TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-10-05, n. 202004204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-10-05, n. 202004204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004204
Data del deposito : 5 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2020

N. 04204/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05001/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5001 del 2017, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Gaetano Filangieri, 21;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

nei confronti

Napoli Servizi S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della diffida del 5.9.2017, con cui la società Napoli Servizi ha intimato il ricorrente di lasciare libero da cose e persone l’immobile sito in Napoli alla Via Vicinale Molino Annunziata n. 2;
dell’ordinanza di trascrizione nei pubblici registri dell’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli del bene in questione e, quali atti presupposti, dell’ordinanza di demolizione e di quella di acquisizione al patrimonio comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 settembre 2020 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. G A ha impugnato e chiesto l’annullamento della diffida del 5.9.2017, con cui la società Napoli Servizi ha intimato il ricorrente di lasciare libero da cose e persone l’immobile sito in Napoli alla via Vicinale Molino Annunziata n. 2;
ha, inoltre, impugnato l’ordinanza di trascrizione nei pubblici registri dell’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli del bene in questione e, quali atti presupposti, l’ordinanza di demolizione e quella di acquisizione al patrimonio comunale.

Nell’impugnato provvedimento si è evidenziato, in particolare, che il ricorrente occuperebbe sine titulo l’immobile oggetto del contendere, definitivamente acquisito al patrimonio del Comune di Napoli, ai sensi della legge 47/1985, nonché del TUED, a far data dal 91° giorno dalla notifica dell’ingiunzione alla demolizione n. 418 del 6.4.2005, alla quale ha fatto seguito l’emissione dell’ordinanza di acquisizione n. 61 del 31.1.2012.

Sempre nella motivazione si è sottolineato che l’inottemperanza alla demolizione è stata accertata con atto debitamente notificato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 30.3.2012.

Si è, inoltre, intimato al ricorrente di corrispondere al Comune l’indennità di occupazione e il risarcimento dei danni, “ maturati e maturandi, in corso di accertamento, versando, a titolo di acconto, nelle more del calcolo delle somme effettivamente dovute, l’importo forfettario di € 600,00 (seicento/00) per ogni anno di occupazione sine titulo ”.

A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha, in prima battuta, dedotto – come primo motivo di ricorso – la tempestività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione sopra indicata, sostenendo che tale atto non gli sarebbe mai stati notificato;
ha, poi, proposto un secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 31, commi 3 e 4 del DPR 380/2001, oltre che degli artt. 3, 7, 10 e 10 bis della legge 241/1990, stigmatizzando la circostanza che, a causa dell’omessa notifica dell’ordine di demolizione, non sarebbero state assicurate le garanzie di partecipazione procedimentali che avrebbero potuto condurre l’Amministrazione a determinarsi in maniera diversa da quanto, invece, accaduto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli (14.12.2017), che nella memoria depositata in data 30.7.2020 ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento della contestata trascrizione e l’irricevibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, regolarmente notificata.

All’udienza pubblica del 30 settembre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

In via preliminare, è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dall’Amministrazione comunale, tenuto conto che l’impugnato provvedimento contiene l’ordine di lasciare libero l’immobile controverso quale conseguenza dell’inottemperanza del ricorrente all’ordine di demolizione n. 418/2005 e all’acquisizione al patrimonio comunale, disposta con ordinanza n. 61/2012.

Per inciso e a fortiori va anche precisato che il Comune di Napoli ha allegato prova della regolare notificazione dei provvedimenti sopra menzionati, ossia la consegna a mani della moglie del ricorrente, sig.ra Rosaria Avolio, della notificazione dell’ordinanza di demolizione (26.5.2005) e del provvedimento di acquisizione (1.3.2012).

Non è, pertanto, revocabile in dubbio che l’immobile appartenga al patrimonio disponibile comunale.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto – come nel caso di specie – l’ordine di rilascio materiale di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell’Amministrazione. Infatti in tal caso l’Amministrazione agisce jure privatorum , al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (all’opposto attribuitale, dall’art. 823 del codice civile, esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici).

Trattandosi, in sostanza, di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, l’Amministrazione esercita poteri privatistici non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. TAR Campania - Napoli, 6 febbraio 2015, n. 931;
id., 20 marzo 2017, n. 153).

In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare, quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del codice del processo amministrativo, il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui al comma 2 della predetta disposizione.

La natura della controversia e l’esito del giudizio sorreggono la compensazione delle spese tra le parti.

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