TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-02-05, n. 201900164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-02-05, n. 201900164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900164
Data del deposito : 5 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2019

N. 00164/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2017, proposto da
Comune di Camposampiero, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Pra', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Morgagni n. 44;

contro

Azienda Ulss n. 6 Euganea, rappresentata e difesa dagli avvocati M L M e A G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Abram Rallo in Mestre, Galleria Matteotti 9;
Immobiliare San Marco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Padova, Corso Garibaldi n. 5;

per la condanna

dell’Azienda ULSS n. 6 (che ha incorporato dal 1.1.2017 Azienda U.L.S.S. n. 15) e Immobiliare San Marco s.r.l. all'adempimento delle obbligazioni di cui alle convenzioni urbanistiche del 28.4.2005 e del 19.3.2008 stipulate con il Comune di Camposampiero, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Comune di Camposampiero a causa dell'inadempimento delle obbligazioni di cui alle convenzioni dianzi menzionate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ulss n. 6 Euganea e dell’Immobiliare San Marco S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Camposampiero e l’Azienda Ulss n. 15 (cui è subentrata la n. 6) in data 28 aprile 2005 hanno stipulato una Convenzione per l’attuazione di un programma integrato per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1605 del 12 dicembre 2003.

L’area interessata è stata suddivisa in tre ambiti denominati A, B e C.

Per gli ambiti A e C è stato inizialmente previsto un termine di realizzazione di tutti gli interventi edilizi di dieci anni, fino al 2015, mentre per l’ambito B è stato previsto un termine di quindici anni, fino al 2020.

L’ambito A, a sua volta, è suddiviso in due parti, l’una destinata prevalentemente ad interventi edilizi, e l’altra interessata dalle opere di urbanizzazione da cedere al Comune a titolo gratuito.

La convenzione del 2005 relativamente a tale ambito A prevedeva la facoltà per l’Azienda sanitaria di cedere a terzi i benefici e gli obblighi della convenzione.

A seguito dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica le aree relative all’ambito A interessato prevalentemente dagli interventi edilizi sono state cedute in proprietà alla Immobiliare San Marco Srl, la quale, in base alla convenzione e all’avviso di gara, era obbligata anche a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’intero ambito A.

In data 19 marzo 2008 il Comune, l’Azienda sanitaria e l’Immobiliare San Marco Srl, hanno stipulato una nuova convenzione con la quale veniva precisato l’obbligo per la parte privata di realizzare gli interventi edilizi e le opere di urbanizzazione sia sulla parte divenuta di proprietà, che per la parte rimasta in proprietà dell’Azienda sanitaria da cedere successivamente al Comune.

L’art. 2 della convenzione del 2008, relativamente agli interventi di urbanizzazione, contemplava un primo ed un secondo stralcio esecutivo prevedendo per il primo che le opere dovessero essere eseguite entro tre anni dalla dichiarazione di inizio lavori, e per il secondo l’obbligo di esecuzione secondo i tempi e le modalità indicate dal Comune.

In data 15 maggio 2008 è stato rilasciato ad Immobiliare San Marco Srl il permesso di costruire n. 06/065URB8 per la realizzazione del primo stralcio esecutivo delle opere di urbanizzazione dell’ambito A, e in data 28 maggio 2008 è stata data comunicazione dell’inizio dei lavori.

Il Comune con deliberazione di Giunta n. 34 del 13 marzo 2013, ricostruita tutta la vicenda, ha espresso, per i profili di competenza, parere favorevole al rinnovo del predetto permesso di costruire ed ai contenuti di uno schema integrativo della convenzione.

Successivamente con deliberazione di Giunta n. 41 del 22 aprile 2015, il Comune ha prorogato di cinque anni i termini di validità del Piano relativamente agli ambiti A e C, in tal modo allineando la data di validità a quella del 2020 già fin dall’inizio prevista per l’ambito B.

2. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Camposampiero lamentando il totale inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Azienda sanitaria e dall’Immobiliare San Marco Srl agisce in via principale per ottenere la condanna all’esecuzione di tutte le obbligazioni previste dalle convenzioni e, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento equitativamente liquidati nella somma di € 300.000,00.

