danno conseguente all’occupazione del mio fondo, divenuta illecita a seguito delle pronunzie del giudice, a far tempo dal 16.6.2014 e sino alla sottoscrizione della convenzione con il Consorzio».

Infatti, già di per sé la volontà, manifestata dal Chiumento in data 29.1.2016, di adesione al Consorzio (costituito allo scopo di realizzare le opere all’interno del comparto) è sintomatica della determinazione dello stesso di dismettere in via definitiva l’effetto restitutorio chiaramente derivante dal giudicato amministrativo favorevole di cui alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 994/2015 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5834/2015.

In ogni caso, tale volontà “abdicativa” rispetto al citato effetto restitutorio è altresì desumibile a contrario dalla menzionata comunicazione del 29.1.2016 con cui il Chiumento dichiarava di non rinunciare agli effetti del giudicato unicamente con riferimento alle spese legali liquidate e al danno conseguente all’occupazione del fondo, divenuta illecita a seguito delle pronunzie del giudice, a far tempo dal 16.6.2014 e sino alla sottoscrizione della convenzione con il Consorzio.

Detta dichiarazione del 29.1.2016 veniva espressamente accettata dal Consiglio direttivo del Consorzio Comparto B con deliberazione del 3.2.2016.

Si può, pertanto, affermare che l’incontro della proposta del Chiumento (risalente al 29.1.2016) con l’accettazione della stessa da parte del Consorzio (risalente al 3.2.2016) abbia dato vita ai sensi dell’art. 1326 cod. civ. al perfezionamento di un contratto di adesione al Consorzio, con definitiva concretizzazione della volontà abdicativa del Chiumento medesimo rispetto all’effetto restitutorio del giudicato di cui alla sentenza n. 994/2015 con effetto a partire dal 3.2.2016.

Ne discende che alla data di notifica del presente ricorso per ottemperanza (26.9.2017) l’effetto restitutorio di cui alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 994/2015 era già stato in precedenza ( rectius a far data dal 3.2.2016) definitivamente dismesso dal titolare del relativo diritto (C G) e che, pertanto, gli aventi causa del Chiumento non possono più azionare in giudizio la relativa posizione soggettiva.

4.2. - Infine, parte ricorrete chiede con il presente atto introduttivo il risarcimento del danno conseguente all’illecita detenzione dei terreni a far tempo dalla data dell’occupazione e cioè dal 16.6.2014 e sino all’effettivo rilascio (risarcimento del danno peraltro espressamente non rinunciato dal Chiumento con la dichiarazione del 29.1.2016).

4.2.1. - Preliminarmente, va evidenziato che in conformità a quanto affermato da Cons. Stato n. 4650/2012 e Cons. Stato n. 1466/2016 “… il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall’amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell’occupazione e l’annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino …”.

Ovviamente detta istanza può essere proposta anche dagli eredi del proprietario in forza del citato art. 2909 cod. civ.

4.2.2. - Ciò premesso, la relativa domanda può essere accolta nei limiti di seguito esposti.

4.2.3. - Vertendosi in tema di responsabilità aquiliana, devono sussistere tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 cod. civ. per ritenere fondata la domanda risarcitoria, ossia una condotta attiva od omissiva della P.A., l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio.

4.2.4. - Dal punto di vista fattuale è dimostrato l’elemento oggettivo, stante la declaratoria di illegittimità del decreto di esproprio del 15.4.2014 annullato da questo T.A.R. con sentenza n. 994/2015.

Indubbi sono, pertanto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio la sussistenza del fatto illecito posto in essere dalla Amministrazione comunale ed il nesso di causalità con il pregiudizio da perdita di godimento dei terreni per cui è causa.

Il Comune di San Giovanni Rotondo è il soggetto cui è imputabile l’illecito aquiliano subito dai ricorrenti con riferimento alle menzionate particelle in quanto ente che ha adottato il provvedimento di esproprio illegittimo.

