TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-04-08, n. 202001358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-04-08, n. 202001358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001358
Data del deposito : 8 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2020

N. 01358/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00975/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D G S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V C M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa A.N.A.I.S.I. (di seguito: ANAISI o Agenzia), in persona del suo presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento:

A) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 18 febbraio 2019 e depositato il successivo 8 marzo:

- della Delibera protocollo RAS 101, notificata a mezzo PEC il 20 dicembre 2018, con la quale Invitalia ha comunicato la non ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 181/1989 della domanda della ricorrente, D G Spa;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 settembre 2019 e depositato il successivo 3 ottobre:

- della nota dell'11 luglio 2019, notificata a mezzo PEC in pari data, con la quale Invitalia ha rigettato l'istanza del 21 maggio 2019, ai fini del riesame della Delibera RAS 101.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAISI e del MISE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. G P, presenti gli avv.ti Capece Minutolo Del Sasso per la ricorrente, D'Ambrosio, per dichiarata delega orale dell'avv. Cardaropoli, per l’Agenzia, e l'Avv. Riggio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per il MISE;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La società ricorrente, D G S.p.A., in data 4 aprile 2017, aveva presentato domanda per le agevolazioni di cui alla Legge 15 maggio 1989, n. 181 ed al Decreto Legge 9 ottobre 1993, n, 410, convertito nella Legge 10 dicembre 1993, n. 513, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, per realizzare, nel Comune di Caivano, un nuovo stabilimento produttivo diretto al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti di origine industriale e commerciale, codice

ATECO

38.2.

2.- Con l’odierno ricorso introduttivo, notificato il 18 febbraio 2019 e depositato il successivo 8 marzo, D G s.p.a. ha impugnato, per l’annullamento, la Delibera protocollo RAS 101, notificata a mezzo PEC il 20 dicembre 2018, con la quale ANAISI ha comunicato di “non ammettere alle agevolazioni in questione la domanda”.

Si è costituita in giudizio ANAISI con memoria depositata l’11 marzo 2019 ed il MISE con atti depositati il 20 marzo 2020.

Nel frattempo, la ricorrente, in data 21 maggio 2019, ha presentato richiesta di riesame alla quale ANAISI ha risposto negativamente con nota dell’11 luglio 2019, notificata a mezzo PEC in pari data.

3.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 settembre 2019 e depositato il successivo 3 ottobre,

D G s.p.a. ha impugnato la conferma del diniego.

Le parti hanno prodotto memorie con le quali hanno ribadito le rispettive ragioni.

In particolare, l’Agenzia ha depositato memoria l’11 dicembre 2019, con la quale ha ribadito la correttezza delle ragioni alla base del diniego, stante la potenziale violazione delle regole contrattuali da parte della beneficiaria, in particolare che quest’ultima avrebbe potuto destinare il progetto d’impresa allo smaltimento ed alla lavorazione di rifiuti di natura diversa da quella industriale e commerciale in violazione delle prescrizioni della normativa vigente in materia.

Il MISE ha depositato documentazione il 23 dicembre 2019 e l’8 gennaio 2020, contenente, tra l’altro, la relazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nella quale si difendeva la legittimità dell’operato dell’Agenzia posto che, a seguito di Verifica tecnica preventiva, era chiaramente emerso che i soggetti coinvolti nel conferimento dei rifiuti svolgessero attività e servizi diversi da quelli industriali o commerciali, tale da rendere impossibile un accertamento univoco circa l’origine dei rifiuti stessi da smaltire, ovvero da non escludere un utilizzo promiscuo dell’unità produttiva. .

4.- La causa, originariamente iscritta al ruolo dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020, è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, nel rispetto dei termini a difesa, a seguito di presentazione del ricorso per motivi aggiunti.

Nel corso dei preliminari dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, ha inoltre eccepito la tardività del deposito di documenti effettuato dalla ricorrente in data 16 gennaio 2020.

La causa è stata quindi introitata per la decisione.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto d’istruttoria;
difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità della motivazione, illogicità e contraddittorietà, sviamento;
errata interpretazione e applicazione della Circolare n. 59282 del 6 agosto 2015.

L’accertamento compiuto dall’Agenzia non riguarderebbe la fase istruttoria del progetto presentato dalla ricorrente, ossia la sua ammissibilità rispetto alla normativa di riferimento, bensì la fase successiva all’esecuzione dell’investimento stesso.

La verifica tuttavia – attenendo al controllo sull’impiego nel ciclo produttivo di materiali ammessi - è regolata dall’art. 16 lett. c) e g) della menzionata Circolare, rubricata “Revoca delle agevolazioni”, non dagli artt. 5 e seguenti, della medesima Circolare rubricato “Programmi ammissibili”, per i quali l’Agenzia avrebbe dovuto esprimere il proprio giudizio sulla base delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di presentazione della domanda.

Col provvedimento impugnato, l’Agenzia avrebbe inoltre ignorato le deduzioni tecniche della ricorrente, contenute al primo capoverso di pag. 2 della nota del 26 ottobre 2018.

La ricorrente avrebbe infatti chiarito che l’accertamento della tipologia di rifiuti trattati è tracciata dalle bolle di entrata e d’uscita dello stabilimento, in quanto l’intero ciclo dei rifiuti è soggetto alla stringente normativa sull’ Autorizzazione d’Impatto Ambientale di cui al d. lgs. 152/ 2006 ed ai registri di carico/lavorazione e scarico.

Sarebbe stato quindi sufficiente per l’Agenzia controllare in qualunque momento il prodotto che l’azienda ha in fase di lavorazione o che abbia già lavorato.

La ricorrente, d’altronde, si sarebbe limitata a fornire, i nominativi dei potenziali fornitori di rifiuti industriali/commerciali, tanto più che siffatta comunicazione attiene ad una fase ancora preliminare, peraltro sollecitata dal soggetto istruttore al di fuori delle previsioni regolamentari e normative.

2.- Con il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente, nel ribadire in sostanza le censure del ricorso introduttivo, ha dedotto anche la violazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990.

Nell’istanza di rivalutazione, l’Agenzia avrebbe errato nel ritenere non applicabile al caso di specie le ipotesi di riesame di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990.

3.- In via preliminare, è fondata l’eccezione di tardività dei documenti depositati dalla ricorrente il 16 gennaio 2020 e, pertanto, oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza pubblica, prescritto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

Come chiarito da condivisa giurisprudenza, il termine fissato dal menzionato art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194;
Idem, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511;
TAR Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37).

Nel consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame.

In ogni caso, i documenti contestati non appaiono in alcun modo decisivi ai fini della causa, trattandosi di uno scambio di mail risalenti al 16 ed al 31 maggio 2019, relative alla possibilità di riesame della domanda, riesame che si è poi concluso con l’atto di conferma dell’11 luglio 2019, impugnato col ricorso per motivi aggiunti.

4.- Cio, premesso, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati.

La domanda di ammissione è relativa al contributo finanziario per realizzare un “nuovo stabilimento produttivo diretto al trattamento e smaltimento di rifiuti di origine industriale e commerciale” (codice

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