TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-06, n. 202404544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-06, n. 202404544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404544
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2024

N. 04544/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03093/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3093 del 2017, proposto da Tele Rent S.r.l., Euromedia S.r.l. e Associazione Tele Anna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da registri giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;

contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV del 13 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Violazione per cessioni di rete non consentite dalle norme”, inviata a mezzo p.e.c. mise.AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0002404.13-01-2017 alle s.r.l. Tele Rent, s.r.l. Euromedia e Associazione Tele Anna;

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV del 23 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Violazione per cessioni di rete non consentite dalle norme”, inviata a mezzo p.e.c. mise.AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0004552.23-01-2017 alla s.r.l. Tele Rent e Associazione Tele Anna;

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV del 10 febbraio 2017, avente ad oggetto: “violazione dell'art. 14 ter del D. Lgs n. 259/03 e s.m.i. per la II° cessione illegittima del titolo temporaneo non trasferibile e per sdoppiamento del CH 10 VHF. AVVIO del procedimento di revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dei canali digitali CH 10 VHF e CH 53 UHF del 31.07.2012. Emittente TV EUROPA (904868), inviata, a mezzo p.e.c. mise.AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0010892. in data 10-02-2017 alla s.r.l. Euromedia;

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV del 13 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Trasmissione dell'istanza di voltura del diritto d'uso definitivo CH 39 UHF dall'Associazione Tele Anna a Tele Rent Srl. Emittente TELE ANNA”, inviata a mezzo p.e.c. mise.AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0011078.13-02-2017, inviata alla s.r.l. Tele Rent.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- le ricorrenti hanno impugnato le note del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali indicate in epigrafe, aventi ad oggetto la contestazione di alcune cessioni, intervenute tra le società, di autorizzazioni provvisorie all’utilizzo di radiofrequenze, poste in essere in asserita violazione dell’art. 14 ter, d.lgs. n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella formulazione ratione temporis applicabile, lamentandone l’illegittimità per i motivi puntualmente esposti nell’atto introduttivo;

- si è costituito in giudizio il Ministero resistente, concludendo per il rigetto del ricorso;

- all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 febbraio 2024, celebrata in modalità da remoto, il Collegio ha rilevato d’ufficio, a norma dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso;
indi, invitate le parti presenti alla discussione sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo;

- in primo luogo, le note impugnate presentano tutte carattere non provvedimentale e, dunque, sono inidonee ad arrecare un pregiudizio concreto ed attuale nella sfera giuridica delle ricorrenti, con conseguente insussistenza della condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere;

- nello specifico, la nota del 13 gennaio 2017, per quanto di interesse, si limita a preannunciare l’irrogazione delle sanzioni previste della legge e l’eventuale revoca in danno della cessionaria dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, in quanto la sequenza di cessioni comunicate dalle ricorrenti al Ministero ha ad oggetto autorizzazioni di natura meramente provvisoria, concesse a soggetti non utilmente collocati in graduatoria per l’assegnazione degli ordinari diritti d’uso delle frequenze digitali di durata ventennale, ritenute non alienabili in quanto non soggette al regime giuridico previsto dall’art. 14 ter , d.lgs. n. 259/03 per queste ultime, che ne consente la cessione;
la non immediata lesività di tale atto è confermata dalla successiva nota del 10 febbraio 2017, anch’essa oggetto di gravame, recante la comunicazione di avvio del procedimento (non autonomamente impugnabile: ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 11701) di revoca dell’autorizzazione provvisoria, per le ragioni espresse nella nota del 13 gennaio 2017, espressamente richiamata;
la nota del 23 gennaio 2017 (anch’essa precedente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e, dunque, da questa “assorbita”) ribadisce le medesime ragioni ostative alla cessione già esplicitate nella nota del 13 gennaio 2017, invitando le parti a produrre nuovo atto notarile (atteso che ogni cessione, a norma del citato art. 14 ter , deve essere notificata al Ministero e all’Agcom, che esercitano, in materia, poteri di vigilanza e autorizzatori) che prevedesse l’espunzione, dall’oggetto del trasferimento, delle autorizzazioni provvisorie;
da ultimo, la nota del 13 febbraio 2017 è una mera comunicazione all’Agcom affinché la stessa provveda all’autorizzazione (parziale) della cessione, nei limiti di quanto ritenuto consentito dal Ministero, che tuttavia non vincola in alcun modo le valutazioni rimesse all’Autorità di regolazione in ordine all’intera vicenda traslativa, con la conseguenza che, anche tale atto, non produce immediati effetti lesivi;

- in secondo luogo, il Collegio non può non rilevare che, a monte del contenzioso instaurato in questa sede con il Ministero dello Sviluppo Economico, è riscontrabile un provvedimento presupposto, autonomamente lesivo, che non risulta essere stato impugnato dalle ricorrenti, ciò che rende, a prescindere dalle considerazioni che precedono, inammissibile la contestazione degli atti consequenziali (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 1694);

- sia le ricorrenti che l’amministrazione nelle note impugnate, danno atto della (allora) pendenza di altro contenzioso, definito con sentenza n. 3524 del 18 luglio 2017 della Sesta sezione del Consiglio di Stato, riguardante una delle odierne ricorrenti (Euromedia s.r.l.) e una società estranea al presente giudizio, avente oggetto (parzialmente: v. infra ) analogo;

- in quel giudizio, le parti avevano impugnato, tra l’altro, un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 37847 del 10 giugno 2013), con il quale l’ente aveva soppresso, in autotutela, la clausola di trasferibilità originariamente inserita nell’autorizzazione provvisoria concessa ad Euromedia s.r.l. per la trasmissione su altra frequenza non oggetto delle cessioni di cui si discute nel presente contenzioso e di tutti gli altri diritti “precari” (espressione utilizzata dal Consiglio di Stato) costituiti in capo ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria;

- per quanto di interesse in questa sede, il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l’annullamento di tale atto (evidentemente di natura provvedimentale e con portata autonomamente lesiva), già disposto in altro giudizio, spiegasse effetti anche nei confronti delle appellate, disconoscendone la natura di atto generale a contenuto inscindibile e procedendo, comunque, al suo annullamento ( in parte qua ) per violazione dell’art. 21 nonies , l. n. 241/90, aprendo in tal modo la via alla cessione dell’autorizzazione provvisoria oggetto di causa, cui le imprese titolari (comprese le odierne ricorrenti, ove avessero contestato tempestivamente la suddetta determinazione) sarebbero, a quel punto, ex lege legittimate in base all’art. 14 ter , d.lgs. n. 259/03 (sulla scorta di argomentazioni che non è necessario qui ripercorrere);

- orbene, se le odierne parti ricorrenti non hanno impugnato il medesimo provvedimento in autotutela di eliminazione della clausola di trasferibilità, unitario sul piano formale ma scindibile nel suo contenuto (trattasi di atto plurimo), nella parte in cui investe le autorizzazioni provvisorie rilasciate nei loro confronti e di cui si discute nel presente giudizio, è evidente che le note adottate dal Ministero (le quali, significativamente, prendono le mosse proprio dal decreto del 10 giugno 2013) si configurano come atti meramente consequenziali, rispetto ai quali non è più possibile muovere censure che avrebbero dovuto essere articolate tempestivamente nei confronti dell’atto presupposto;

- ne consegue, dunque, il riscontro di un’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso;

- tenuto conto della complessità della vicenda e della costituzione meramente formale dell’amministrazione resistente a ridosso dell’udienza di discussione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;

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