TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-02-27, n. 202303381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-02-27, n. 202303381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303381
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 03381/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00195/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2018, proposto da
Sara D'Amore, G P, V R, S S, rappresentati e difesi dagli avvocati C C, S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli “Federico Ii”, Università degli Studi di Palermo, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;
Ministero Istruzione Universita' Ricerca, Universita' degli Studi Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Frasca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento, pubblicato sulla pagina personale dei ricorrenti sul sito universitaly.it, con il quale è stato comunicato che gli stessi risultano rinunciatari e, pertanto, decaduti dalla graduatoria a causa della mancata conferma di interesse all'immatricolazione, richiesta dal D.M. n. 477 del 28 giugno 2017, non pervenuta dalla sig.ra Sara D'Amore entro le ore 12.00 del 28 novembre 2017,dal sig. V R entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2017, dai sig.ri S S e G P entro le ore 12 del 5 dicembre 2017;

- dell'allegato 2, punto 10 lett. d) del decreto ministeriale n. 477/2017 nella parte in cui dispone che “in assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 CPA

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Universita' Ricerca e di Universita' degli Studi Napoli Federico Ii e di Universita' degli Studi Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento - del provvedimento, pubblicato sulla pagina personale dei ricorrenti sul sito universitaly.it, con il quale è stato comunicato che gli stessi risultano rinunciatari e, pertanto, decaduti dalla graduatoria a causa della mancata conferma di interesse all’immatricolazione, richiesta dal D.M. n. 477 del 28 giugno 2017, nonché l’accertamento del diritto della parte ricorrente a essere ammessa al corso di laurea richiesto.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il Tribunale si è a più riprese occupato di contenziosi analoghi a quelli in oggetto, rispetto al quale il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento.

Si richiama, in particolare, la sentenza del TAR Roma n. 15500/2022 (e n. 1788/2023), che ha affermato che: “In estrema sintesi, l’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è previsto originariamente dalla lex specialis e costituisce un adempimento semplice e ben poco impegnativo che corrisponde a un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi. Pertanto, in assenza di tale meccanismo l’amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti. Da tali considerazioni, suscettibili di essere estese anche alle doglianze mosse con la censura in esame, discende la legittimità della previsione contestata dalla parte ricorrente nel presente giudizio e, quindi, anche sotto tale profilo il ricorso per motivi aggiunti non merita accoglimento” … “la decadenza dalla graduatoria per mancata dichiarazione di interesse all’immatricolazione entro le ore 12:00 del 27.1.2017 deve essere ritenuta legittima, nonostante le modalità innovative rispetto alla prassi seguita in passato dall’Amministrazione. Invero, come osservato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3960 del 20 settembre 2017, “l’onere di confermare periodicamente il proprio interesse alla permanenza in graduatoria” appare “funzionale e proporzionato a consentire, nel necessario rispetto della tempistica imposta dall’inizio delle lezioni, l’assegnazione dei posti disponibili al maggior numero possibile di candidati idonei e diligentemente interessati a conseguirli”, “senza che siano ravvisabili ragioni giustificative idonee a integrare gli estremi dell’errore scusabile”.

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato che, in casi analoghi, ha rilevato che: “Il decreto ministeriale n. 337 del 2018, Allegato II punto 10, lettera d), statuisce quanto segue: ‘Entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse’. Il predetto meccanismo della conferma di interesse alla immatricolazione con cadenza settimanale, a pena di decadenza, come più volte ritenuto dal Consiglio di Stato (sia pure in sede cautelare), non appare né sproporzionato, né irragionevole (cfr. ordinanze nn. 2946/2021, 5142/2019, 423/2019, 3672/2018 e 3307/2017), in quanto finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento. La decadenza dalla graduatoria di merito comporta l’impossibilità di aspirare ad alcun posto utile, sia in graduatoria nazionale, sia nell’assegnazione dei posti extra UE rimasti vacanti” (da ultimo C. di St. n. 881/2022)”.

Ritiene pertanto il Collegio che il principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sia pianamente applicabile anche alla fattispecie in esame.

Deve peraltro essere rilevato, ai fini della inammissibilità del ricorso, la mancanza di precise deduzioni idonee al superamento della “prova di resistenza”.

La difesa erariale ha infatti allegato che i ricorrenti sono in possesso di punteggi assai lontani dal limite minimo necessario per l’immatricolazione, nonostante i diversi scorrimenti della graduatoria già avvenuti.

In conclusione, per le ragioni appena esposte, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

3. In considerazione della natura del giudizio e delle sue peculiarità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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