Secondo il Comune devono ritenersi coobbligati in solido sia l’Azienda sanitaria che Immobiliare San Marco Srl e, al fine di sostenere la responsabilità della prima, afferma che l’avvenuta cessione della proprietà delle aree non comporta la liberazione dalle obbligazioni perché nella convenzione del 2005 ed in quella del 2008 sono previsti obblighi anche a carico dell’Azienda sanitaria, e perché non tutte la aree sono state cedute, dato che alcune sono rimaste in proprietà della stessa.

3. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda sanitaria e l’Immobiliare San Marco Srl eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, nonché l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire in quanto viene chiesto l’adempimento di obbligazioni che non sono ancora scadute, posto che il Comune con deliberazione di Giunta n. 41 del 22 aprile 2015, ha prorogato di cinque anni i termini di validità del Piano relativamente agli ambiti A e C, fino al 29 aprile 2020, e fino a quella data manca un interesse concreto, attuale e diretto all’azione.

Nel merito l’Azienda sanitaria sostiene inoltre che dopo il subentro dell’Immobiliare San Marco Srl tutte le obbligazioni originariamente previste in capo a sé sono state assunte da quest’ultima, rimanendo a proprio carico solamente l’obbligo di trasferire gratuitamente al Comune le aree sulle quali la ditta privata deve realizzare le urbanizzazioni, e che pertanto nessun inadempimento può esserle imputato.

Alle eccezioni in rito ha controdedotto il Comune ricorrente nella memoria di replica rilevando che, essendo chiaro il petitum, non è ravvisabile alcuna nullità della domanda, e che non è neppure fondata l’eccezione di carenza di interesse in quanto l’Azienda sanitaria ha opposto un rifiuto espresso ad adempiere sostenendo di non essere vincolata da alcun obbligo, ed essendo certo che non eseguirà la propria prestazione vi è un inadempimento che prescinde dalla scadenza del termine.

Relativamente all’Immobiliare San Marco Srl il Comune ha sottolineato che i termini previsti per l’adempimento delle obbligazioni relative al primo stralcio sono scaduti, e che per tale profilo è pertanto configurabile un inadempimento.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, in quanto nel caso all’esame sono chiari sia il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il bene della vita al quale aspira la parte ricorrente.

4.1 Sempre in via preliminare deve essere respinta anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse concreto, attuale e diretto all’azione motivata con riferimento alla non ancora avvenuta scadenza del termine per l’adempimento delle obbligazioni, perché l’esigibilità della prestazione dedotta nell’obbligazione è una questione che attiene al merito della fondatezza o meno dell’azione di adempimento, e non alle condizioni della stessa.

5. Nel merito va premesso che il Comune di Camposampiero agisce in via principale per l’adempimento delle obbligazioni previste dalle convenzioni del 2005 e del 2008 e, in via subordinata, per il risarcimento dei danni subiti.

Per la generalità delle obbligazioni previste dalle predette convenzioni, in realtà, come controdedotto dalle convenute, non è attualmente configurabile un inadempimento perché, salvo che ricorrano ipotesi per le quali debba valere un termine diverso, le stesse possono essere adempiute fino alla data di scadenza della convenzione e solo successivamente a tale data diverrà possibile verificare se le opere siano state o meno eseguite (cfr. Tar Emilia Romagna, Parma, 20 aprile 2016, n. 137;Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 10 giugno 2010, n. 2274).

Pertanto per la generalità delle obbligazioni dedotte nelle convenzioni la domanda di adempimento e la domanda di condanna al risarcimento devono essere respinte perché non si è ancora verificata la condizione di inadempimento che le stesse presuppongono.

6. Ciò premesso con riguardo alla generalità delle obbligazioni previste dalle convenzioni è tuttavia necessario considerare che vi sono due eccezioni.

La prima riguarda l’Azienda sanitaria, la seconda l’Immobiliare San Marco Srl.

