TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300157
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 00157/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 144 del 2021, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da M Z, rappresentato e difeso dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Paradisi 15/5, presso lo studio dell’anzidetto avvocato L;



contro

Comune di Romeno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



e con l'intervento di

ad opponendum
Associazione di promozione sociale Alta Val di Non Futuro sostenibile, in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Biagio Andrea Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 65, presso lo studio dell’anzidetto avvocato Algieri;



per l’annullamento

- dell’ordinanza di ingiunzione di rimessa in pristino del Comune di Romeno in data 9 aprile 2021 avente ad oggetto “ Ingiunzione di rimessa in pristino p.f. 798/1 in C.C. Romeno per lavori di trasformazione agricola ai sensi dell’art. 129 della L.P. 04.03.2008 n. 1 ”;

- di tutti gli atti connessi e presupposti ivi compresa la nota del 7 aprile 2021 prot. 1005 avente ad oggetto “ Risposta a osservazioni su avvio di procedimento per impianto di viti a filare sostenute da pali in legno sulla p.f. 798/1 C.C. Romeno ” nonché il presupposto parere della Commissione Edilizia Comunale del 25 marzo 2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Romeno;

Visto l’atto di intervento ad opponendum dell’associazione di promozione sociale Alta Val di Non Futuro sostenibile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere A T e uditi per il ricorrente l’avvocato A L, per il Comune di Romeno l’avvocato dello Stato Gabriele Finelli e per l’associazione di promozione sociale Alta Val di Non Futuro sostenibile l’avvocato Paola Marches in sostituzione dell’avvocato Biagio Andrea Algieri, come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. Il signor M Z, odierno ricorrente, lavora nell’azienda agricola di famiglia avente sede a Romeno in alta Val di Non dedicandosi in special modo alla coltivazione di mele. In particolare egli è comproprietario unitamente al fratello delle pp.ff. 772/2 -773/2 - 798/1- 800/2 di totali mq 4056 in località Castellazzo C.C. Romeno - ampie distese prative note come “ Pradiei ” - ricadenti all’interno delle “ Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale ” introdotte con variante puntuale al Piano regolatore generale (PRG) approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 del 29 dicembre 2014. Tali aree, individuate nella cartografia con simbologia apposita (tratteggio puntinato rosso), risultano disciplinate dall’art. 45 bis alle Norme di attuazione (NdA) del PRG recante regole di utilizzo, sia di carattere edilizio che colturale, tese alla conservazione dei peculiari caratteri morfologici, paesaggistici ed identitari che contraddistinguono la particolare indicazione locale dei “ Pradiei ”. L’anzidetta disciplina sancisce un regime specifico delle aree in questione “ attraverso il divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo per non danneggiare da un lato l’attività foraggera e compromettere le iniziative esistenti del settore zootecnico e dall’altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio ”. Nell’ambito di tali zone, inoltre, “ sono vietate la realizzazione di palificate di qualsiasi tipo e materiale, salvo quelle in legno per il supporto di linee elettriche e di telecomunicazione, la posa di reti antigrandine, serre e tunnel sia a carattere permanente che stagionale, cave, discariche, depositi di terre e roccia provenienti da scavi ”.

