TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-04-22, n. 202300264
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2023
N. 00264/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D F, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
della determinazione adottata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-I Reparto-SM-Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del provvedimento -OMISSIS- di prot. del 10 giugno 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente -OMISSIS- è Carabiniere Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile. Con determinazione n. -OMISSIS- del 10 giugno 2014, veniva disposta nei suoi confronti l’esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all’altro. Detto provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 1051 comma 8 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs n. 66 del 2010, di seguito anche COM), vedeva il suo presupposto nel passaggio in giudicato, avvenuto in data 8 novembre 2011, della sentenza di condanna n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS-ad anni due di reclusione. Seguivano, in data 29 aprile 2017, l’estinzione del reato e, in data 20 dicembre 2017, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che concedeva la riabilitazione.
In data 10 gennaio 2018, l’odierno ricorrente avanzava istanza di revoca del provvedimento di esclusione, motivandola in base al decreto di estinzione del reato e al successivo provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L’istanza veniva integrata il 14 marzo 2019. Con lettera del Comando Generale n. -OMISSIS- del 1 luglio 2019 è stato confermato il citato provvedimento del 10 giugno 2014.
Parte ricorrente impugnava il provvedimento inizialmente dinanzi al Tar Lazio Roma (dichiaratosi incompetente) e successivamente lo riassumeva dinanzi a questo Tribunale (ric. n. 233/2020). Con un unico e articolato motivo di ricorso deduceva che l’impugnato provvedimento si presentava carente di motivazione sugli elementi nuovi presentati nell’istanza. Difatti, in presenza dell’estinzione del reato e della riabilitazione, elementi nuovi e caratterizzanti, vi sarebbe stato l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui l’intimata amministrazione ha ritenuto tali elementi non idonei per la revoca del provvedimento emesso nel 2014.
Con sentenza n. 679 del 6 settembre 2021, questo Tribunale ha accolto il ricorso, disponendo che l’Amministrazione riesaminasse il provvedimento, in contraddittorio con il ricorrente, alla luce dei principi delineati nella sentenza medesima, con riferimento alla rilevanza della riabilitazione del reato e dell’estinzione della pena nella fattispecie e alla possibilità di riammettere il ricorrente alle procedure di avanzamento e di transito.
A seguito della sentenza, l’Amministrazione, avviato apposito procedimento, notificava al ricorrente, in data 21 ottobre 2021, avviso ex articolo 10 bis legge n. 241 del 1990, con il quale evidenziava le ragioni ostative all’accoglimento delle istanze del militare. Il ricorrente depositava una memoria in risposta.
Con l’impugnata determinazione del 26 novembre 2021, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rigettava le istanze di revoca presentate dal ricorrente con la seguente motivazione:
- il Codice Militare non disciplina alcun effetto sullo stato giuridico nei riguardi dei militari per i quali sia intervenuta dichiarazione di estinzione del reato;
- non contempla la riabilitazione, di per sé, quale presupposto sufficiente alla revoca dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1051 comma 8 del D,lgs n. n. 66 del 2010 sebbene preveda esplicitamente, in altri specifici ambiti, che l'istituto sia invece idoneo ad addurre benefici ai condannati;
- l'estinzione del reato di cui all'art. 167 del Codice Penale, a seguito di condanna condizionalmente sospesa ex art. 163 del Codice Penale, comporta la non esecuzione della pena, ma non cancella la condanna e non estingue eventuali effetti penali della stessa;
- la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del Codice Penale fa estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna;
-non sono annoverate tra gli effetti penali della condanna le conseguenze non derivanti, ope legis, esclusivamente dalla relativa sentenza pur costituendone essa un presupposto ma che richiedono necessari provvedimenti discrezionali della Pubblica Amministrazione (Cass. SS.UU. 20 aprile 1994, nr. 7);
-i provvedimenti di esclusione dall'avanzamento e dal transito in un altro ruolo, a mente dello stesso art. 1051, comma 8 del D.lgs n. 66 del 2010 non sono effetti penali della condanna, poiché conseguono ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione finalizzata ad accertare, come accaduto nel caso di specie, che il reato sia stato commesso mediante “comportamenti, contrari ai doveri di fedeltà alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare".
Il provvedimento del 26 novembre 2021 è impugnato con il presente ricorso. Il ricorrente deduce le seguenti censure:
-violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, per non avere il