Infatti, quanto alla prima, va osservato che l’Azienda Sanitaria sia in sede stragiudiziale che negli scritti difensivi, relativamente all’ambito A, oggetto di cessione in favore dell’Immobiliare San Marco Srl, ha sostenuto di non essere tenuta all’adempimento delle obbligazioni previste dalle convenzioni.

Orbene, l’affermazione del debitore di non esser tenuto ad adempiere alla sua prestazione o l’assunzione di condotte incompatibili con la volontà di adempiere, anche se poste in essere prima della scadenza dell'obbligazione, equivalgono di per sé ad un inadempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 10546;
Cass. Civ., Sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23823;
Cass. Civ., Sez. II, 16 luglio 2001, n. 9637) avverso il quale il creditore è abilitato ad attivare i rimedi giuridici ritenuti più opportuni a tutela della propria posizione.

Ferma restando l’inaccoglibilità delle domande proposte con riguardo alla generalità delle obbligazioni previste dalle convenzioni perché non è ancora scaduto il termine per il loro adempimento, è pertanto necessario valutare nel merito se, relativamente all’ambito A l’Azienda sanitaria sia o meno coobbligata in solido in base alle convenzioni ovvero se la stessa debba ritenersi liberata a seguito del subentro nella sua posizione dell’Immobiliare San Marco Srl,.

Infatti limitatamente a tali obbligazioni che l’Azienda sanitaria afferma fin da ora di non dover eseguire è già configurabile un inadempimento.

6.1 La tesi del Comune secondo la quale l’Azienda sanitaria deve ritenersi coobbligata all’adempimento non può essere condivisa.

Infatti in base all’interpretazione delle convenzioni e al contegno delle parti si rilevano una pluralità di elementi formali e sostanziali dai quali emerge che l’unica obbligazione rimasta a carico dell’Azienda Sanitaria relativamente all’ambito A è quella di trasferire gratuitamente la proprietà delle aree rimaste di sua proprietà dopo che l’Immobiliare San Marco Srl avrà realizzato le opere di urbanizzazione.

In tale senso va infatti osservato che:

- l’art. 5 della convenzione del 2005 prevede espressamente che rispetto all’ambito A l’Azienda sanitaria “si riserva la facoltà di intervenire direttamente o di cedere a terzi i benefici e gli obblighi della presente convenzione”;

- l’art. 15 della medesima convenzione prevede che qualora “l’Azienda Sanitaria avesse a cedere in tutto o in parte le aree (…) si obbliga a trasferire ai suddetti terzi tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione”;

- l’avviso pubblico avente ad oggetto l’asta per la cessione delle aree precisa gli oneri spettanti all’acquirente consistenti nella “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria su area di proprietà dell’Azienda a cura e spese dell’aggiudicatario”;

- dopo l’acquisto della proprietà da parte dell’Immobiliare San Marco Srl il Comune ha preteso la stipula di una nuova polizza fideiussoria solo con quest’ultima;

- in base alla convenzione del 2008 vengono individuate le obbligazioni gravanti sull’Immobiliare San Marco Srl che si sostanziano nell’obbligo di realizzare l’edificazione del fabbricato 3c e delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio esecutivo divenuto di sua proprietà, e delle opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio esecutivo rimasto di proprietà dell’Azienda sanitaria;

- l’art. 2, comma 3, della convenzione del 2008 specifica che in caso di mancato completamento delle opere relative al primo stralcio esecutivo il Comune avrebbe diffidato la ditta esecutrice e non entrambe le parti;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 13 marzo 2013, al quinto trattino delle premesse, afferma che l’azienda sanitaria ha trasferito alla parte privata “gli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione comunale relativamente all’ambito A”;

- la previsione del mantenimento della proprietà di alcune aree in capo all’Azienda sanitaria fin dalla convenzione del 2005 è stata concepita al solo fine di evitare un’inutile doppia cessione delle medesime, prima al privato e successivamente al Comune, con la previsione di un’unica cessione a titolo gratuito al Comune successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’Immobiliare San Marco Srl, come emerge dalla lettura del nono trattino delle premesse della deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 22 aprile 2015;

- tali conclusioni trovano conferma a) nel rilascio da parte dell’Azienda sanitaria di un mandato di rappresentanza in favore della parte privata per il compimento di tutti gli atti che restavano formalmente in suo carico in qualità di proprietaria;
b) nella circostanza che il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è stato chiesto ed ottenuto solo dalla parte privata, così come solo questa ha chiesto una proroga del termine per l’esecuzione delle opere.

