TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-23, n. 202301198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-23, n. 202301198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301198
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 01198/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01310/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Simone D'Orsenigo n. 6, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, domiciliato presso la Segreteria Tar Lazio Roma in Giustizia, Pec Registri;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 14.09.2020 di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo per il ricorrente nonché avverso ogni altro atto ad essi antecedente, prodromico e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2022 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- In data 13.01.2016 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto del 14.09.2020 ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, ponendo a fondamento del diniego le seguenti ragioni:

a) la sussistenza a carico dell’istante del decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- emesso il 15.11.2021, divenuto esecutivo il 5.4.2012, “ per il reato di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), legge 30/04/1962, n. 283 e art. 62 bis c.p., violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ”;

b) l’omessa dichiarazione di tale precedente penale all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza;

c) l’insufficienza del reddito percepito e dichiarato con riferimento agli anni di imposta 2016 e 2017.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. “ Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche: omessa ed insufficiente motivazione, eccesso di potere ”, in quanto il provvedimento di diniego non sarebbe adeguatamente motivato;

II. “ Violazione ed errata applicazione dell'art. 9 Legge n. 91/1992 e successive modifiche; carenza di istruttoria; sussistenza dei requisiti richiesti ex lege ai fini della concessione della cittadinanza italiana ”.

Lamenta, essenzialmente, il ricorrente di essersi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale nazionale, esponendo al riguardo di avere la residenza in Italia da 22 anni, di aver costituito un nucleo familiare composto dal coniuge e da quattro figli, di cui tre nati in Italia, e di produrre regolarmente un reddito superiore ai minimi richiesti.

Deduce, inoltre, che nell’anno 2019 gli veniva rilasciata la carta di soggiorno UE con validità illimitata dalla Questura di -OMISSIS-, che attesterebbe il possesso di tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, ivi compreso quello reddituale.

Quanto alla vicenda penale, inoltre, sostiene che la presenza di condanne penali non sia condizione automatica per il rigetto della concessione della cittadinanza italiana, di modo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente ponderato tutte le circostanze del caso concreto.

In data 3.2.2021 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando successivamente anche la documentazione inerente al procedimento e la relazione ministeriale.

In vista della discussione le parti hanno depositato memorie e documenti e alla pubblica udienza dell’11 novembre 2022 la causa è passata in decisione.

2.- I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati per le ragioni che seguono.

Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).

Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.

In definitiva, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).

Dalle considerazioni che precedono consegue che l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata, in questa sede, nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione

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