TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-10-26, n. 201204283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-10-26, n. 201204283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204283
Data del deposito : 26 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12875/2002 REG.RIC.

N. 04283/2012 REG.PROV.COLL.

N. 12875/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12875 del 2002, proposto da A D G, rappresentato e difeso dall’avv. B A, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 115;

contro

la Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dagli avv. ti L S e S S, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Matteotti n.1;

per l'annullamento

della determinazione n. 8688 del 16 ottobre 2002, a firma del dirigente dell’area amministrativa – tecnico manutentiva della viabilità e lavori pubblici della Provincia di Napoli, con la quale è stato espresso parere negativo in ordine alla domanda di sanatoria avente ad oggetto un corpo di fabbrica di mq. 656,68 realizzato nel Comune di Palma Campania.


Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione provinciale di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. Con istanza acquisita al prot. gen. n. 52361 del 24 luglio 2002 A D G ha richiesto all’amministrazione provinciale di Napoli il parere prescritto dall’art. 32 della l. n. 47 del 1985 in relazione ad una domanda di condono presentata dal suo dante causa, Achille Sorrentino, il 30 settembre 1986, avente ad oggetto una serie di opere edilizie abusive realizzate nel Comune di Palma Campania, in area interessata dalla sussistenza di una fascia di rispetto stradale.

B. La suddetta istanza è stata riscontrata dall’amministrazione provinciale con determinazione n. 8688 del 16 ottobre 2002, con la quale è stato espresso parere favorevole alla sanatoria di tutte le opere oggetto della domanda di condono, ad esclusione dell’abuso edilizio indicato al punto n.2, consistito nella realizzazione, in assenza del titolo edilizio, di “ opera autonoma per mq. 189.15 e mc. 656.68 ”;
l’amministrazione provinciale, infatti, ha rilevato la non condonabilità del manufatto in quanto realizzato ad una distanza inferiore a 20 metri dal confine stradale, in violazione delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 1404 del 1968.

C. Il suddetto parere è stato impugnato da A D G, nella parte riferita alla suddetta determinazione negativa, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità per:

- eccesso di potere per falsità di presupposto, essendo stata erroneamente indicata la data di realizzazione della costruzione, risalente non già al 30 gennaio 1997 bensì al 1977, come comprovato dalla circostanza che l’opera ha costituito oggetto della domanda di sanatoria straordinaria presentata il 30 settembre 1986;

- violazione dell’art. 32 della l. n. 47 del 1985, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere, giacché in relazione all’area interessata dall’intervento lo strumento urbanistico generale non prevede un vincolo di inedificabilità assoluta, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una congrua valutazione in merito alla sanabilità dell’opera;
parte ricorrente, inoltre, sottolinea che il corpo di fabbrica da sanare costituisce un ampliamento dell’edificio legittimamente edificato a seguito del rilascio, nel 1963, di una licenza edilizia. Tale circostanza, che evidenzia la preesistenza del corpo di fabbrica originario rispetto alla stessa realizzazione della strada provinciale, sarebbe idonea ad escludere – unitamente agli altri elementi rappresentati nella perizia di parte prodotta in data 31 agosto 2012 – la sussistenza di un pregiudizio per la circolazione stradale, peraltro non ravvisato dalla stessa amministrazione con riferimento alle altre unità dello stesso fabbricato.

D. L’amministrazione provinciale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato, in specie considerando che le distanze minime prescritte dal D.M. n. 1404 del 1968 determinano un vincolo di inedificabilità con conseguente obbligo, nell’ipotesi di violazione, di ripristino dello stato dei luoghi.

E. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Infondato si palesa il primo motivo di ricorso con il quale la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per falsità di presupposto, essendo stata erroneamente individuata la data di realizzazione della costruzione, risalente non già al 30 gennaio 1997 bensì al 1977.

2.1. Tale erronea indicazione, infatti, costituisce un mero errore materiale che non ha inciso sulla determinazione negativa assunta dall’amministrazione, la quale, come chiaramente emerge dall’atto gravato, ha escluso la condonabilità del manufatto a motivo della realizzazione dell’opera successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 1404 del 1968 ed in violazione della fascia di rispetto stradale imposta da tale decreto per l’edificazione fuori dai centri abitati.

2.2. Il Collegio evidenzia, peraltro, che non è in contestazione la preesistenza del vincolo a fascia di rispetto stradale dell’area interessata dall’intervento rispetto all’edificazione medesima che, secondo quanto affermato dalla stessa difesa del ricorrente, è avvenuta nel 1977 in ampliamento dell’originario fabbricato.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, disatteso.

3.1. Si sottolinea, infatti, che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale prescritte dal D.M. n. 1404 del 1968 si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale, con la conseguenza che tale limitazione deve ritenersi operativa anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (cfr., ex multis , Cass. Civ., sez. II, 3 novembre 2010, n. 22422;
T.A.R. Toscana , sez. III, 23 luglio 2012, n. 1349).

3.2. Nella fattispecie, dunque, trova applicazione l’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, che non consente alcuna possibilità di deroga da parte dell'autorità preposta – a differenza del caso in cui l’edificazione sia avvenuta all'interno del centro abitato – in relazione alle opere costruite successivamente all’imposizione del vincolo, sicché doverosamente e legittimamente l’amministrazione provinciale ha escluso la sanabilità dell’opera abusiva de qua (cfr. ex multis , Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 772;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10100;
Cons. St., sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5716).

3.3. Il Collegio rileva, inoltre, l’adeguatezza dell’istruttoria condotta dall’amministrazione che non ha trascurato di esaustivamente considerare le diverse opere oggetto di sanatoria;
dallo stesso atto gravato emerge, infatti, che gli altri abusi hanno ricevuto una diversa valutazione in quanto realizzati prima del 13 aprile 1968, data di entrata in vigore del D.M. n. 1404 del 1968 (abusi indicati ai punti 1, 4 e 6) ovvero in quanto realizzati in conformità alla distanza prescritta (abuso indicato al punto 5) o, infine, in quanto sostanziatisi in una mera modifica di destinazione d’uso senza aumento di superficie e volume (abuso indicato al punto 3).

3.4. Quanto alla deduzione diretta a contestare il diverso trattamento riservato dall’amministrazione in relazione ad altre costruzioni asseritamente edificate in palese violazione dell’art. 4 del D.M. n. 104 del 1968, il Collegio, oltre a rilevare che tale argomentazione è stata prospettata, peraltro genericamente, solo nella perizia di parte depositata in data 31 agosto 2012, sottolinea che la disparità di trattamento non rileva quando si tratta di rivendicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo in quanto, altrimenti, il giudice si troverebbe a dover consentire un'applicazione incongrua ed illegittima della normativa in favore del mero principio di par condicio (cfr. ex multis , Cons. St., sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5980;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 settembre 2010, n. 3763;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07 settembre 2010, n. 32113).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va, dunque, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo.

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