TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-26, n. 202303840

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-26, n. 202303840
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303840
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 03840/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01419/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento:

a) del decreto di rigetto D.D. 77 DGT/4 dell’11.02.202 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Sud, notificato il 20.02.2020 in relazione al ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di revisione della patente emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Salerno – Sez. di Avellino n. RG 8317 del 20/11/2019;

b) del provvedimento di revisione della patente emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Salerno – Sez. di Avellino n. RG 8317 del 20/11/2019 e di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso con quelli che precedono.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, recanti revisione della patente di guida e rigetto del ricorso gerarchico proposto in relazione alla stessa.

Il provvedimento è seguito ad un grave sinistro stradale occorso in data 12 aprile 2019, che ha interessato il ricorrente che, a causa dell’elevata velocità., tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva cagionando lesioni gravi a terzi (come si legge nell’atto impugnato).

Deduce il ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare rimarcando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di adeguata motivazione, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento e del mancato compiuto accertamento dei fatti.

Le Amministrazioni in epigrafe si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.

Con Ordinanza n. 1071/2020 il Tar adito respingeva la proposta istanza cautelare.

All’esito dell’udienza fissata per lo smaltimento dell’arretrato e tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, previa manifestazione d’interesse acquisita da parte ricorrente, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento di revisione della patente impugnato è stato emanato in conseguenza di un grave sinistro stradale occorso che vedeva protagonista il ricorrente, il quale a causa dell’elevata velocità del veicolo da lui condotto, tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva cagionando lesioni gravi a terzi;
i fatti descritti sono stati contestati al ricorrente e la loro valutazione è stata rimessa all’esame del giudice ordinario competente.

Osserva il Collegio che il provvedimento di revisione della patente è disciplinato dall’art. 128 del Codice della strada che lo ricostruisce come provvedimento avente funzione sostanzialmente cautelare e non sanzionatoria, nell’interesse della circolazione stradale (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 3338/2011 e Cass., Sezz. Un., n. 1596/2009).

Come tale, è riconosciuta lata discrezionalità all’Amministrazione nell’emanazione di provvedimenti siffatti, purché vengano evidenziati i fatti da cui possa ragionevolmente inferirsi l’esistenza di un rischio per la circolazione stradale da cui garantirsi sottoponendo il soggetto che sia incorso nel sinistro a revisione della patente.

La giurisprudenza ha evidenziato che, proprio in ragione della sua natura cautelare, per imporre la revisione della patente non occorre il compiuto accertamento dei fatti né la loro stigmatizzazione in sede penale e neppure occorre che l’interessato risulti colpevole dell’occorso, essendo sufficiente che risultino acclarati comportamenti oggettivi tali da ingenerare dubbi sulla persistenza nel titolare dei requisiti fisici e psichici generali o della sua idoneità tecnica alla guida (cfr., recentemente, Cons. di Stato, I, nn. 345/2023 e 935/2020, nonché V, n. 9788/2022).

Per il sindacato di ragionevolezza della motivazione spesa nel provvedimento, non è irrilevante la gravità del sinistro;
al riguardo, ancora la giurisprudenza ha segnalato che l’onere motivazionale può essere attenuato in presenza di gravi sinistri, deponendo oggettivamente per la ricorrenza dei presupposti per imporre la revisione.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha richiamato il fatto oggettivo del grave sinistro stradale, dal quale con tutta evidenza è del tutto ragionevole l’inferenza del dubbio circa la completa affidabilità del conducente, odierno ricorrente, nella persistente guida di veicoli.

Il citato art. 128, comma 1- ter, inoltre, stabilisce che “è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida”.

La richiamata disposizione, nell’enucleare un’ipotesi di revisione “vincolata” della patente di guida, nella ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto citati, dequota notevolmente l’obbligo di motivazione cui l’Amministrazione è tenuta, individuando i fatti da cui l’Amministrazione deve desumere il possibile rischio per la circolazione stradale.

Orbene, il provvedimento impugnato è pianamente coerente con la previsione normativa, essendo stata contestata al ricorrente una violazione da cui potrebbe conseguire l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente e non essendo necessario, in ragione della già evidenziata natura cautelare del provvedimento, l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale ma essendo sufficiente la sola “contestazione”.

Il provvedimento di revisione è dunque conseguenza vincolata dai fatti occorsi, da cui consegue anche l’irrilevanza procedimentale della omessa comunicazione di avvio, non essendo possibile ipotizzare, sulla base delle contestazioni ribadite anche nella presente sede giurisdizionale, un diverso esito.

Legittimo è dunque anche il rigetto del ricorso gerarchico proposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

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