2. Intendendo impiantare una varietà di vitigno a suo dire adeguata all’altitudine dei terreni di proprietà che si collocano a circa 1.000 metri di quota ma necessitante di pali di sostegno, il signor Z, con nota del 21 settembre 2017, rappresentava al Comune la necessità di provvedere ivi all’insediamento di “ una attività agricola di viticoltura di montagna, non intensiva ” con “ palificate in legno di castagno di altezza massima fuori suolo di 2 metri a sostegno di viti resistenti alle principali fitoterapie ”. Tuttavia la Commissione edilizia comunale riteneva la surriportata disciplina di tutela paesaggistica contenuta nel vigente strumento urbanistico primario preclusiva “ per ogni tipologia di impianto agricolo ” e che pertanto il relativo divieto doveva intendersi esteso anche all’iniziativa agricola prospettata dal ricorrente. Nondimeno, pur in assenza di qualsivoglia domanda ed autorizzazione, sulle precitate pp.ff. 772/2 e 773/2 e sulla frontistante p.f. 798/1 veniva realizzato in un primo momento un impianto di viti a filare sostenuto da canne di bambù, successivamente sostituito da “ un impianto di viti a filare sostenuto da pali in legno sporgenti dal terreno di circa cm 180 a cui sono fissati dei fili di acciaio, il tutto ancorato sulle testate delle file mediante tiranti zincati infissi nel terreno ”. Il ricorso avverso l’ingiunzione prot. n. 1308 del 27 giugno 2019 con cui il Comune di Romeno ha ordinato la rimessa in pristino quanto alla pp.ff. 772/2 e 773/2 è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 72 pubblicata il 25 maggio 2020 che - si rileva sin d’ora - è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 5690 pubblicata il 9 giugno 2023. Con la citata pronuncia di primo grado questo Tribunale ha riconosciuto tanto la legittimità e la ragionevolezza dell’intervento di tutela paesaggistico-ambientale posto in essere dal Comune di Romeno con la variante al P.R.G. del 2014, quanto la legittimità dell’operato della medesima Amministrazione comunale nel disporre la rimessione in pristino delle particelle fondiarie di proprietà del ricorrente.

3. Nel frattempo, confermando di ritenere la coltura a “ vigneto ” dell’area agricola, realizzata successivamente all’entrata in vigore dell’art. 45 bis delle vigenti Norme di attuazione del PRG, in contrasto con le disposizioni dettate dalla norma stessa, il Comune di Romeno, previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento (cfr. nota del 14 gennaio 2021) e su conforme parere della Commissione edilizia comunale (cfr. parere del 25 marzo 2021) con ordinanza del 9 aprile 2021 ha ordinato la rimessa in pristino quanto alla p.f. 798/1.

4. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la suddetta ordinanza del 9 aprile 2021 è stata impugnata in principalità dal signor Z unitamente agli atti in epigrafe indicati. Il Comune di Romeno ha peraltro presentato opposizione ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R., chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale di tale impugnativa. Ai sensi dell’art. 48 c.p.a. il signor Z si è quindi costituito in giudizio avanti a questo T.R.G.A. e, conseguentemente, il ricorso avverso l’ordinanza e gli atti suddetti risulta ora radicato in questa sede.

5. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto già dedotti nel ricorso straordinario:

I. Illegittimità derivata

Con il primo ricorso è stato impugnato anche l’art. 45 bis delle NdA del PRG disciplinante le aree di particolare pregio paesaggistico ambientale assumendone il contrasto con la legge provinciale urbanistica e con il piano urbanistico provinciale non rientrando nei poteri dell’Amministrazione comunale, chiamata a disciplinare nel dettaglio le aree agricole, precludere determinate coltivazioni nell’ambito del territorio agricolo in modo da consentire ivi, come nel caso di specie, esclusivamente l’attività foraggera. In questo caso il PRG avrebbe dovuto qualificare l’area tra quelle a pascolo e non certo mantenere per la stessa una destinazione agricola con l’ulteriore e irragionevole previsione di impedire in via del tutto discriminatoria la possibilità di praticare determinate specie di coltura. In ogni caso – argomentava il ricorrente nella pendenza del predetto giudizio d’appello - qualora il Consiglio di Stato accogliendo tale impugnativa avesse dichiarato l’illegittimità della predetta disciplina contenuta nel PRG, l’illegittimità medesima si sarebbe ineludibilmente ripercossa anche sull’ingiunzione di demolizione che qui si impugna.

II. Violazione, in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 85 l.p. 15/2015, art. 78 l.p. 15/2015, artt. 123, 128, 129 134 l.p. 1/2008) erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere

Il provvedimento impugnato muove dal presupposto che l’attività di coltivazione, ed in particolare l’impianto di un

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