TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2023-09-21, n. 202300481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2023-09-21, n. 202300481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300481
Data del deposito : 21 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2023

N. 01229/2023 REG.RIC.

N. 00481/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01229/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2023, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, F V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;


contro

Questura di Crotone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore di Crotone prot. n. -OMISSIS- recante la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Crotone e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Considerato, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, che:

- in linea con l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo, la temporanea impossibilità di utilizzare armi da caccia non configura un pregiudizio grave ed irreparabile, risultando prevalente l’interesse alla sicurezza pubblica cui è sottesa la disciplina in tema di autorizzazioni di polizia, non sussistendo pertanto nella fattispecie il prospettato periculum in mora (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 20 ottobre 2022, n. 456);

Ritenuto che:

- l’istanza cautelare è pertanto respinta;

- le spese della fase processuale seguono la soccombenza.

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