Da quanto esposto discende che il riferimento contenuto nell’art. 1 della convenzione del 2008 agli obblighi gravanti su ciascuno (Azienda sanitaria e parte privata), non va inteso, come pretenderebbe la parte ricorrente, nel senso che si tratta di obblighi aventi lo stesso contenuto, ma nel senso che si tratta di obblighi diversi, consistenti nel vincolo di realizzare le urbanizzazioni per la parte privata, e nel vincolo di cedere le aree per l’Azienda sanitaria a seguito della realizzazione delle urbanizzazioni, atteso che dalle convenzioni e dal contegno delle parti non è possibile evincere alcun obbligo ulteriore, neppure a titolo solidale, a carico dell’Azienda sanitaria.

Pertanto l’Azienda sanitaria ha correttamente eccepito che nessun inadempimento delle obbligazioni concernenti la realizzazione delle opere limitatamente all’ambito A può esserle fondatamente contestato, non essendovi la stessa obbligata, e conseguentemente nei suoi confronti devono essere respinte tutte le domande proposte.

7. Acclarato che la domanda di adempimento proposta in via principale e di risarcimento dei danni per l’inadempimento proposta in via subordinata devono essere respinte per la parte in cui sono rivolte nei confronti dell’Azienda sanitaria, è necessario esaminare la diversa e scindibile posizione dell’Immobiliare San Marco Srl.

Le domande proposte nei confronti dell’Immobiliare San Marco Srl sono solo parzialmente fondate.

8. Se da un lato, come sopra osservato, rispetto alla generalità delle obbligazioni previste dalle convenzioni del 2005 e del 2008 non è ravvisabile un inadempimento perché non è ancora scaduto il termine di validità delle convenzioni entro cui tali obbligazioni possono essere adempiute, ciò non è altrettanto vero per le obbligazioni previste dall’art. 2 della convenzione del 2008 che, relativamente alle opere di urbanizzazione del primo stralcio esecutivo, prevede in modo specifico ed espresso un diverso termine di adempimento disponendo che le opere dovevano essere eseguite dall’Immobiliare San Marco Srl entro tre anni dalla dichiarazione di inizio lavori.

L’inizio lavori è stato comunicato il 28 maggio 2008, e il termine di tre anni per l’adempimento non è mai stato effettivamente prorogato con un provvedimento espresso, e deve ritenersi scaduto anche tenendo conto della proroga automatica prevista dall’art. 30, comma 3 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Infatti la deliberazione di Giunta n. 34 del 13 marzo 2013, ricostruita tutta la vicenda, ha espresso, per i profili di propria competenza, un mero parere favorevole al rinnovo del predetto permesso di costruire ed ai contenuti di uno schema integrativo della convenzione, ma l’Immobiliare San Marco Srl non ha provato che all’espressione di tale parere endoprocedimentale sia seguita alcuna ulteriore attività provvedimentale.

Ne consegue che rispetto alle opere di urbanizzazione del primo stralcio esecutivo, per la cui esecuzione la convenzione del 2008 prevede un termine diverso da quello di efficacia della stessa, e che è già scaduto, è configurabile un inadempimento dell’Immobiliare San Marco Srl, la quale, in accoglimento della domanda formulata in via principale, deve essere pertanto condannata ad adempiere all’obbligazione di eseguire le opere di cui al primo stralcio esecutivo relative all’ambito A.

In definitiva le domande proposte devono essere respinte nei confronti dell’Azienda sanitaria, mentre devono essere in parte respinte ed in parte accolte nei confronti dell’Immobiliare San Marco Srl nel senso sopra precisato.

Le peculiarità della controversia e la risalenza dei fatti che vi hanno dato origine giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

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