TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-12-17, n. 202407157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-12-17, n. 202407157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202407157
Data del deposito : 17 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2024

N. 07157/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05223/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2021, proposto da
Mediterranea Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;



nei confronti

Comune di Casamicciola Terme, Asl 107 - Napoli 2, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) del provvedimento della Giunta Regionale della Campania – Direzione Regionale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali prot. PG/2021/0511347 del 15/10/2021 con il quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per “l'impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti da realizzare nel Comune di Casamicciola Terme Via Cretaio 117”;

b) del preavviso di archiviazione del procedimento prot. PG/20210473562 del 27/9/2021;

c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale e della Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- L’odierna ricorrente ha dedotto in fatto di essere proprietaria di un suolo nel comune di Casamicciola Terme, sul quale aveva intenzione di realizzare un impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti. A tal fine, in data 29 ottobre 2020 aveva trasmesso alla Regione Campania l’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) corredata da tutta la documentazione occorrente all’istruttoria dell’istanza. Tuttavia, decorsi i termini della pubblicazione dell’istanza sul sito web della Regione e dopo aver inoltrato un preavviso di archiviazione, la Regione Campania, obliterando del tutto le presentate osservazioni, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza con la seguente motivazione: “le circostanze su riportate rendono improcedibile (art. 2, comma 1 L.241/90) l’istanza in oggetto in quanto il progetto per il quale è stato richiesto il PAUR e la VIA comprende opere già esistenti, costituenti il presupposto del progetto presentato (stato attuale dei luoghi), che risultano prive del necessario permesso di costruire (requisito di legittimità urbanistica); tale circostanza vizia insanabilmente le valutazioni ambientali effettuate nel SIA e nello Studio di Incidenza, in quanto le predette opere, prive del prescritto titolo edilizio, sono state considerate come “già realizzate”, e quindi non valutate come da realizzarsi; è inoltre escluso che possa essere avanzata una istanza di PAUR – VIA per un progetto il cui presupposto (stato attuale dei luoghi) comprende opere per le quali non è stato rilasciato il prescritto titolo edilizio e che quindi devono essere considerate come “inesistenti” .

Con un’unica ed articolata censura di carenza istruttoria e motivazionale, la società ricorrente, con il gravame all’esame, ha contestato l’impugnato provvedimento sotto plurimi profili di seguito sinteticamente riportati.

Nel dettaglio, ha censurato l’errata valutazione operata dalla Regione Campania che, nel concludere per la irregolarità urbanistica del sito interessato dal presentato progetto, non aveva considerato come l’impianto interessasse soltanto una parte dell’area indicata, essendo state escluse le costruzioni urbanisticamente non in regola, in quanto oggetto di domanda di condono.

In secondo luogo, la resistente amministrazione, per la prima volta con il provvedimento di rigetto, aveva fondato la disposta archiviazione sull’incongruenza catastale tra l’attuale destinazione dell’immobile oggetto del progettato intervento (C2) e quella dichiarata dalla ricorrente (A10), necessaria per la realizzazione dell’impianto.

Infondate, infine, secondo la sostenuta tesi ricorsuale, dovevano giudicarsi le ulteriori ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, poiché, da un lato, la legittimità del fabbricato interessato dal programmato intervento doveva ritenersi ampiamente asseverata sotto il profilo urbanistico, come attestato dal rilasciato certificato di agibilità e, dall’altro, le particelle costituenti il lotto interessato non assistite dai necessari titoli edilizi non erano funzionali allo svolgimento dell’attività da impiantare, non occorrendo, affinché tale separazione emergesse, il previo e corrispondente frazionamento catastale del sito.

Si sono costituite le intimate amministrazioni insistendo per la reiezione del ricorso, essendo stato il provvedimento impugnato adottato all’esito di una compiuta istruttoria, oltreché congruamente motivato.

All’udienza pubblica del 3 dicembre 2024, la causa è stata riservata in decisione.

2.- Il ricorso è infondato, non avendo pregio le argomentazioni con cui la parte ricorrente lamenta la violazione della disciplina in materia di provvedimenti di autorizzazione unica regionale (c.d. "Paur") ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2017, in ragione del cesurato difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa l’amministrazione regionale nel valutare la regolarità urbanistica del sito quale condizione legittimante l’insediamento del progettato impianto.

Va premesso che il c.d. "Paur" è il provvedimento unico autorizzatorio che riguarda e sostituisce tutti i titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'opera, ivi compresi quelli a carattere non ambientale.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1725 del 2 settembre 2020, ha chiarito che:

- "una delle principali novità introdotte nella procedura di VIA dal d.lgs. n. 104 del 2017 consiste nell'avere aggiunto, a fianco alla tradizionale

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