TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-07-19, n. 201903979
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Pubblicato il 19/07/2019
N. 03979/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04243/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4243 del 2018, proposto da
A C, G C, rappresentati e difesi dagli avvocati F V, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- previa sospensione dell'efficacia della Deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli n. 160 del 18 settembre 2018;
- nonché di qualsivoglia altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità della delibera della C.S. del Comune di Marano, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del terreno di proprietà dei ricorrenti, su cui è stato edificato il complesso di uffici adibito a sede del Giudice di Pace.
2. Il prefato provvedimento risulta adottato a seguito della sentenza ex art. 60 c.p.a. di questa Sezione n. 5031/2018, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti (in altra parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione) è stato disposto l’annullamento della Determinazione n. 46 del 16 maggio 2018 del Comune di Marano di Napoli, avente pari oggetto, stante la dedotta incompetenza del Dirigente dell’Area Urbanistica nell’adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropri, con remissione della decisione all’autorità competente, cui spettava l’effettiva valutazione della vicenda, assorbiti gli ulteriori motivi ( cfr . Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
3. Con il ricorso in esame i ricorrenti insorgono avverso l’epigrafato atto, lamentando – questa in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze – che il provvedimento di acquisizione sanante, seppur emendato dal vizio di incompetenza, sostanzialmente riproduce nel contenuto il precedente provvedimento annullato da questo Tribunale di modo che non risulta esente dagli ulteriori vizi di illegittimità già denunciati con ric. r.g. n. 2513/2018.
In particolare, parte ricorrente stigmatizza:
I) il difetto delle necessarie e rigorose garanzie partecipative;
II) l’assenza di un percorso motivazionale rafforzato e stringente, in grado di rappresentare in maniera esaustiva le imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento dell’opera realizzata;
III) l’indimostrata mancanza di “ soluzioni alternative ” all’apprensione coattiva (quali ad esempio la cessione bonaria o un accordo transattivo in corso di giudizio).
4. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Marano di Napoli, chiedendone il rigetto, stante la sua infondatezza nel merito.
5. All’udienza pubblica del 21 maggio 2019, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1 Come oramai ampiamente chiarito dalla costante giurisprudenza, l’art. 42 bis configura un " procedimento ablatorio sui generis " la cui ratio non è meramente quella di consentire la sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta, per ciò solo vietata), bensì quello “autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo” . Alla natura eccezionale dell’istituto fa da contraltare la necessità che tale obiettivo istituzionale, perseguito con effetti ex nunc, emerga “necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipative rigorose - basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica <<...eccessiva difficoltà ed onerosità dell'alternativa a disposizione dell'amministrazione...>>)” ( cfr . Cons. Stato, IV, 1° giugno 2018, n. 3319).
6.1.a Dunque, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non si sottrae all’applicazione delle generali regole di partecipazione procedimentale, il cui rigoroso rispetto si impone, attraverso la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire concretamente con l'amministrazione procedente prima dell’adozione dell’atto ed esporre le valide soluzioni alternative, anche al fine di addivenire a una eventuale conclusione concordata della vicenda.
6.1.b Occorre precisare che le superiori considerazioni vanno certamente coniugate con il valore necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, che non possono ritenersi violate per il mero fatto dell’omissione di una comunicazione stabilita dalla legge, o in ragione dell’incompletezza del suo contenuto, ma solo quando si verifica l’effettiva frustrazione della possibilità per l’interessato di sottoporre all’amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale ( cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, 11 marzo 2019, n. 1364;T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 maggio 2018, n. 253).
6.1.c Ciò posto, nel caso di specie la dedotta violazione dell’art. 7 della legge 1990, n. 241 non risulta limitata a profili di carattere meramente formale, atteso che il mancato adempimento da parte dell’amministrazione dell’obbligo di rendere concreta la partecipazione al procedimento della parte proprietaria ha effettivamente e concretamente inciso in senso pregiudizievole sulle legittime istanze dei ricorrenti di interloquire con la P.A. procedente, nell'ambito di un procedimento che sottende l'incisione di un diritto di assoluto rilievo, quale quello di proprietà e in un contesto in cui, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode la P.A., il contributo conoscitivo apportato dalla parte interessata può rivelarsi estremamente importante, al fine della ponderazione degli interessi compiuti dall'amministrazione.
Né in senso contrario può rilevare la circostanza, rimarcata dalla difesa comunale, che i ricorrenti avevano comunque avuto notizia del procedimento nel corso del precedente giudizio, atteso che, espressamente denunciando la violazione delle regole partecipative e della mancata considerazione di valide alternative praticabili, i sig.ri Cavallo avevano chiaramente manifestato la volontà di essere coinvolti nel procedimento e di interloquire con l’Amministrazione, con ciò mostrando anche un’apertura ad un’ipotesi di confronto sulla ricerca di condivise diverse soluzioni per il trasferimento del bene, alternative alla sua acquisizione autoritativa da parte del comune.
6.2 Le superiori considerazioni si collegano strettamente alle ulteriori censure dedotte dai ricorrenti - parimenti ritenute fondate dal Collegio - in termini di difetto motivazionale dell’atto, attesa la mancata indicazione delle imperiose esigenze pubbliche di mantenimento dell’opera al patrimonio comunale nonché delle plausibili alternative praticabili, dovendosi rimarcare che gli apporti latu sensu istruttori che avrebbero potuto approntare i ricorrenti, ove correttamente veicolati nell’ambito del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, avrebbero ben potuto indirizzare la discrezionalità dell’amministrazione verso determinazioni di segno diverso.
6.2.a In tale quadro, da un lato, deve convenirsi con parte ricorrente nell’evidenziarsi l’insufficienza della rappresentata esigenza di evitare, attraverso l’adozione tempestiva dell’atto di acquisizione sanante, la possibile accessione del bene al fondo privato derivante dal giudizio civile pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Napoli Nord (come emerge dal rinvio alle motivazioni riportate nella Determina Dirigenziale annullata e al parere dell’avvocatura del 2006), dall’altro appare del tutto apodittico il riferimento alla esistenza di imperiose esigenze di pubblico interesse al mantenimento della destinazione funzionale dell’edificio, “ per essere lo stesso stato realizzato interamente con fondi pubblici ed essendo, ad oggi, unico presidio di legalità per i comuni del comprensorio per la sua destinazione ad uffici del Giudice di pace” .
L’esigenza di sanare l’illecito, costituito nella specie dalla realizzazione sine titulo su un terreno privato di un’opera pubblica con fondi pubblici, infatti, rappresenta un presupposto del provvedimento di acquisizione sanante necessario ma non sufficiente, occorrendo anche l’illustrazione compiuta delle “imperiose esigenze pubbliche” che impongono che il bene conservi l’attuale destinazione pubblica, in quanto non altrimenti fungibile, in ragione dell’impossibilità di soddisfare aliunde dette esigenze, ad esempio, per la verificata assenza di altri immobili idonei allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni del giudice di pace sul territorio del comune di Marano e del comprensorio.
6.2.b Sotto altro profilo, inoltre, nemmeno si chiariscono le ragioni per cui non sarebbero nella specie praticabili “ soluzioni alternative” (accordo bonario, cessione volontaria, transazione del giudizio in corso), pur spettando all'amministrazione fornire una tale dimostrazione, alla luce della dichiarata volontà della proprietà di essere compulsata in sede procedimentale e in contraddittorio con l’amministrazione, anche, evidentemente, al fine di trovare una più soddisfacente e condivisa soluzione alla vicenda.
7. Alla luce di tutto quanto fin qui considerato, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.