4.2.5. - Altrettanto chiara è la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano in capo al Comune, valutato alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il giudizio sulla colpa dell’Amministrazione.

Secondo l’orientamento prevalente, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio, potendo invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa.

Spetta a tal punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d’influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, d’illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 798;
Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846;
Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).

In concreto, nessuna perplessità suscita la incontestata circostanza della illegittimità della procedura ablatoria con riferimento ai suoli in esame in forza della sentenza del T.A.R. Bari n. 994/2015, peraltro successivamente confermata dal Consiglio di Stato.

Ricorre, quindi, nel caso concreto quell’inescusabilità dell’errore amministrativo che integra la fattispecie risarcibile. Né parte resistente ha dedotto alcun elemento a propria discolpa.

4.2.6. - Ai fini della quantificazione del danno conseguente alla illecita detenzione dei terreni (unica voce di pregiudizio oggetto di domanda a pag. 7, lett. b) dell’atto introduttivo), ritiene questo Collegio di seguire i principi espressi da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/11/2016, n. 4636:

«… quanto alla determinazione del risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione illegittima (per il periodo antecedente al momento abdicativo del diritto di proprietà), questo può essere calcolato - ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno - facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42- bis t.u. espr. (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929;
28 gennaio 2016 n. 329;
2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno;
…».

Nella fattispecie in esame il “momento abdicativo del diritto di proprietà” va individuato nella data del 3.2.2016 quando si è perfezionato - come visto in precedenza - l’accordo tra C G ed il Consorzio Comparto B.

4.2.7. - Nel caso di specie spetta quindi ai ricorrenti il danno da mancato godimento del bene da quantificarsi nei termini in precedenza indicati.

Inoltre, il danno da mancato godimento del bene spetta nei limiti di cui alla menzionata decisione del Consiglio di Stato n. 4636/2016 ( i.e. applicazione del criterio forfettario di cui all’art. 42 bis , comma 3, ultimo periodo d.p.r. n. 327/2001 e quindi corresponsione di una somma pari all’interesse del 5 per cento annuo sul valore venale dei terreni per ogni anno di occupazione a far data dal 16.6.2014 [data incontestata di occupazione dei fondi]).

In ogni caso il danno in esame cessa, come evidenziato da Cons. Stato n. 4636/2016, nel momento stesso in cui si verifica la perdita del diritto di proprietà e dunque, nel caso di specie, nel momento in cui risulta perfezionata la rinuncia a tale diritto (come detto, in data 3.2.2016), implicita nella accettazione, da parte del Consorzio, della dichiarazione del Chiumento del 29.1.2016.

4.2.8. - L’effettiva determinazione del quantum debeatur , secondo gli enunciati parametri di cui a Cons. Stato n. 4636/2016 e con le sopra indicate specificazioni, dovrà essere effettuata dall’Amministrazione comunale intimata, che dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 34, comma 4, primo inciso cod. proc. amm., entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), a formulare una proposta alla parte ricorrente, indicante l’ammontare complessivo del dovuto;
solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.

Le somme eventualmente già erogate ai ricorrenti devono essere detratte da quelle dovute in forza della presente sentenza.

5. - Quanto alla ulteriore domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo, con la quale si chiede che sia fissata, a carico del più volte menzionato Comune, una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio ritiene non vi siano in concreto i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 (cfr. in particolare, il punto 6.5.1.). In proposito, deve tenersi adeguato conto, in relazione al caso di specie, della natura dell’adempimento esecutivo richiesto all’Amministrazione comunale e della complessità della fattispecie che alla dichiarazione di C G del 29.1.2016 ha visto seguire il subentro degli eredi dello stesso Chiumento nella posizione soggettiva di quest’ultimo a seguito del decesso avvenuto in data 1.6.2017.

6. - In definitiva, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte accolto nei limiti sopra esposti ed in parte respinto.

7. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

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